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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24613/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di intimazione relativo a IVA e altri tributi per l'anno 2011, emesso in conseguenza della notifica di alcuni avvisi di rettifica che il contribuente affermava di non avere ricevuto. In primo grado e in appello le commissioni tributarie avevano respinto l'impugnazione, ritenendo che gli avvisi di rettifica fossero stati notificati e che il contribuente ne avesse comunque avuto conoscenza; inoltre avevano ritenuto valida la notifica dell'intimazione anche per allegazione del documento in formato PDF e non p7m. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 156 c.p.c., dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 6 e 7 l. 212/2000, sostenendo che la notifica degli avvisi di rettifica era irregolare perché effettuata ex art. 140 c.p.c. senza deposito della raccomandata informativa e che la sola conoscenza aliunde degli atti non poteva sanare il vizio, mancando l'impugnazione degli stessi avvisi.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha censurato la CTR per avere ritenuto sanata la nullità della notificazione degli avvisi di rettifica sulla base della mera conoscenza di fatto degli atti da parte del contribuente, senza verificare se vi fosse stata l'impugnazione degli atti impositivi, unico elemento idoneo a determinare la sanatoria ex art. 156, terzo comma, c.p.c. Poiché gli avvisi non risultavano impugnati, la sanatoria non poteva operare. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge in cassazione.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato per contestare la notifica degli avvisi di rettifica eseguita con il rito degli irreperibili senza deposito della raccomandata informativa.

  • art. 156 c.p.c.

    la sanatoria del vizio di notificazione presuppone che l'atto sia stato impugnato; la mera conoscenza di fatto dell'atto non è sufficiente.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    invocato quale norma processuale del processo tributario, insieme alle norme sulla notificazione.

  • artt. 6 e 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamati dal ricorrente a sostegno delle doglianze sulla regolarità della notificazione e delle garanzie del contribuente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la nullità della notificazione di un atto impositivo non si considera sanata per il solo fatto che il destinatario ne abbia avuto conoscenza aliunde: occorre che l'atto sia stato effettivamente impugnato, così da realizzare la sanatoria per raggiungimento dello scopo.
  • La mera conoscenza di fatto dell'atto non consente al giudice di prescindere dall'esame della regolarità della notificazione quando la sanatoria ex art. 156, terzo comma, c.p.c. non risulti verificata nei suoi presupposti.
  • Quando la validità della notificazione è contestata, il giudice deve accertare in concreto se siano stati osservati gli adempimenti richiesti dalla forma notificatoria adottata; in difetto, non può limitarsi a valorizzare una conoscenza sostanziale dell'atto da parte del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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