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Sentenza

Sentenza n. 1360/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti e verbali della procedura selettiva per un posto di ricercatore universitario, inclusi i decreti rettorali di approvazione e rettifica della graduatoria e il contratto eventualmente stipulato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, collocata al secondo posto con il punteggio rettificato di 79,5/100, ha contestato la valutazione dei propri titoli, del curriculum, dell’attività didattica, della produzione scientifica e delle pubblicazioni, sostenendo che la Commissione avrebbe violato i criteri prestabiliti dal bando, i principi di trasparenza, par condicio, proporzionalità e correttezza, nonché i canoni di logicità e ragionevolezza. Ha dedotto inoltre difetto di motivazione, disparità di trattamento, travisamento dei fatti, sviamento e contraddittorietà. In particolare, ha lamentato la mancata attribuzione di punteggio per la borsa di studio Marie Curie, per l’attività di ricerca sul Fondo Bassani e per incarichi finanziati dal Comitato Nazionale delle Opere di Giovanni Verga; la mancata valutazione di tali attività come partecipazione a gruppi di ricerca; l’omessa considerazione della borsa Marie Curie tra premi e riconoscimenti; l’erronea valutazione delle pubblicazioni e della continuità della produzione scientifica, anche in relazione al periodo di docenza scolastica; nonché l’erronea suddivisione dei punteggi tra congruenza disciplinare, rilevanza editoriale e originalità delle pubblicazioni. Ha chiesto in via principale l’annullamento degli atti e, in subordine, una nuova valutazione da parte di altra Commissione. L’Università ha eccepito anche la tardività del deposito del ricorso, eccezione non esaminata dal TAR perché il ricorso è stato ritenuto infondato nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Università. Ha affermato che le valutazioni delle commissioni nei concorsi universitari costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di irragionevolezza, arbitrarietà, macroscopici errori nell’apprezzamento di fatti non opinabili o violazione della par condicio, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella della Commissione. Nel caso concreto non sono emersi vizi macroscopici. La borsa Marie Curie non è stata valutata come attività di formazione o ricerca perché il curriculum indicava soltanto l’assegnazione della borsa, senza dati sulla decorrenza e sull’effettivo svolgimento dell’attività; il criterio valorizzava infatti l’attività concretamente svolta e non la mera assegnazione del finanziamento. L’attività relativa ai Laboratori e al Fondo Bassani era stata indicata sotto la voce relativa alla partecipazione a convegni ed era stata valutata in tale ambito; inoltre, la Commissione aveva considerato soltanto gruppi di ricerca formalmente costituiti, dei quali non risultava dichiarata la partecipazione della ricorrente. Gli incarichi collegati alle opere di Giovanni Verga non erano stati ignorati, poiché le pubblicazioni verghiane erano state valutate nell’apposita categoria; non risultava invece provata una collaborazione stabile e formalizzata con la Fondazione, né l’erogazione di borse o contributi alla ricerca. La borsa Marie Curie non costituiva un premio o riconoscimento per una ricerca già svolta, ma un finanziamento per attività futura. Quanto alle pubblicazioni, la Commissione aveva esaminato tutte le 24 opere presentate, rilevando che due articoli erano in corso di stampa senza attestazione di accettazione e uno era solo parzialmente congruente con il settore scientifico-disciplinare. Era legittimo considerare, per la consistenza e continuità della produzione, la produzione successiva al dottorato; il periodo di insegnamento scolastico non integrava un allontanamento non volontario dalla ricerca, essendo frutto di una scelta libera. Anche la distribuzione dei punteggi tra i diversi criteri non risultava illogica o irragionevole. Le contestazioni sui punteggi delle singole pubblicazioni costituivano una mera autovalutazione dei titoli propri e della controinteressata e non potevano fondare il sindacato giurisdizionale. È stata respinta anche la domanda subordinata di rinnovazione della valutazione. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 3, lett. a), l. 240/2010

    contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi con regime di impegno a tempo pieno

    Individua la disciplina della procedura selettiva per la copertura del posto di ricercatore universitario a tempo determinato.

  • art. 7 D.R. n. 514/2023

    Stabilisce i criteri di valutazione dei titoli, del curriculum, dell'attività didattica, della produzione scientifica e delle eventuali attività ulteriori.

Massime di principio

  • Le valutazioni delle commissioni nei concorsi universitari, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto quando risultino inattendibili, arbitrarie, manifestamente illogiche o contraddittorie, affette da macroscopici errori di fatto o lesive della par condicio; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione.
  • Quando il bando valorizza la documentata attività di formazione o ricerca, è valutabile l’attività effettivamente svolta entro il termine di presentazione della domanda, non la mera assegnazione di una borsa o di un finanziamento privo di indicazioni sufficienti sulla decorrenza, durata e realizzazione dell'attività.
  • La valutazione di un’attività concorsuale deve avvenire in relazione alla categoria nella quale essa è stata dichiarata dal candidato; non sussiste illegittimità per mancata attribuzione dello stesso titolo in una diversa categoria quando la Commissione lo abbia già considerato nell’ambito pertinente.
  • La partecipazione a gruppi di ricerca può essere valutata secondo il criterio relativo all’organizzazione o partecipazione a gruppi soltanto se il candidato abbia documentato la partecipazione a gruppi formalmente costituiti, non essendo sufficiente il riferimento generico a collaborazioni o attività scientifiche.
  • La produzione scientifica può essere valutata, ai fini della consistenza, intensità e continuità, con riferimento alla produzione successiva al dottorato quando il dottorato costituisce requisito minimo di accesso e il criterio sia applicato uniformemente ai candidati.
  • La contestazione dei punteggi attribuiti alle singole pubblicazioni è inammissibile quando si risolve nella mera autovalutazione dei titoli del ricorrente e nella contrapposizione della sua diversa opinione a quella della Commissione, in assenza di errori macroscopici o manifesta illogicità.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaAppelloSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazione

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