Sentenza n. 6518/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento del provvedimento reso in data 19 aprile 2024, con il quale veniva comunicata alla ricorrente l’esclusione dall’elenco centralizzato dei soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 241/97 dal 19 febbraio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dall’elenco centralizzato dei soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva chiesto il rinnovo dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità. L’Agenzia delle Entrate, rilevata sulla base dell’Anagrafe Tributaria la presenza di numerose partite debitorie definitivamente accertate, qualificate come violazioni gravi e ripetute in materia tributaria, le aveva assegnato un termine di venti giorni per regolarizzare la posizione, disponendo poi l’esclusione dall’elenco con decorrenza dal 19 febbraio 2024. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 35 d.lgs. 241/1997 e dell’art. 21 d.m. 164/1999, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento, manifesta ingiustizia e difetto di istruttoria. Ha sostenuto che l’esclusione fosse illegittima perché aveva aderito alla rottamazione-quater, effettuato i relativi pagamenti e proposto opposizione all’esecuzione davanti al giudice civile per alcune cartelle, sicché non avrebbe reso dichiarazioni mendaci né avrebbe potuto essere privata dell’abilitazione per la sola esistenza di debiti tributari. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e il difetto assoluto di motivazione, lamentando che il provvedimento non spiegasse la rilevanza delle violazioni rispetto all’attività di rilascio del visto e non tenesse conto delle comunicazioni trasmesse in risposta al preavviso. La ricorrente aveva inoltre richiamato la disciplina dell’abilitazione Entratel e della relativa revoca, ma il TAR ha ritenuto tali profili estranei all’oggetto del giudizio, limitato all’esclusione dall’elenco dei soggetti abilitati al visto di conformità.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e ha posto a carico della ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori se dovuti. Il Collegio ha preliminarmente chiarito che il giudizio riguardava esclusivamente l’esclusione dall’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, non anche l’eventuale revoca dell’abilitazione Entratel, che non era stata disposta ma soltanto prospettata come possibile conseguenza futura. Nel merito, ha ritenuto che il requisito soggettivo dell’assenza di violazioni gravi e ripetute delle disposizioni tributarie e contributive costituisca condizione per l’iscrizione e la permanenza nell’elenco e debba permanere nel tempo. Tale requisito è funzionale all’affidabilità e all’onorabilità del professionista, cui è affidata, quale soggetto privato, una funzione di controllo sulla corretta applicazione della normativa tributaria, sostitutiva di una porzione dell’attività dell’Amministrazione finanziaria. L’Agenzia aveva indicato numerose cartelle, notificate a partire dal 2015, con debiti definitivamente accertati e importi anche rilevanti, precisando i carichi esclusi dal computo perché già rateizzati, oggetto di definizione agevolata con rate scadute pagate, ancora impugnabili o sospesi. Le produzioni della ricorrente non dimostravano la piena coincidenza tra i debiti considerati dall’Amministrazione e quelli oggetto di rottamazione; inoltre, la richiesta di rateizzazione prodotta in giudizio era successiva al provvedimento e non risultava accompagnata dalla prova del pagamento delle rate. Anche l’opposizione all’esecuzione davanti al giudice civile non risultava riferibile con certezza alle cartelle considerate dall’Agenzia, né era stata provata l’eventuale sospensione giudiziale dei carichi. Il TAR ha quindi applicato il principio tempus regit actum, ritenendo irrilevanti le regolarizzazioni o richieste di rateizzazione successive all’adozione dell’atto. Ha respinto anche la censura motivazionale, poiché il provvedimento richiamava adeguatamente le numerose cartelle insolute e la consistente esposizione debitoria, mentre le comunicazioni della ricorrente si erano limitate a rappresentare circostanze già ritenute non dirimenti, senza fornire prova dell’estinzione, sospensione o regolarizzazione dei carichi rilevanti.
Norme richiamate
art. 35 d.lgs. 241/1997
Disciplina il visto di conformità e l’iscrizione dei soggetti abilitati nell’apposito elenco; l’abilitazione è subordinata al possesso e alla permanenza dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa di attuazione.
art. 39, comma 4, d.lgs. 241/1997
In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare.
Attribuisce all’Amministrazione il potere sanzionatorio di revocare l’esercizio dell’attività di assistenza in presenza di violazioni ripetute o particolarmente gravi.
art. 21 d.m. 164/1999
Richiede, per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità, una preventiva richiesta corredata dalla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi; la loro insussistenza consente di negare o escludere il professionista dall’elenco.
art. 8, comma 1, lett. c), d.m. 164/1999
non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria
Il requisito di onorabilità e affidabilità deve sussistere originariamente e permanere nel tempo; la sua insussistenza, anche per debiti tributari personali del professionista, legittima l’esclusione o la revoca dell’abilitazione al rilascio del visto.
art. 25 d.m. 164/1999
Disciplina il potere di vigilanza sui professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità e costituisce base del potere di revoca richiamato dal giudice.
art. 34, comma 3, lett. c), d.lgs. 241/1997
Ricompresa nell’attività di assistenza fiscale la verifica della conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali alla relativa documentazione.
art. 3, comma 4, d.P.R. 322/1998
La disciplina dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è stata ritenuta estranea all’oggetto del giudizio, perché l’atto impugnato riguardava esclusivamente l’esclusione dall’elenco dei soggetti abilitati al visto di conformità.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento è sufficientemente motivato quando individua le numerose cartelle insolute e la significativa esposizione debitoria, spiegando così il venir meno del requisito soggettivo richiesto per la permanenza nell’elenco.
art. 615, comma 1, c.p.c.
La mera proposizione dell’opposizione all’esecuzione non dimostra, in assenza di specifica prova sulla corrispondenza dei carichi e sull’eventuale sospensione, l’inesistenza o l’irrilevanza dei debiti considerati dall’Amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il requisito soggettivo di non avere commesso violazioni gravi e ripetute delle disposizioni tributarie e contributive, previsto per i professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, costituisce una condizione di affidabilità e onorabilità che deve sussistere non solo al momento dell’iscrizione, ma anche per tutta la durata della permanenza nell’elenco.
- La violazione del requisito di affidabilità può riguardare anche gli obblighi tributari del professionista in quanto persona fisica e non soltanto quelli direttamente connessi all’esercizio dell’attività professionale, poiché il visto di conformità implica l’affidamento al privato di una funzione di controllo altrimenti spettante all’Amministrazione finanziaria.
- La presenza di numerose partite debitorie tributarie definitivamente accertate, di importo anche rilevante e non comprese tra i carichi già rateizzati, validamente definiti, impugnati nei termini o sospesi, può giustificare l’esclusione o la revoca dell’abilitazione al rilascio del visto di conformità.
- La successiva richiesta di rateizzazione, definizione agevolata o regolarizzazione dei debiti tributari non incide sulla legittimità del provvedimento adottato sulla base della situazione esistente al momento della sua emanazione, in applicazione del principio tempus regit actum, salvo che sia dimostrata la riferibilità della regolarizzazione ai medesimi carichi e il relativo effettivo adempimento.
- La mera proposizione di un’opposizione all’esecuzione contro cartelle esattoriali non esclude l’operatività dei debiti ai fini della verifica del requisito di affidabilità, quando non sia provata la corrispondenza tra le cartelle opposte e quelle valutate dall’Amministrazione o l’intervenuta sospensione giudiziale o amministrativa della loro efficacia.
- È adeguatamente motivato il provvedimento di esclusione dall’elenco dei professionisti abilitati al visto di conformità che individui le cartelle insolute, la loro consistenza e la loro qualificazione come violazioni gravi e ripetute; l’Amministrazione non è tenuta a una distinta confutazione di deduzioni che si limitino a richiamare definizioni agevolate o controversie non dimostrate come riferibili ai medesimi carichi.
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