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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21812/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Il contribuente sosteneva di aver appreso solo tramite estratto di ruolo dell'esistenza di un debito iscritto a ruolo e derivante da cartella di pagamento mai ricevuta. In primo grado aveva dedotto sia l'omessa notifica della cartella sia l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, assumendo che tra la notificazione dei verbali di accertamento del 2012 e la pretesa notifica della cartella fosse decorso il termine estintivo. Il Tribunale aveva però ritenuto regolare la notifica della cartella sulla base della documentazione prodotta dall'agente della riscossione e aveva anche affermato l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per difetto di interesse, in assenza di atti esecutivi. Con il ricorso per cassazione veniva denunciata la violazione dell'art. 320 c.p.c., contestando l'ammissibilità della produzione documentale effettuata tardivamente dall'agente della riscossione all'udienza successiva alla prima nel rito davanti al giudice di pace; il ricorrente sosteneva che non ricorressero i presupposti per il rinvio a nuova udienza ex art. 320, comma 4, c.p.c. e, comunque, che la preclusione alla produzione di documenti concernenti i presupposti di proponibilità della domanda dovesse operare anche nei confronti del convenuto, non solo dell'attore.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la questione posta dal ricorrente non potesse essere esaminata nel merito perché, trattandosi di impugnazione dell'estratto di ruolo, era sopravvenuto il d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021, che ha introdotto l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. Tale norma ha ridisegnato l'interesse ad agire, imponendo nei giudizi pendenti la dimostrazione di uno specifico pregiudizio nelle ipotesi tassativamente previste. Il ricorrente non aveva depositato alcuna documentazione idonea a dimostrare tale specifico interesse; inoltre, non si era formato alcun giudicato interno o esplicito sulla sussistenza dell'interesse ad agire. La Corte ha quindi rilevato d'ufficio la carenza originaria di interesse ad agire, ha cassato senza rinvio sia la sentenza impugnata sia quella di primo grado e ha dichiarato che la domanda non poteva essere proposta. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per la sopravvenienza normativa e per l'intervento delle Sezioni Unite; nulla è stato disposto per il giudizio di legittimità perché le intimate non hanno svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 320 c.p.c.

    Nel rito davanti al giudice di pace il giudice può fissare una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova, salvo i documenti inerenti a un presupposto di proponibilità della domanda; nel caso concreto, tuttavia, la Corte ha ritenuto assorbente la sopravvenuta disciplina sull'impugnazione dell'estratto di ruolo.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    "l'estratto di ruolo non è impugnabile"; impugnazione ammessa solo in casi specifici di pregiudizio

    La norma sopravvenuta ha selezionato specifiche ipotesi in cui l'invalida notificazione della cartella consente la tutela giurisdizionale diretta, incidendo sull'interesse ad agire anche nei processi pendenti fino al momento della decisione.

  • art. 3-bis del d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021

    Ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973, rendendo inimpugnabile l'estratto di ruolo salvo le eccezioni tassative previste dalla legge.

  • art. 139 c.p.c.

    È richiamato nel racconto della notifica della cartella per descrivere l'assenza del destinatario e degli altri soggetti legittimati alla ricezione e la successiva affissione/deposito.

  • art. 372 c.p.c.

    Nel giudizio di legittimità la dimostrazione dello specifico interesse ad agire può avvenire tramite deposito documentale ex art. 372 c.p.c. fino all'udienza o all'adunanza camerale.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Consente la cassazione senza rinvio quando la domanda non poteva essere proposta per difetto originario di una condizione dell'azione.

Massime di principio

  • L'interesse ad agire è una condizione dell'azione a struttura dinamica: può mutare per effetto di norme sopravvenute e deve sussistere fino al momento della decisione.
  • Nelle controversie sull'estratto di ruolo, dopo l'introduzione dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, l'impugnazione è ammissibile solo se il debitore dimostra uno dei pregiudizi specifici previsti dalla legge; altrimenti manca l'interesse ad agire.
  • In presenza di una norma sopravvenuta che elimina l'interesse ad agire, il giudice deve rilevare d'ufficio la carenza della condizione dell'azione anche nei giudizi pendenti, salvo espresso giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse.
  • La tardiva produzione documentale può essere rilevante ai fini della verifica della notifica della cartella, ma nel caso concreto la decisione è stata assorbita dalla sopravvenuta inammissibilità dell'azione per difetto di interesse.
  • Quando la domanda non poteva essere proposta per mancanza originaria di una condizione dell'azione, la cassazione avviene senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveRiscossioneContenzioso tributario
RamiEsecuzioniProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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