Corte di giustizia, Sentenza C-452/18
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 luglio 2020. — XZ contro Ibercaja Banco, SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Teruel. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario – Clausola di limitazione della variabilità del tasso d’interesse (clausola di tasso minimo) – Contratto di novazione – Rinuncia alle azioni giudiziarie avverso le clausole di un contratto – Assenza di carattere vincolante. — Causa C-452/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte esamina una controversia spagnola relativa a una clausola di tasso minimo inserita in un mutuo ipotecario e successivamente modificata mediante novazione. La decisione chiarisce quando il consumatore può validamente rinunciare agli effetti dell’abusività, quando la nuova clausola può essere scrutinata come abusiva e quale livello di trasparenza informativa è richiesto al professionista. La Corte distingue tra rinuncia a diritti relativi a una lite già esistente e rinuncia preventiva a diritti futuri, ammettendo la prima solo se consapevole e negando efficacia alla seconda. Viene inoltre ribadito che, per le clausole di tasso minimo, il consumatore deve poter valutare le conseguenze economiche concrete del vincolo assunto.
Clausola di tasso minimo, contratto di novazione e rinuncia alle azioni: condizioni per la validità della rinuncia del consumatore e per la qualificazione abusiva delle clausole nel mutuo ipotecario
La questione giuridica
Se, alla luce della direttiva 93/13, una clausola abusiva di un mutuo ipotecario possa essere oggetto di un successivo contratto di novazione con rinuncia del consumatore agli effetti della nullità; se la nuova clausola novatoria possa a sua volta essere considerata non negoziata individualmente e quindi abusiva; se il requisito di trasparenza imponga al professionista di informare il consumatore sulle conseguenze economiche della clausola di tasso minimo; e se una rinuncia alle azioni giudiziarie, sia relativa a controversie esistenti sia futura, sia compatibile con la direttiva e con il punto 1, lettera q), dell’allegato.
Principio di diritto
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta, in linea di principio, a che il consumatore rinunci con un contratto di novazione agli effetti derivanti dall’eventuale abusività di una clausola, ma solo se la rinuncia è il frutto di un consenso libero e informato; spetta al giudice nazionale verificarlo. Una clausola novatoria può essere essa stessa non negoziata individualmente e quindi abusiva. Nei mutui a tasso variabile con clausola di tasso minimo, il professionista deve mettere il consumatore in condizione di comprendere le conseguenze economiche del meccanismo, anche tramite informazioni sull’andamento storico dell’indice di riferimento. Una rinuncia preventiva alle azioni per controversie future non vincola il consumatore; una rinuncia inserita in un accordo per comporre una controversia già esistente può essere abusiva se il consumatore non è stato adeguatamente informato delle conseguenze giuridiche.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 3 direttiva 93/13/CEE
- Articolo 4 direttiva 93/13/CEE
- Articolo 5 direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6 direttiva 93/13/CEE
- Articolo 8 direttiva 93/13/CEE
- Allegato direttiva 93/13/CEE, punto 1, lettera q)
- Real Decreto Legislativo 1/2007
- Articolo 10 Real Decreto Legislativo 1/2007
- Articolo 83 Real Decreto Legislativo 1/2007
- Articolo 1208 codice civile spagnolo
Clausola di tasso minimo, novazione e rinuncia alle azioni nel mutuo ipotecario
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 3 de Teruel in una controversia tra una consumatrice, XZ, e Ibercaja Banco SA. Al centro vi sono una clausola di tasso minimo inserita in un mutuo ipotecario, un successivo contratto di novazione e una clausola di rinuncia reciproca alle azioni giudiziarie.
Fatti e procedimento principale
XZ aveva acquistato un immobile subentrando nel mutuo ipotecario originariamente concesso da Ibercaja Banco. Il contratto conteneva una clausola di tasso minimo del 3,25%, poi ridotta al 2,35% con un atto modificativo del 4 marzo 2014, che includeva anche una rinuncia reciproca a qualsiasi azione relativa al contratto e alle clausole pregresse e nuove. XZ ha chiesto al giudice nazionale di accertare il carattere abusivo della clausola di tasso minimo originaria e di ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate.
Normativa rilevante
La Corte interpreta principalmente gli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 della direttiva 93/13/CEE. È richiamato anche l’allegato, punto 1, lettera q), relativo alle clausole che sopprimono o limitano l’esercizio di azioni legali o vie di ricorso del consumatore. Nel diritto spagnolo sono menzionati il Real Decreto Legislativo 1/2007, in particolare gli articoli 10 e 83, nonché l’articolo 1208 del codice civile.
Prima questione: effetti della novazione su una clausola potenzialmente abusiva
La Corte afferma che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta, in astratto, a che una clausola potenzialmente abusiva sia oggetto di un contratto di novazione con cui il consumatore rinunci agli effetti che deriverebbero dalla sua dichiarazione di abusività. Tuttavia, tale rinuncia è valida solo se deriva da un consenso libero e informato del consumatore. La verifica concreta di questo requisito spetta al giudice nazionale.
Seconda questione: natura della clausola novatoria e controllo di abusività
La Corte precisa che anche una clausola inserita in un contratto successivo, destinato a modificare una clausola potenzialmente abusiva o a regolarne le conseguenze, può essere considerata non negoziata individualmente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13. Di conseguenza, tale clausola può essere oggetto di controllo di abusività e, se del caso, essere dichiarata abusiva.
Requisito di trasparenza nelle clausole di tasso minimo
Quanto alla quarta questione, la Corte ribadisce che il requisito di trasparenza non si esaurisce nella chiarezza formale o grammaticale della clausola. Il consumatore deve essere messo in condizione di comprendere le conseguenze economiche del meccanismo previsto dalla clausola di tasso minimo. In un mutuo a tasso variabile, ciò implica che siano fornite informazioni idonee a consentire una valutazione del costo totale del mutuo, incluse, in particolare, informazioni sull’evoluzione storica dell’indice di riferimento. La valutazione va compiuta alla data di conclusione del contratto, tenendo conto degli elementi a disposizione del professionista in quel momento.
Terza e quinta questione: rinuncia alle azioni giudiziarie
La Corte distingue due ipotesi. In primo luogo, una clausola inserita in un accordo volto a risolvere una controversia già esistente può essere qualificata come abusiva se il consumatore non disponeva delle informazioni pertinenti per comprendere le conseguenze giuridiche della rinuncia. In secondo luogo, una clausola con cui il consumatore rinuncia preventivamente, per il futuro, alle azioni fondate sui diritti derivanti dalla direttiva 93/13 non vincola il consumatore, perché contrasterebbe con il carattere imperativo dell’articolo 6, paragrafo 1.
Dispositivo
La Corte risponde quindi che:
- una novazione è possibile solo se la rinuncia del consumatore è libera e informata;
- la nuova clausola può essere non negoziata individualmente e abusiva;
- nelle clausole di tasso minimo il consumatore deve poter comprendere le conseguenze economiche, anche grazie a informazioni sull’andamento storico dell’indice;
- la rinuncia preventiva a future azioni giudiziarie non è opponibile al consumatore.
Principi pratici per i professionisti
La sentenza è rilevante per banche, intermediari e professionisti che rinegoziano clausole potenzialmente abusive in contratti di massa. La semplice sottoscrizione di un atto di novazione o di una dichiarazione manoscritta del cliente non basta: occorre verificare che il consumatore abbia ricevuto informazioni adeguate sulla portata economica e giuridica della rinuncia. Nei rapporti bancari, la trasparenza va documentata in modo rigoroso, soprattutto quando la modifica incide su clausole già oggetto di contestazione o di possibile nullità.
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