Sentenza n. 13534/2026 - Roma, Sezione 1T
per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento della Questura di Roma in merito al rilascio dell'aggiornamento della carta di soggiorno e condanna della Questura di Roma a provvedere alla conclusione del procedimento nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, disponendo altresì, per l'ipotesi di ulteriore inottemperanza, la nomina di un Commissario ad acta che provveda all'esecuzione nell'ulteriore termine di trenta giorni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Questura di Roma sulla richiesta di aggiornamento della carta di soggiorno presentata il 22 dicembre 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito contro il silenzio-inadempimento della Questura di Roma, chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio, l'accertamento della fondatezza dell'istanza di aggiornamento della carta di soggiorno e la condanna dell'amministrazione a concludere il procedimento entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha comunicato che, il 25 giugno 2026, l'istanza era stata validata e che, decorso il termine di venti giorni dalla comunicazione, l'interessato avrebbe potuto recarsi presso il commissariato competente per la consegna del titolo di soggiorno. Il ricorrente ha confermato l'avvenuta validazione, dichiarando il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale e chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che la validazione dell'istanza e il conseguente perfezionamento della procedura avessero integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata. Le spese di lite sono state compensate, con esclusione del contributo unificato, posto a carico dell'amministrazione e distratto in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario. È stata disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 31 c.p.a.
La domanda era diretta alla declaratoria dell'illegittimità del silenzio e alla condanna dell'amministrazione a provvedere; il giudizio è stato definito per il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione adotta un comportamento o un atto che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata e il ricorrente ne dà atto, chiedendo la definizione del giudizio.
- Nel giudizio definito per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate dal giudice, fermo restando che il contributo unificato può essere posto a carico dell'amministrazione responsabile dell'inerzia procedimentale.
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