Cassazione Civile, Ordinanza n. 06656/2025 del 13/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a precetto notificato per il pagamento di compensi professionali liquidati in due provvedimenti giudiziari. Gli opponenti avevano contestato la validità del precetto deducendo: la mancanza dell’avvertimento previsto dall’art. 480, comma 2, c.p.c.; l’incertezza sull’individuazione del soggetto da escutere; la mancata preventiva escussione del patrimonio sociale nei confronti del socio; la mancata preventiva notifica del decreto ingiuntivo posto a base dei titoli azionati; il pagamento integrale dell’importo dovuto. Dopo il rigetto dell’opposizione nei gradi di merito e il successivo rigetto/inammissibilità di alcuni motivi in Cassazione, i medesimi soggetti hanno proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. deducendo errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. in due punti: primo, l’asserita erronea percezione della natura e portata dell’ordinanza del Tribunale di Milano del 20 luglio 2016, che secondo i ricorrenti sarebbe stata equiparabile a un provvedimento cautelare ante causam avente ad oggetto solo le spese; secondo, l’asserito fraintendimento della Corte sulla specificità del motivo con cui si era chiesta la sospensione del giudizio per la pendenza di altri procedimenti (giudizio di falso e giudizio di revocazione) tra le stesse parti, ritenuti invece dai ricorrenti chiaramente indicati nel ricorso originario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i motivi non integrassero un errore di fatto revocatorio, ma piuttosto contestazioni sulla valutazione e interpretazione degli atti e sulla qualificazione giuridica dei provvedimenti, attività non sindacabili con il rimedio ex art. 395, n. 4, c.p.c. Inoltre, il primo motivo non colpiva la ratio decidendi autonoma della precedente ordinanza, fondata anche sul rilievo che gli asseriti vizi dei provvedimenti presupposti non incidevano sui diversi titoli esecutivi azionati con il precetto. Non essendovi attività difensiva dell’intimato, non è stata regolata le spese. È stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
consente la revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione nei limiti propri del rimedio straordinario; non può essere usato per riesaminare valutazioni o interpretazioni degli atti.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
l’errore revocatorio deve essere una svista percettiva, evidente e decisiva, risultante dal confronto tra decisione e atti; non comprende errori di giudizio, interpretazione o valutazione.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti di causa in modo da consentire alla Corte di verificare la decisività della censura.
art. 112 c.p.c.
richiamato come norma sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione alla dedotta omessa pronuncia sulla sospensione del giudizio.
art. 295 c.p.c.
evocato come sospensione necessaria per pregiudizialità tra giudizi.
art. 297 c.p.c.
richiamato nel passaggio in cui i ricorrenti sostenevano la pendenza di giudizi pregiudicanti o pregiudicati.
art. 480, comma 2, c.p.c.
norma invocata per contestare la validità del precetto per mancato avvertimento al debitore.
art. 91 c.p.c.
citato nel primo motivo del precedente ricorso per cassazione insieme alle norme sull’esecuzione e sul processo cautelare.
art. 615 c.p.c.
richiamato come norma sull’opposizione all’esecuzione, ma ritenuto non pertinente ai vizi prospettati rispetto ai titoli esecutivi azionati.
art. 616 c.p.c.
richiamato nel precedente motivo di ricorso, senza rilievo decisivo nella revocazione.
art. 669-bis c.p.c.
richiamato con riferimento al procedimento cautelare, ma la Corte ne ha escluso l’applicabilità alla fattispecie dedotta.
art. 669-terdecies c.p.c.
richiamato con riferimento al reclamo cautelare, ritenuto non decisivo nel confronto tra i titoli.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone, in caso di inammissibilità, il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
norma che ha inserito nel sistema il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando la decisione derivi da una svista percettiva su un fatto incontrovertibile e interno al giudizio di legittimità; non è sufficiente dedurre che la Corte abbia interpretato male atti o questioni giuridiche.
- Il rimedio revocatorio non può essere utilizzato per contestare la valutazione della Corte sulla portata di atti processuali o sulla qualificazione giuridica di un provvedimento, trattandosi di errori di giudizio e non di percezione.
- Quando una precedente decisione si fonda su una ratio decidendi autonoma e sufficiente, il ricorso revocatorio deve colpirla specificamente; in mancanza, la censura è inammissibile anche se siano prospettati ulteriori profili.
- Per dedurre utilmente la sospensione necessaria per pregiudizialità, il ricorso deve indicare in modo chiaro l’esistenza e lo stato dei giudizi pregiudicanti, così da consentire alla Corte di valutarne la decisività dalla sola lettura dell’atto.
- L’asserita invalidità o non debenza dei provvedimenti presupposti non può essere automaticamente trasferita sui diversi titoli esecutivi azionati, se questi ultimi hanno autonoma consistenza giuridica.
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