Cassazione Civile, Sentenza n. 27519/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la devoluzione a suo favore dei fondi concessi 'in livello' (enfiteusi) e il pagamento dei canoni enfiteutici non corrisposti dal Comune (a partire dal 1970), la declaratoria di nullità di 43 affrancazioni operate dal Comune tra il 1965 e il 1976 senza consenso e senza versamento del prezzo di affranco, e, in subordine, il risarcimento dei danni per tali affrancazioni. La questione centrale è la qualificazione del rapporto storico tra la famiglia Della Gherardesca e la Comunità/Comune di Castagneto: enfiteusi primaria (con conseguente legittimazione passiva del Comune come enfiteuta primario) oppure mandato/intermediazione della Comunità (con esclusione di un reale rapporto enfiteutico del Comune). Il ricorrente impugnava inoltre il mancato riconoscimento dei canoni arretrati e l'applicabilità della normativa vigente nel tempo (successione di leggi e principio tempus regit actum).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo procedurale (la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibili due motivi di appello), cassando la parte di sentenza che aveva dichiarato l'inammissibilità. Tuttavia ha dichiarato inammissibili gli altri motivi del ricorso per carenza di interesse a censurare le motivazioni svolte ad abundantiam dalla Corte d'appello. Procedendo d'ufficio sulla questione della legittimazione passiva, la Corte ha qualificato i rapporti storici come riconducibili all'enfiteusi e ha ritenuto che, in virtù della normativa posteriore (in particolare l'entrata in vigore delle norme del 7 agosto 1966 che hanno regolato e modificato la disciplina dell'enfiteusi), la sub-enfiteusi è divenuta illecita e i diritti/doveri del sub-enfiteuta si sono consolidati in capo ai singoli utilisti. Di conseguenza, a far data dal 7 agosto 1966 il Comune non può essere considerato legittimato passivo in qualità di enfiteuta primario: la domanda del ricorrente nei confronti del Comune è quindi esclusa. In sintesi: il ricorso del signor Della Gherardesca non ha avuto esito favorevole e la posizione processuale del Comune come resistente è stata confermata (Comune vincente).
Norme richiamate
art. 342 cod. proc. civ.
invocato in relazione ai requisiti di specificità del motivo di impugnazione: la Corte ha affermato che il primo motivo di appello era specifico e quindi non poteva essere dichiarato inammissibile ex art. 342
art. 360 cod. proc. civ.
norma invocata per i motivi di cassazione (vizi di diritto): la Corte ha valutato i rilievi di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi nei limiti consentiti in sede di legittimità
art. 11 Disposizioni sulla legge in generale
La locuzione tempus regit actum richiama il principio che ciascun fatto o atto giuridicamente rilevante deve essere assoggettato alla normativa vigente nel momento in cui si verifica
la Corte ha richiamato il principio per esaminare quale normativa disciplinasse i contratti ottocenteschi, spiegando però che il legislatore successivo ha in più occasioni esteso l'applicazione della nuova disciplina ai rapporti anteriori
art. 142 disp. att. cod. civ.
Le enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori sono regolate dalle leggi medesime, salvo quanto é disposto negli articoli seguenti
la Corte ha spiegato che questa norma è stata abrogata e sostituita dalla legge n. 607/1966 che ha disposto l'applicazione delle norme del codice e della stessa legge anche alle enfiteusi costituite anteriormente
L. 22 luglio 1966, n. 607 (art. 18, comma 1)
Le enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori all'entrata in vigore del vigente codice civile sono regolate dalle norme del codice e dalla presente legge
la Corte ha ritenuto che, per i rapporti in questione, a partire dal 7 agosto 1966 si debba applicare la normativa codicistica e la legge n. 607/1966, con effetto regolatorio anche sui rapporti costituiti in epoca anteriore
art. 968 cod. civ.
norma che ha vietato espressamente la costituzione della sub-enfiteusi; la Corte ha usato l'abrogazione/il divieto come chiave interpretativa per affermare che i diritti/doveri del sub-concedente si consolidano nel sub-enfiteuta (utilista)
art. 1713 cod. civ.
norma richiamata dal ricorrente (azione di rendiconto del mandatario); la Corte ha ritenuto irrilevante l'azione di rendiconto verso il Comune una volta esclusa la qualifica di mandatario/enfiteuta primario del Comune
art. 2948 cod. civ.
richiamata in relazione alla prescrizione delle pretese di pagamento dei canoni: la Corte di merito aveva ritenuto prescritti i crediti relativi a periodi anteriori in mancanza di atti interruttivi
Massime di principio
- Per contratti stipulati in epoche antecedenti, va applicata in linea di principio la legge vigente all'epoca (tempus regit actum), ma il legislatore successivo può prevedere l'applicazione della nuova disciplina anche ai rapporti già costituiti: verificare sempre le norme transitorie e le leggi speciali intervenute.
- La qualificazione giuridica del rapporto (enfiteusi vs. mandato/intermediazione) si fonda sull'analisi testuale degli atti storici e sul comportamento successivo delle parti; tuttavia, la qualificazione può essere rideterminata alla luce della disciplina sopravvenuta e delle finalità pubbliche e sociali che hanno orientato le riforme agrarie.
- L'abrogazione o la proibizione della sub-enfiteusi ha effetto sui rapporti anteriori se la normativa transitoria lo dispone: quando la sub-enfiteusi diviene illecita, i diritti/doveri si consolidano generalmente a favore degli utilisti/sub-enfiteuti, con implicazioni sulla legittimazione processuale del precedente enfiteuta primario.
- La legittimazione passiva (titolarità del dovere di subire il processo) va valutata in base alla prospettazione fattuale dell'attore; ma la perdita della qualifica sostanziale (es. Comune non più enfiteuta) esclude la legittimazione passiva e può portare al rigetto delle domande nei confronti dell'ente.
- Nel contenzioso relativo a canoni e affrancazioni è fondamentale verificare i termini di prescrizione e la presenza di atti interruttivi: pretese pregresse possono risultare prescritte se non supportate da interruzioni.
- Sul piano processuale, la dichiarazione di inammissibilità di motivi di appello va valutata con attenzione: se un giudice d'appello dichiara un motivo inammissibile ma poi decide 'ad abundantiam' il merito, tale motivazione ad abundantiam può rimanere inattaccabile per carenza di interesse se l'inammissibilità del gravame viene confermata.
- Se si contesta la legittimazione passiva di un ente pubblico in materia di diritti reali agrari, considerare la storia normativa (codici, leggi speciali agrarie, disposizioni transitorie) e le finalità costituzionali (tutela del lavoro e riforma agraria) che possono aver ricostruito i rapporti sostanziali nel tempo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 20 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 27397/2022 del 20/09/2022
- Sentenza civile · 20 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 27398/2022 del 20/09/2022
- Sentenza civile · 20 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 27432/2022 del 20/09/2022
- Sentenza civile · 20 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 27451/2022 del 20/09/2022
- Sentenza civile · 20 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 27474/2022 del 20/09/2022
- Sentenza civile · 20 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 27513/2022 del 20/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →