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Sentenza

Sentenza n. 1012/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS- emessa da questa Sezione e pubblicata in data 24.7.2024.

Giustizia amministrativa202500255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza che aveva ordinato all'A.S.L. di consentire l'accesso civico mediante presa visione ed estrazione integrale della documentazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una precedente sentenza, passata in giudicato, che aveva accolto la domanda di accesso civico, ordinando all'A.S.L. di consentire la presa visione e l'estrazione integrale della documentazione entro trenta giorni, e aveva condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La ricorrente ha dedotto la notifica del titolo, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e la persistente inerzia dell'amministrazione, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora. Il TAR ha rilevato d'ufficio un dubbio di parziale inammissibilità quanto all'esecuzione del capo relativo alle spese, poiché la domanda era stata proposta dalla parte vittoriosa e non dai difensori distrattari, titolari del diritto sulle somme oggetto di distrazione. L'A.S.L. non si è costituita e non ha formulato contestazioni sull'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la rituale notifica del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e la mancata esecuzione delle statuizioni. Ha dichiarato in parte inammissibile il ricorso limitatamente all'ottemperanza relativa alla condanna alle spese di lite: in presenza di distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari, la legittimazione a chiedere l'esecuzione di quel capo spetta ai difensori distrattari, non alla parte vittoriosa, salvo previa revoca della distrazione con prova dell'avvenuto pagamento del credito professionale. Ha accolto il ricorso quanto all'obbligo dell'A.S.L. di consentire l'accesso alla documentazione, ordinando l'adempimento entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato, per l'ulteriore inerzia, il dirigente della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli novanta giorni dalla richiesta formale della ricorrente e prevedendo l'obbligo di relazione al Tribunale. Ha respinto la richiesta di astreinte, ritenendo che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico costituiscano, nel caso concreto, ragioni ostative alla condanna dell'amministrazione. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell'A.S.L. e liquidate in euro 500, oltre accessori, rimborso forfetario e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare la richiesta di penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere esclusa non solo quando sia manifestamente iniqua, ma anche in presenza di altre ragioni ostative, valutabili discrezionalmente dal giudice dell'ottemperanza, anche in relazione alle difficoltà dell'adempimento da parte della pubblica amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio e assegnare un termine per controdedurre.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento GDPR, la base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità della ricorrente.

Massime di principio

  • Quando una sentenza dispone la distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario, la legittimazione a chiedere l'ottemperanza del capo relativo alle spese spetta al difensore distrattario e non alla parte vittoriosa, salvo che quest'ultima abbia previamente ottenuto la revoca della distrazione provando di avere pagato il credito professionale.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione, il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice può ordinare l'esecuzione entro un termine e nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è automaticamente conseguente all'accertamento dell'inadempimento: il giudice dell'ottemperanza deve valutare discrezionalmente le ragioni ostative, comprese le difficoltà derivanti dai vincoli normativi e di bilancio, dallo stato della finanza pubblica e dalla rilevanza degli interessi pubblici; tali ragioni possono giustificare il diniego o la riduzione dell'astreinte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAccesso civico generalizzatoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

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