Cassazione Penale, Sentenza n. 9708/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1, T.U. stupefacenti (detenzione di cocaina per spaccio, ricavabili 204 dosi). Con il primo motivo chiedeva la derubricazione nella fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per mancata valutazione complessiva di parametri quali quantità e qualità della sostanza, modalità, comportamento collaborativo, confessione, modica somma di denaro rinvenuta e precedente penale non dirimente. Con il secondo motivo contestava il diniego della sostituzione della pena detentiva breve con misure alternative (lavoro di pubblica utilità, semilibertà, detenzione domiciliare), denunciando violazione degli artt. 58 e 59 L. 689/1981 e dell'art. 545-bis c.p.p., nonché carenza motivazionale per avere la Corte territoriale rilevato ostatività solo in ragione di un precedente penale risalente al 2010 senza acquisire informazioni da PJ o U.E.P.E. e senza valutare la situazione personale e lavorativa attuale.
La decisione
La Cassazione ha respinto il primo motivo e confermato la penale responsabilità dell'imputato e la sostanza della decisione di merito: la detenzione di un quantitativo apprezzabile di cocaina ad elevato principio attivo (ricavabili 204 dosi), il rinvenimento di confezioni sulla persona e a domicilio e materiale da confezionamento giustificavano la qualificazione non riconducibile al fatto di lieve entità. Tuttavia il secondo motivo è stato accolto limitatamente alla valutazione sulla sostituibilità della pena detentiva: la Corte territoriale ha motivato il diniego esclusivamente sul precedente specifico, motivazione ritenuta carente e manifestamente illogica perché il precedente era remoto e non sufficiente da solo a esaurire il giudizio prognostico; inoltre la Corte non ha valutato né le misure alternative possibili (semilibertà, detenzione domiciliare) né altri elementi personali e di reinserimento (attività lavorativa). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata soltanto in relazione alla sostituibilità della pena detentiva e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto. Il resto della sentenza e l'accertamento di responsabilità sono dichiarati irrevocabili ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 T.U. stupefacenti
La previsione del comma 5 (fatto di lieve entità) richiede valutazione globale e combinata di qualità e quantità della sostanza e degli altri parametri (mezzi, modalità, circostanze); l'assenza anche di un solo indice normativamente rilevante può escludere il riconoscimento della lieve entità, salvo che il giudice motivi perché altri elementi compensano tale carenza.
art. 133 cod. pen.
Criteri da utilizzare per la valutazione della personalità del condannato e della capacità a delinquere nell'ambito del giudizio prognostico, rilevanti anche ai fini della decisione sulla sostituzione delle pene detentive brevi; il giudice deve operare una valutazione complessiva.
artt. 58 e 59 L. 689/1981
Regolano la sostituzione delle pene detentive brevi: non impongono lo stato di non incensuratezza come condizione assoluta di esclusione e richiedono una valutazione complessiva secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.; il giudice deve motivare il diniego.
art. 545-bis c.p.p.
Prevede la possibilità di acquisire informazioni da polizia giudiziaria e U.E.P.E. per valutare la sostituibilità della pena; tuttavia il giudice non è automaticamente vincolato a richiederle se ritiene già di possedere elementi sufficienti, purché la decisione sia adeguatamente motivata.
art. 624, comma 2, c.p.p.
Consente di dichiarare irrevocabile la statuizione di responsabilità penale per la parte del processo non annullata; applicata qui per rendere definitivo l'accertamento di responsabilità sul reato.
Massime di principio
- Il riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5 T.U. stupefacenti richiede una valutazione complessiva e motivata di tutti gli indici normativamente rilevanti (quantità, qualità, mezzi, modalità, circostanze): l'assenza di un indice importante può precludere l'applicazione anche se altri elementi appaiono favorevoli.
- La motivazione della Corte d'appello si integra con quella del primo grado quando quest'ultima sia autosufficiente; il giudice d'appello non è tenuto a ripetere punto per punto le stesse argomentazioni se il complesso argomentativo è coerente e copre i rilievi dell'impugnazione.
- Nel giudizio sulla sostituzione delle pene detentive brevi il giudice deve motivare il diniego in relazione ai criteri dell'art. 133 c.p.; non è ammissibile fondare esclusivamente la decisione su un precedente penale remoto senza valutare la condotta successiva e le condizioni attuali del condannato.
- L'omessa richiesta di informazioni alla polizia giudiziaria o all'U.E.P.E. non comporta di per sé vizio se il giudice ritiene di possedere elementi sufficienti; tuttavia la scelta di non acquisire tali informazioni deve risultare da una motivazione logicamente coerente.
- Quando la Cassazione annulla parzialmente una sentenza esclusivamente sulla sostituibilità della pena, l'accertamento di responsabilità può rimanere irrevocabile e la questione rimessa al giudice di merito per un nuovo e motivato esame limitato agli aspetti ordinati in rinvio.
- I precedenti penali possono concorrere alla valutazione prognostica ma non esauriscono il giudizio sulla sostituibilità: è necessario bilanciarli con elementi di reinserimento sociale come lavoro stabile, comportamento successivo e prescrizioni trattamentali.
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