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Sentenza

Sentenza del 14/12/2020 n. 3990 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo Tributario - Imposta registro - Avviso di liquidazione - Soggetto contribuente - Notifica ricorso introduttivo - Successivo deposito Ctp - Atto impositivo - Omesso deposito Ctp - Giudice tributario - Potere impulso - Richiesta deposito - Mancato esercizio - Rileva - Inammissibilità ricorso introduttivo - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso introduttivo è stato depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale dopo la notifica all'ente resistente, ma al momento del deposito non è stata allegata l'originale o la fotocopia dell'atto impositivo impugnato. La questione riguarda se tale omessa allegazione determini automaticamente l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

Il giudice tributario non può dichiarare immediatamente l'inammissibilità del ricorso per la sola omessa allegazione dell'atto impositivo. Prima di pronunciarsi sull'inammissibilità deve, nell'ambito dei suoi poteri d'impulso, formulare al ricorrente una richiesta di deposito dell'originale o della copia dell'atto impugnato. Pertanto l'inammissibilità è esclusa fino all'esercizio di tale potere e alla verifica dell'eventuale mancato assolvimento dell'obbligo da parte del ricorrente.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992

    La norma richiede il deposito dell'originale o della copia dell'atto impositivo con il ricorso; tuttavia l'interpretazione giurisprudenziale richiede che il giudice, prima di dichiarare l'inammissibilità per omessa allegazione, eserciti i poteri d'impulso chiedendo al ricorrente di provvedere al deposito.

  • Cass. n. 19580/2018

    Conferma il principio secondo cui l'omessa allegazione non comporta automatica inammissibilità senza preventiva richiesta del giudice al ricorrente.

  • Cass. n. 4431/2010

    Giurisprudenza che supporta l'obbligo del giudice di sollecitare il deposito dell'atto prima di dichiarare inammissibilità.

  • Cass. n. 18872/2007

    Ulteriore pronuncia che valorizza i poteri d'impulso del giudice tributario in caso di documentazione mancante al momento del deposito del ricorso.

Massime di principio

  • La mancata allegazione dell'atto impositivo al ricorso non determina automaticamente l'inammissibilità: il giudice deve prima richiedere al ricorrente il deposito dell'originale o della copia.
  • Il contribuente dovrebbe comunque allegare, se possibile, copia dell'atto impugnato al momento del deposito del ricorso per evitare richieste integrative e rischi procedurali.
  • Se il giudice non esercita i poteri d'impulso e dichiara inammissibile il ricorso, il contribuente può impugnare tale decisione evidenziando la mancata richiesta preventiva di integrazione documentale.
  • La tempestività della notifica all'ente resistente e la prova di tale notifica sono elementi utili per dimostrare buona fede e che il ricorso è stato depositato nei termini, anche se la copia dell'atto non è stata allegata subito.
  • In casi simili il comportamento prudente è: 1) depositare contestualmente ricorso e copia dell'atto quando possibile; 2) se omesso, rispondere senza indugio all'eventuale richiesta del giudice; 3) conservare e produrre prova della notifica all'ente resistente.

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