Cassazione Penale, Sentenza n. 25348/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per detenzione di cocaina (artt. 110 c.p. e 73, comma 1, d.P.R. 309/1990). La difesa denunciava carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e violazione degli artt. 192 e 273 c.p.p., sostenendo che Veseli non partecipò allo scambio (era sceso dall'auto prima dello scambio), che aprì il cofano solo per rabboccare l'olio (prove di acquisto da telecamera) e che Hoxhallari si era assunto la responsabilità del fatto, così non sussistendo gravi indizi a suo carico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi: Veseli aveva accompagnato Hoxhallari dall'aeroporto, ceduto l'uso dell'auto nella quale fu occultata la cocaina, si era poi ricongiunto con lui e fu osservato armeggiare nel cofano dopo aver spento i fari; la sostanza era nascosta in una intercapedine non particolarmente sofisticata. Anche ammettendo l'acquisto di una latta d'olio, il Tribunale ha logicamente spiegato che, se Veseli fosse stato all'oscuro, Hoxhallari avrebbe potuto operare da solo per il rabbocco evitando di esporre la presenza della cocaina a terzi. Pertanto la condotta di Veseli è stata valutata come contributo consapevole al reato (concorso), e non mera connivenza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale
È stato applicato il principio del concorso di persone nel reato: la valutazione ha ritenuto che il comportamento di Veseli costituisse un contributo consapevole al reato altrui
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
Riferimento alla fattispecie di detenzione di sostanze stupefacenti; la custodia cautelare è stata disposta in relazione a questa ipotesi di reato
Codice di procedura penale
I motivi di ricorso denunciavano violazioni di queste norme (relative alla motivazione e ai mezzi di prova); la Corte però ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente valutato e motivato le risultanze probatorie, escludendo la violazione prospettata
Codice di procedura penale
Applicato come base per l'ordine di versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente
Giurisprudenza di legittimità citata
più pronunce richiamate (es. Sez. 2, n. 27866/2019; Sez. 4, n. 26992/2013; Sez. 4, n. 34754/2020 ecc.)
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al controllo della congruità logico-giuridica; non è consentito riesaminare i fatti o sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle occorrenze provate. Inoltre è richiamata la distinzione tra mera connivenza (atteggiamento passivo) e concorso (contributo consapevole anche tramite forme di aiuto o garanzia al proposito criminoso)
Sentenza Corte Costituzionale
Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; utilizzata per motivare l'irrogazione della somma alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione in materia cautelare è limitato: si valuta la congruità logico-giuridica della motivazione del giudice di merito, non si riconsiderano i fatti né si sostituisce la valutazione probatoria
- Per la custodia cautelare su reati di stupefacenti la sussistenza di "gravi indizi" può essere ricavata da un insieme di elementi (rapporti tra le persone, comportamento antecedente e successivo all'evento, attività materiale come l'apertura del cofano) anche se manca prova della partecipazione al momento iniziale dello scambio
- Un atto apparentemente innocente (es. acquisto di olio, apertura del cofano per rabbocco) non è necessariamente idoneo a escludere la partecipazione se contraddice la ricostruzione complessiva e se non scalfisce la plausibile consapevolezza dedotta dal contesto
- L'ammissione di responsabilità da parte di un coindagato non esclude automaticamente la responsabilità degli altri; occorre valutare il contributo consapevole e concreto di ciascuno
- La distinzione pratica tra connivenza e concorso: la connivenza è comportamento meramente passivo; il concorso sussiste quando vi è un contributo consapevole che agevola o garantisce l'attuazione del proposito criminoso (anche con forme implicite di collaborazione)
- In difesa, per scalfire i gravi indizi è efficace produrre prove chiare e univoche che contestino la consapevolezza (telecamere nitide, testimonianze, elementi che dimostrino estraneità temporale o materiale alle operazioni) poiché elementi indiziari concatenati sono difficili da rovesciare con mere alternative narrative
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