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Sentenza

Sentenza n. 8348/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202603400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto di reingresso in Italia, unitamente al parere negativo vincolante della Questura di Pisa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego di visto di reingresso adottato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul il 22 gennaio 2026, nonché il parere negativo vincolante della Questura di Pisa. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi prima dell’adozione del provvedimento negativo. L’omissione non era contestata. Il Consolato aveva sostenuto l’applicabilità dell’art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998, ma la ricorrente ha contestato, implicitamente, l’estensione di tale disposizione al procedimento di reingresso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego e il parere impugnati. Ha ritenuto che l’art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998 si riferisca espressamente ai procedimenti relativi ai visti di ingresso e non sia estensibile, neppure analogicamente, ai procedimenti concernenti le domande di reingresso, poiché incide sulla partecipazione dell’interessato al procedimento e deve quindi essere interpretato restrittivamente. Ha accertato l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 e ha ritenuto che tale violazione fosse di per sé sufficiente ad annullare gli atti. Non ha applicato l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, non essendo palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso: dal parere della Questura non emergeva infatti che fossero state considerate le ragioni addotte dalla ricorrente sull’allontanamento dall’Italia. Le ulteriori censure sono state assorbite, con salvezza dei successivi rinnovati apprezzamenti delle amministrazioni. Le spese sono state compensate, con rifusione del contributo unificato in favore della difesa della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi deve essere effettuata nei procedimenti di reingresso quando non ricorra una specifica deroga; la sua omissione determina l’illegittimità del provvedimento negativo.

  • art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998

    La disposizione, riferita espressamente ai procedimenti relativi ai visti di ingresso, non è applicabile in via estensiva o analogica ai procedimenti concernenti le domande di reingresso, poiché incide sulla partecipazione procedimentale e va interpretata restrittivamente.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La sanatoria dei vizi procedimentali non opera quando non sia palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso; nel caso concreto il parere amministrativo non dimostrava l’irrilevanza delle ragioni dedotte dalla richiedente.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Una disposizione che esclude o limita la partecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo, incidendo sulle garanzie partecipative, non può essere applicata estensivamente o analogicamente oltre l’ambito procedimentale espressamente previsto dalla legge.
  • Il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 deve essere comunicato anche nel procedimento di rilascio del visto di reingresso, salvo una specifica e applicabile deroga normativa.
  • L’omessa comunicazione dei motivi ostativi comporta l’annullamento del provvedimento negativo quando non sia palese, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
  • La verifica della non rilevanza del vizio partecipativo richiede che dagli atti emerga in modo evidente l’inevitabilità del contenuto dell’atto; tale evidenza manca quando l’amministrazione non abbia considerato le ragioni dedotte dall’interessato su circostanze decisive per la domanda.
  • L’annullamento per violazione delle garanzie partecipative lascia salva la riedizione del potere amministrativo, con rinnovata valutazione da parte dell’amministrazione nel rispetto del contraddittorio procedimentale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiEffetto conformativo e riedizione del potere

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