Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28124/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di restituzione nel termine ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (nel testo introdotto dal d.l. n. 17/2005, conv. in legge n. 60/2005) per poter proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna emessa in contumacia in data 11 novembre 2016. L'istante allegava di non aver avuto effettiva conoscenza della sentenza né del decreto di irreperibilità, di essere venuto a conoscenza della definitività soltanto con la notifica della revoca della sospensione dell'ordine di esecuzione in data 10 marzo 2023 e di non aver volontariamente rinunciato a comparire o ad impugnare; inoltre deduceva cause di forza maggiore (ricovero per problemi cardiaci) che avrebbero impedito la tempestiva proposizione dell'istanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione nel termine. Ha ritenuto provato che l'estratto contumaciale della sentenza era stato regolarmente notificato al difensore di fiducia (avv. Panfili) che all'epoca era in rapporti con l'imputato: da ciò consegue la presunzione che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento tramite il proprio difensore. Inoltre la richiesta è risultata manifestamente infondata e, comunque, non tempestiva rispetto ai termini applicabili. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento, in favore della cassa delle ammende, di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen., comma 2 (testo introdotto dal d.l. n. 17/2005, conv. in legge n. 60/2005)

    "se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione o opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tal fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica"

    La Corte applica la disciplina del 2005: la restituzione è esclusa se l'imputato ha avuto effettiva conoscenza o ha nominato un difensore che lo ha seguito, salvo prova di interruzione del rapporto difensore/assistito.

  • art. 175 cod. proc. pen., comma 2-bis

    "la richiesta indicata nel comma 2 è presentata a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento (...)"

    Stabilisce il termine di decadenza (30 giorni) per proporre l'istanza di restituzione dal momento dell'effettiva conoscenza del provvedimento.

  • art. 175 cod. proc. pen., comma 4

    Definisce la competenza a decidere sulla richiesta: il giudice che sarebbe stato competente per l'impugnazione della sentenza.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di notificazioni al difensore e di elezione di domicilio per il difensore che assiste l'imputato; qui posta a fondamento della regolare notifica dell'estratto contumaciale al difensore di fiducia.

  • art. 656, comma 8, cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione al ripristino dell'ordine di esecuzione per carcerazione dopo sospensione e relative notificazioni.

  • d.l. n. 17/2005, conv. in legge n. 60/2005

    Ha modificato il testo di cui all'art. 175 comma 2 applicabile al caso (sentenza di primo grado già pronunciata prima di successive modifiche).

  • legge 28 aprile 2014, n. 67, art. 15-bis (disposizione transitoria)

    Disposizione transitoria che salva la disciplina previgente (d.l. 17/2005) per i casi come quello in esame; spiega l'applicabilità del testo del 2005.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in tema di onere delle spese e valutazione dell'eventuale colpa nella proposizione del ricorso; qui la Corte ha ritenuto assente prova di colpa tale da esimere dall'applicare sanzioni più gravi, pur disponendo il pagamento alla cassa delle ammende.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità/diniego e il versamento alla cassa delle ammende; applicata per la somma di Euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale è esclusa se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia che ha effettivamente seguito il procedimento e ha ricevuto le notifiche: il rapporto difensore/assistito determina una presunzione di conoscenza.
  • La domanda di restituzione è soggetta a termine di decadenza: va proposta entro 30 giorni dall'effettiva conoscenza del provvedimento (ai sensi del comma 2-bis); la "effettiva conoscenza" si considera legata a una notizia certa o a una comunicazione formale che individui senza equivoci il momento di conoscenza.
  • Per superare la presunzione di conoscenza derivante dalla nomina e attività del difensore occorre provare in modo concreto l'interruzione del rapporto con il difensore o l'assenza di qualsiasi contatto informativo sui fatti salienti del processo.
  • Le cause di impedimento (es. malattia) devono essere adeguatamente comprovate e cronologicamente pertinenti rispetto al momento in cui la notifica o l'atto che fa sorgere il termine è stata compiuta; fatti antecedenti e non attinenti non sono idonei a giustificare la richiesta.
  • Occorre presentare l'istanza al giudice competente (quello che sarebbe competente per l'impugnazione, ex art. 175 comma 4) e rispettare le regole di forma e termini; l'inammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzioni (cassa delle ammende).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.