Cassazione Penale, Sentenza n. 24907/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per sequestro di persona a scopo di estorsione e tentata estorsione aggravata, deducendo principalmente l'illegittima utilizzazione nel nuovo giudizio di atti e sentenze del precedente procedimento annullato senza rinvio. Denunciano la diffusione della nullità derivante dall'annullamento (art. 415-bis) agli atti successivi e la conseguente inutilizzabilità dei verbali, delle sentenze e di elementi probatori; contestano inoltre la valutazione della credibilità della persona offesa (Buglione), la mancata acquisizione di perizie informatiche e la valutazione dei tabulati telefonici (con rilievi anche di matrice europea sulla conservazione e utilizzazione dei dati, direttiva 2002/58/CE e Carta dei diritti fondamentali), la mancata rinnovazione dell'istruttoria e l'erronea esclusione delle circostanze attenuanti (art. 630 c.p.), nonché altre specifiche censure riguardanti compatibilità dei tabulati con gli spostamenti degli imputati e la perizia antropometrica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi nei termini esposti: ha distinto tra utilizzazione degli atti probatori e utilizzazione delle sentenze irrevocabili. Ha ritenuto che gli atti probatori acquisiti o formati nel precedente giudizio annullato senza rinvio, che legittimamente si trovavano nel fascicolo del P.M. e non risultano affetti da nullità assoluta o da inutilizzabilità patologica, possono essere utilizzati nel successivo giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis c.p.p.; al contrario ha stabilito che le sentenze di merito irrevocabili, se rese nel medesimo procedimento poi annullato nei confronti di alcuni imputati, non possono essere utilizzate ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. per valutare la responsabilità degli imputati nei cui confronti è intervenuto l'annullamento, perché ciò svuoterebbe di efficacia l'annullamento stesso. In conseguenza la sentenza della Corte d'assise d'appello di Napoli è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'assise d'appello di Napoli per nuovo giudizio, lasciando al giudice del merito piena autonomia di valutazione.
Norme richiamate
art. 415-bis cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato che la proposizione della richiesta di rinvio prima del decorso del termine di 20 giorni determina una nullità a regime intermedio; tale annullamento legittima la regressione del procedimento alla fase delle indagini ma non implica automaticamente l'inutilizzabilità di tutti gli atti probatori, salvo che essi siano affetti da nullità assoluta o da inutilizzabilità patologica
art. 185 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto della diffusione della nullità: la Corte distingue la nullità 'derivata' e valuta la dipendenza causale tra atti per stabilire se la nullità si estende
art. 238 cod. proc. pen.
Richiamato come disciplina incidente sull'utilizzabilità di atti/processi precedenti, ma la Corte ha ritenuto non decisivo il richiamo a questo articolo rispetto all'utilizzabilità degli atti probatori nel rito abbreviato
art. 238-bis cod. proc. pen.
Stabilisce la disciplina dell'utilizzo di sentenze irrevocabili di altro processo; la Corte interpreta che presuppone l'alterità del procedimento e che non può essere invocata per utilizzare, nel medesimo procedimento, sentenze annullate nei confronti degli odierni imputati
art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen.
La Corte lo applica per affermare la piena utilizzabilità, nel rito abbreviato successivo, degli atti probatori acquisiti o formati nel giudizio annullato, purché non affetti da nullità assoluta o inutilizzabilità patologica
art. 183 cod. proc. pen.
Riferito per il principio secondo cui l'opzione per il rito abbreviato può avere effetto sanante rispetto a talune rilevabili nullità formali
art. 191 cod. proc. pen.
Richiamato nelle censure relative all'utilizzabilità dei tabulati e alla conformità alla normativa UE; la Corte prende atto delle questioni ma valorizza la distinzione fra inutilizzabilità degli atti e loro legittima presenza nel fascicolo
art. 630 cod. pen.
Invocato dai ricorrenti per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti (es. liberazione senza uso di violenza); la Corte ha ritenuto che tali questioni dovranno essere riesaminate dal giudice di rinvio
Direttiva 2002/58/CE e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamate nelle censure sulla conservazione e utilizzazione dei dati di traffico telefonico; la Corte riconosce la rilevanza delle questioni UE ma il giudizio sull'effetto concreto nei singoli atti probatori deve essere valutato nel merito al rinvio
d.lgs. 196/2003 (art. 132) e decreto-legge n. 132/2021 (art. 1, comma 1-bis)
Richiamati nelle censure relative alla legittimità dell'acquisizione dei tabulati alla luce della normativa sulla protezione dei dati e delle novità legislative/transitorie; la Corte non esclude la rilevanza ma demanda la valutazione di merito
Massime di principio
- Gli atti probatori acquisiti o formati in un giudizio successivamente annullato possono essere utilizzati in un successivo giudizio abbreviato se non sono affetti da nullità assoluta o da inutilizzabilità patologica; la presenza legittima nel fascicolo del P.M. e la conoscenza delle difese sono elementi rilevanti
- Le sentenze irrevocabili di un 'altro' processo possono essere valorizzate ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. solo se esiste alterità del procedimento; non sono utilizzabili nel medesimo procedimento per valutare la responsabilità di imputati nei cui confronti è intervenuto l'annullamento, perché ciò vanificherebbe l'efficacia dell'annullamento stesso
- La distinzione fra nullità che solo incidono sugli effetti processuali e nullità tali da rendere inutilizzabili i singoli atti è cruciale: occorre sempre argomentare specificamente la natura della nullità (assoluta vs derivata) e il rapporto di dipendenza causale fra atti
- L'opzione per il rito abbreviato può avere effetti 'sananti' su alcune rilevabili nullità formali, ma ciò non autorizza automaticamente l'uso delle sentenze irrevocabili invalidate rispetto agli stessi imputati
- Questioni di utilizzabilità di tabulati e dati di traffico telefonico sollevano profili di diritto UE e di privacy; tali questioni possono incidere sull'ammissibilità della prova e devono essere tempestivamente dedotte e specificamente motivate in sede di merito
- In casi analoghi conviene: 1) contestare separatamente l'inutilizzabilità degli atti probatori e l'utilizzabilità delle sentenze irrevocabili; 2) chiedere perizie/accertamenti tecnici sugli elementi telematici e sui tabulati; 3) formulare in modo puntuale richieste di rinnovazione dell'istruttoria e istanze per l'esclusione di singole prove ritenute ottenute in violazione del diritto UE o nazionale
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