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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33378/2026 del 11/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Forlì, con sentenza confermata dalla Corte d'appello di Bologna, alla pena di quattro mesi di arresto ed euro 1.200 di ammenda, con sospensione condizionale, per il porto senza giustificato motivo di una lama di cutter priva di manico, lunga 7,7 cm e idonea a recidere materiali e a causare lesioni, fatto commesso il 13 novembre 2021. Il cutter era custodito nel vano portaoggetti dell'autovettura nella quale l'imputato si trovava in posizione defilata nei pressi di luoghi frequentati dal pubblico, esercizi commerciali e istituti di credito. L'imputato aveva dedotto violazione di legge quanto all'assenza di un giustificato motivo e all'offensività della condotta, nonché il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e dell'attenuante della lieve entità prevista dall'art. 4, comma 3, della legge n. 110 del 1975. A sostegno del giustificato motivo aveva prodotto soltanto in dibattimento un contratto di apprendistato del 28 aprile 2020, ritenuto inidoneo sia a dimostrare l'esistenza del rapporto lavorativo al momento del fatto sia a spiegare l'utilizzo del cutter in relazione alle mansioni svolte. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano sostanzialmente reiterativi delle censure d'appello, adeguatamente esaminate dalla Corte territoriale, e miravano a ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretto il criterio di giudizio applicato dai giudici di merito e manifestamente infondate, o comunque non consentite in sede di legittimità, le censure proposte. Ha ritenuto corretta la qualificazione del cutter come strumento da punta o da taglio il cui porto è penalmente rilevante se privo di giustificato motivo; ha condiviso la valutazione secondo cui il motivo doveva essere espresso immediatamente e non dedotto soltanto a posteriori; ha confermato il diniego dell'attenuante della lieve entità e della particolare tenuità del fatto, alla luce dei precedenti penali, delle dimensioni dell'arnese e delle circostanze della detenzione. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110

    Il cutter rientra tra gli strumenti da punta e da taglio il cui porto costituisce reato quando avviene senza giustificato motivo.

  • art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110

    La lieve entità del fatto costituisce una circostanza attenuante, il cui riconoscimento può essere escluso in ragione dei precedenti penali, della personalità dell'imputato, delle caratteristiche dell'oggetto e delle circostanze del porto.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta; secondo la decisione, il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere impedisce, nel caso esaminato, la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su censure manifestamente infondate e dirette a sollecitare una rivalutazione alternativa dei dati processuali, non consentita in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi escludenti la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il cutter è uno strumento da punta o da taglio rientrante nell'art. 4, comma 2, della legge n. 110 del 1975; il suo porto fuori dall'abitazione è penalmente rilevante quando non sia sorretto da un giustificato motivo.
  • Il giustificato motivo del porto deve essere riferibile all'attualità, espresso immediatamente al momento del controllo e suscettibile di verifica da parte degli operanti; una giustificazione documentata o dedotta soltanto successivamente non è di per sé sufficiente.
  • La valutazione della lieve entità del fatto può tenere conto congiuntamente dei precedenti penali e della personalità dell'imputato, delle caratteristiche dell'oggetto portato e delle concrete modalità della detenzione.
  • Quando il giudice di merito abbia escluso la lieve entità del fatto con motivazione coerente rispetto ai precedenti dell'imputato e alle circostanze concrete del porto, non è configurabile, nel medesimo caso, la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
  • È inammissibile in cassazione il ricorso che riproponga censure già esaminate in appello o solleciti una diversa e alternativa valutazione delle risultanze processuali, senza individuare effettive violazioni di legge o vizi motivazionali rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiArmiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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