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Sentenza

Sentenza del 31/01/2018 n. 2392 - Corte di Cassazione

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE - Credito esposto in dichiarazione - Mancata adozione di provvedimento da parte dell'Amministrazione - Scadenza del termine per l'accertamento - Cristalizzazione del diritto del contribuente - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il rimborso di residui crediti IRPEG esposti nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 1986-1989, oltre a interessi e maggior danno da ritardato pagamento. L'Agenzia delle entrate ha contestato: l'estensione agli interessi della disciplina prevista dalla legge n. 350 del 2003, art. 2, comma 58; il riconoscimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.; e la quantificazione non adeguatamente motivata di tale danno. La società, con ricorso incidentale, ha sostenuto che il credito d'imposta dovesse ritenersi definitivamente accertato perché l'Amministrazione non lo aveva contestato entro i termini previsti dagli artt. 36-bis e 43 del d.P.R. n. 600 del 1973.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso principale dell'Agenzia delle entrate e ha rigettato integralmente il ricorso incidentale della società. Ha stabilito che il debito per imposta e quello per interessi sono obbligazioni autonome e che la legge n. 350 del 2003, art. 2, comma 58, riferita alle eccedenze IRPEF e IRPEG, non si estende agli interessi. Ha inoltre ritenuto insufficiente la motivazione sul maggior danno da ritardato pagamento, precisando che il contribuente deve provare rigorosamente il danno concretamente subito e non può limitarsi a invocare l'inflazione o la propria qualità di imprenditore. Quanto al credito esposto in dichiarazione, la Corte ha confermato che la scadenza dei termini decadenziali per l'accertamento non impedisce all'Amministrazione di contestarlo in sede di giudizio sul rimborso, poiché tali termini operano per i crediti dell'Amministrazione e non per i suoi debiti. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 350 del 2003, art. 2, comma 58

    Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti

    La disposizione riguarda il capitale del credito d'imposta e costituisce un mero invito rivolto agli uffici, non direttamente applicabile dal giudice. Non può essere estesa analogicamente agli interessi.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    La scadenza del termine entro cui l'Amministrazione può effettuare il controllo automatizzato della dichiarazione non determina, in un successivo giudizio di rimborso, la definitiva cristallizzazione del credito esposto dal contribuente.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 43

    Il termine decadenziale per l'accertamento limita l'esercizio dell'azione impositiva dell'Amministrazione, ma non impedisce all'Amministrazione di eccepire l'inesistenza o l'erroneità del credito quando il contribuente ne chieda il rimborso.

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 44

    I crediti d'imposta sono soggetti alla disciplina speciale degli interessi prevista dalla normativa tributaria; per questo non si applicano automaticamente le regole generali civilistiche sugli interessi.

  • Codice civile, art. 1224

    Il maggior danno rispetto agli interessi moratori può essere riconosciuto solo se il contribuente dimostra concretamente e rigorosamente il pregiudizio subito per l'indisponibilità del denaro.

  • Codice civile, art. 1283

    Gli interessi sui rimborsi tributari non producono interessi anatocistici quando opera la disciplina speciale che ne esclude la capitalizzazione.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi richiede il maggior danno ha l'onere di allegare e provare i fatti concreti che lo dimostrano.

  • Principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum

    I termini temporali per esercitare un'azione non impediscono, una volta scaduti, di sollevare un'eccezione. In materia tributaria, l'Amministrazione può quindi contestare un credito chiesto a rimborso anche dopo la scadenza dei termini ordinari di accertamento.

Massime di principio

  • La mancata contestazione di un credito indicato in dichiarazione entro i termini ordinari di accertamento non lo rende automaticamente definitivo quando il contribuente ne chiede il rimborso.
  • I termini decadenziali dell'accertamento impediscono normalmente all'Amministrazione di far valere nuovi crediti tributari, ma non le impediscono di difendersi contestando l'esistenza o l'ammontare di un debito di rimborso.
  • Capitale del credito d'imposta e interessi sono obbligazioni autonome: una norma speciale riferita al rimborso dell'imposta non si estende automaticamente agli interessi.
  • Il maggior danno da ritardo nel rimborso non è presunto: occorre provare in modo specifico il pregiudizio economico derivante dall'indisponibilità delle somme.
  • Gli interessi sui rimborsi fiscali sono regolati principalmente dalla disciplina tributaria speciale; l'applicazione delle norme civilistiche, compreso l'anatocismo, è limitata e deve essere espressamente consentita.

Testo integrale

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