Ordinanza n. 11093/2026 - Roma, Sezione 5
per l'accertamento del diritto del ricorrente, magistrato ordinario in quiescenza, alla corretta liquidazione del trattamento di fine servizio e per la condanna dell’INPS al pagamento, in favore del ricorrente, delle relative spettanze;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento dell’INPS relativo alla quantificazione e liquidazione dell’indennità di buonuscita e del trattamento di fine servizio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un’azione di accertamento del diritto alla corretta liquidazione del trattamento di fine servizio, chiedendo la condanna dell’INPS al pagamento delle relative spettanze. La controversia è stata prospettata davanti al TAR Lazio assumendo, secondo quanto riferito nell’ordinanza, la competenza funzionale inderogabile di tale Tribunale ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. a), c.p.a., in ragione della qualità di magistrato ordinario del ricorrente. Il TAR ha rilevato che la pretesa è esclusivamente patrimoniale e riguarda un diritto soggettivo alla quantificazione e liquidazione del TFS, senza impugnazione di provvedimenti del CSM né di provvedimenti riguardanti magistrati ordinari adottati ai sensi dell’art. 17, primo comma, della legge n. 195/1958. Ha inoltre considerato che il ricorrente era residente in provincia di Salerno al momento dell’instaurazione del giudizio.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha individuato quale giudice competente il TAR Campania, sede di Salerno. Ha escluso la competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio prevista dall’art. 135, comma 1, lett. a), c.p.a., poiché la domanda non concerne lo status giuridico del magistrato né un provvedimento del CSM, ma una pretesa meramente patrimoniale nei confronti dell’INPS relativa alla corretta liquidazione del TFS. La sentenza del Consiglio di Stato n. 9552/2024 è stata ritenuta inconferente, in quanto riferita a controversie sullo status giuridico dei magistrati o ad azioni di accertamento sostanzialmente dirette a ottenere una determinazione dell’organo di autogoverno. Per la competenza territoriale il TAR ha applicato il criterio ordinario dell’art. 13 c.p.a., ritenendo rilevante la residenza del dipendente pubblico in quiescenza, e non la sede di servizio, criterio applicabile soltanto durante il servizio. Il processo potrà proseguire davanti al TAR Campania, sede di Salerno, se riassunto entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13 c.p.a.
nelle cause relative ai diritti soggettivi intentate nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo da dipendenti pubblici in quiescenza non si applica il criterio della sede di servizio, ma quello della residenza del medesimo
Il criterio ordinario di competenza territoriale viene individuato nella residenza del dipendente pubblico in quiescenza; il criterio della sede di servizio opera soltanto quando il dipendente è ancora in servizio.
art. 13, comma 2, c.p.a.
criterio della sede di servizio
Il criterio della sede di servizio non è applicabile alle controversie patrimoniali promosse da dipendenti pubblici in quiescenza.
art. 135, comma 1, lett. a), c.p.a.
provvedimenti riguardanti magistrati ordinari adottati ai sensi dell’art. 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195
La competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio non si estende alle controversie meramente patrimoniali sulla liquidazione del TFS nei confronti dell’INPS, prive di impugnazione di provvedimenti del CSM o di questioni concernenti lo status giuridico del magistrato.
art. 17, primo comma, legge 24 marzo 1958, n. 195
La disposizione è richiamata quale parametro per delimitare gli atti riguardanti magistrati ordinari che rientrano nella competenza funzionale inderogabile prevista dall’art. 135, comma 1, lett. a), c.p.a.
Massime di principio
- La competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio prevista dall’art. 135, comma 1, lett. a), c.p.a. per le controversie riguardanti magistrati ordinari non comprende le domande aventi oggetto esclusivamente patrimoniale relative alla quantificazione o liquidazione del trattamento di fine servizio nei confronti dell’INPS, quando non siano impugnati provvedimenti del CSM né siano dedotte questioni concernenti lo status giuridico del magistrato.
- Nelle controversie relative a diritti soggettivi promosse, nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, da dipendenti pubblici in quiescenza, la competenza territoriale si determina in base alla residenza del ricorrente e non alla sede di servizio, poiché quest’ultimo criterio presuppone la permanenza in servizio.
- Quando il giudice amministrativo dichiara la propria incompetenza territoriale, il processo può proseguire davanti al giudice indicato come competente mediante riassunzione nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
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