Sentenza n. 547/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento del Comune di Rimini, denominato Atto di Contestazione e Ordinanza di Irrogazione Sanzione Protocollo n. 0309932/2023 del 7.9.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione pecuniaria di 20.000 euro per inottemperanza all'ordine di demolizione di opere abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, deducendo la violazione e falsa applicazione della disposizione. Ha sostenuto di non essere legittimato passivo perché, pur essendo proprietario dell'immobile, non ne aveva la disponibilità materiale e giuridica, essendo il bene concesso in comodato al figlio e successivamente locato a un terzo, e perché non era l'originario autore dell'abuso. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione sulla quantificazione della sanzione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha distinto l'ordinanza di demolizione, avente carattere ripristinatorio e indipendente dall'imputabilità soggettiva, dall'acquisizione gratuita e dalla sanzione pecuniaria per inottemperanza, aventi natura afflittiva. Ha affermato che la sanzione presuppone la disponibilità e il possesso del bene, oppure la materiale possibilità di eseguire la demolizione, ma ha ritenuto che il proprietario non possa invocare il rapporto di comodato o locazione per sottrarsi alla responsabilità senza provare di essersi attivato nei confronti del detentore per consentire l'esecuzione dell'ordine. La documentazione depositata in giudizio è stata ritenuta priva di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. e comunque inidonea a dimostrare sia l'opposizione del conduttore sia l'impossibilità del proprietario di procedere alla demolizione. È stata respinta anche la censura sul quantum, poiché la sanzione era motivata per relationem mediante il richiamo alle Linee Guida comunali non impugnate, che prevedevano il calcolo in base alla superficie dell'abuso: 22,86 mq moltiplicati per 2.000 euro/mq, per un importo superiore ai 20.000 euro irrogati. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite per 2.500 euro, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria consegue all'inottemperanza all'ordine di demolizione e non alla realizzazione dell'abuso; per la sua irrogazione rilevano la disponibilità del bene e la materiale possibilità di eseguire la demolizione.
art. 2704 c.c.
La documentazione priva di data certa non è idonea a dimostrare, nei confronti dell'amministrazione, la rilevanza temporale del rapporto di detenzione e delle comunicazioni tra detentori.
l. 689/1981
Richiamata nel fatto con riguardo alla precedente irrogazione della sanzione in misura ridotta, non oggetto di specifica decisione interpretativa.
Massime di principio
- La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 ha natura afflittiva e presuppone l'inottemperanza all'ordine di demolizione, non la realizzazione dell'abuso; pertanto, la responsabilità sanzionatoria non deriva automaticamente dalla qualità di proprietario, ma richiede la disponibilità del bene o la materiale possibilità di dare esecuzione alla demolizione.
- Il proprietario che non detenga materialmente l'immobile non è esonerato dalla sanzione per la sola esistenza di un comodato o di una locazione: deve provare di essersi concretamente attivato nei confronti del detentore per consentire l'esecuzione dell'ordine di demolizione, soprattutto quando il detentore si opponga alla misura ripristinatoria.
- La motivazione della sanzione pecuniaria può essere resa per relationem mediante il richiamo a linee guida comunali previamente adottate e non impugnate, quando tali atti rendano verificabile il criterio di quantificazione applicato e il calcolo consenta di ricostruire l'importo irrogato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 648/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 649/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 650/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 651/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 652/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 653/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →