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Parere

Parere n. 1369/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto da Societa' Plus Immobiliare S.r.l., per l’annullamento del provvedimento comunicato in data 27/10/2023 con il quale il comune di San Felice a Cancello dichiara nulli gli interventi edilizi oggetto della CILA n. 117/2022 e della SCIA 85/2023;

Giustizia amministrativa202401590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento del 27 ottobre 2023 con cui il Comune ha dichiarato nulli gli interventi edilizi oggetto della CILA n. 117/2022 e della SCIA n. 85/2023, ritenendoli incompatibili con la zona urbanistica del PUC.

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

La ricorrente, proprietaria di terreni ricadenti in area D1 del PUC, destinata a insediamenti artigianali, industriali e commerciali ma soggetta a preventiva approvazione di un PIP, ha impugnato il provvedimento comunale che ha dichiarato nulli lavori di recinzione, pavimentazione del piazzale, posa di un cancello e regimentazione delle acque piovane. I motivi dedotti sono tre: l’assenza di una base legale per l’esercizio di poteri inibitori nei confronti della CILA, non essendo applicabile l’art. 19 della legge n. 241/1990; la tardività dell’intervento comunale sulla SCIA n. 85/2023, adottato oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 19, commi 3 e 6-bis, della legge n. 241/1990; l’irrilevanza dell’assenza del PIP, poiché gli interventi avrebbero natura manutentiva e sarebbero quindi ammessi dall’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 anche in mancanza dello strumento urbanistico attuativo.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso e ha espresso parere per l’accoglimento, con annullamento dell’atto impugnato. Quanto alla CILA, il Comune è intervenuto circa quattordici mesi dopo la presentazione e dopo la realizzazione dei lavori, senza qualificare correttamente il proprio intervento come autotutela e senza indicare i presupposti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, né l’interesse pubblico concreto alla rimozione degli effetti né la comparazione con l’interesse privato. Quanto alla SCIA, il termine di trenta giorni per l’esercizio dei poteri inibitori era scaduto il 7 settembre 2023, mentre il Comune ha provveduto alla fine di ottobre. Dopo la scadenza del termine l’amministrazione conserva un potere residuale, ma può esercitarlo soltanto nel rispetto dei presupposti dell’autotutela, entro un termine ragionevole, previa ponderazione degli interessi e in presenza di un interesse pubblico, elementi del tutto assenti nel provvedimento. Il ricorso è stato ritenuto fondato anche nel merito urbanistico: recinzioni e pavimentazioni non costituiscono volume edilizio, non aggravano il carico urbanistico e sono qualificabili come opere di manutenzione straordinaria del fondo, ammesse dall’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 anche in assenza del PIP.

Osservazioni

CILA n. 117/2022 - Esercizio tardivo dei poteri comunali

L’intervento comunale, adottato circa quattordici mesi dopo la presentazione della CILA e dopo la realizzazione dei lavori, avrebbe dovuto rispettare i presupposti dell’autotutela di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il provvedimento non indica né l’interesse pubblico concreto alla rimozione degli effetti né la necessaria comparazione tra interesse pubblico e interesse privato.

SCIA n. 85/2023 - Superamento del termine di trenta giorni

Il termine per l’esercizio dei poteri inibitori previsto dall’art. 19 della legge n. 241/1990 scadeva il 7 settembre 2023, mentre il Comune è intervenuto alla fine di ottobre. Il potere residuale successivo alla scadenza del termine non è stato esercitato nel rispetto dei presupposti dell’autotutela, del termine ragionevole, dell’interesse pubblico e della ponderazione degli interessi.

Compatibilità urbanistica degli interventi - Assenza del PIP

La mancanza dello strumento urbanistico attuativo non impediva gli interventi in questione, qualificabili come opere di manutenzione straordinaria del fondo. Le recinzioni e le pavimentazioni non costituiscono volume edilizio e non determinano aggravio del carico urbanistico; rientrano pertanto tra gli interventi ammessi dall’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.P.R. n. 380/2001

    La disposizione disciplina la CILA, ma il parere evidenzia che l’intervento comunale sulla CILA, adottato dopo la realizzazione delle opere, doveva comunque confrontarsi con i presupposti dell’autotutela.

  • art. 19 legge n. 241/1990

    Il termine ordinario per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA è di trenta giorni. Decorso tale termine, l’amministrazione conserva soltanto un potere residuale esercitabile nel rispetto dei presupposti dell’autotutela.

  • art. 21-nonies legge n. 241/1990

    L’annullamento successivo degli effetti della CILA o della SCIA richiede il rispetto dei presupposti dell’autotutela, del limite temporale ragionevole, dell’interesse pubblico concreto e della comparazione tra interessi pubblici e privati.

  • art. 9, comma 2, d.P.R. n. 380/2001

    Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse.

    In assenza di strumenti urbanistici attuativi, sono comunque consentiti gli interventi manutentivi indicati dalla disposizione. Il parere qualifica recinzioni e pavimentazioni come opere di manutenzione straordinaria del fondo, prive di volume e di aggravio del carico urbanistico.

  • art. 3, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 380/2001

    È richiamato dall’art. 9, comma 2, del Testo unico dell’edilizia in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia ammissibili nelle aree prive di pianificazione attuativa.

  • art. 40 delle NTA del PUC

    La disciplina l’area D1, destinata a usi artigianali, industriali e commerciali e soggetta ad attuazione mediante PIP; tale previsione non è stata ritenuta ostativa agli interventi manutentivi esaminati.

Massime di principio

  • L’intervento repressivo o conformativo dell’amministrazione sugli effetti già prodotti da una CILA, soprattutto dopo la realizzazione delle opere, deve essere esercitato nel rispetto dei presupposti dell’autotutela decisoria, con indicazione dell’interesse pubblico concreto e comparazione con l’interesse privato.
  • Decorso il termine ordinario per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA, l’amministrazione conserva un potere residuale, distinto dall’ordinaria attività di controllo, esercitabile soltanto entro un termine ragionevole, in presenza dei presupposti dell’autotutela e previa ponderazione degli interessi coinvolti.
  • La mera incompatibilità dell’intervento con l’assenza di uno strumento urbanistico attuativo non giustifica il divieto di opere prive di volumetria e di aggravio del carico urbanistico quando esse siano qualificabili come interventi manutentivi ammessi dall’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001.
  • Recinzioni e pavimentazioni funzionali alla delimitazione, praticabilità e regimentazione delle acque di un fondo possono essere qualificate come opere di manutenzione straordinaria, anziché come nuove edificazioni soggette alla preventiva attuazione del piano urbanistico.

Impugnazione del provvedimento comunale su CILA e SCIA

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società immobiliare contro il Comune di San Felice a Cancello, che aveva dichiarato nulli gli interventi edilizi oggetto della CILA n. 117/2022 e della SCIA n. 85/2023 perché ritenuti incompatibili con la disciplina urbanistica dell’area D1 del PUC. L’area era destinata a insediamenti artigianali, industriali e commerciali, ma soggetta all’approvazione di un piano per gli insediamenti produttivi; nelle more, aveva destinazione agricola.

Opere realizzate e provvedimento impugnato

La CILA riguardava recinzioni, sistemazione del piazzale mediante posa di calcestruzzo industriale, regimentazione delle acque piovane e installazione di un cancello. La successiva SCIA riguardava la recinzione di ulteriori particelle mediante pannelli prefabbricati. Il Comune è intervenuto il 27 ottobre 2023 dichiarando nulli gli interventi per contrasto con la zona urbanistica del PUC.

Motivi del ricorso

La ricorrente ha sostenuto che il Comune non disponesse, nei confronti della CILA, degli stessi poteri inibitori previsti per la SCIA dall’art. 19 della legge n. 241/1990. Ha inoltre dedotto la tardività dell’intervento sulla SCIA, poiché il termine di trenta giorni era scaduto il 7 settembre 2023. Infine, ha sostenuto che l’assenza del PIP non impedisse opere di manutenzione ordinaria o straordinaria, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001.

CILA e autotutela

Il Consiglio di Stato ha rilevato che, con riferimento alla CILA, il Comune era intervenuto circa quattordici mesi dopo la presentazione e dopo la realizzazione dei lavori. L’atto, pur qualificato come dichiarazione di nullità, costituiva sostanzialmente un intervento di rimozione degli effetti già prodotti e avrebbe dovuto rispettare i presupposti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

Il provvedimento non conteneva alcuna motivazione sull’interesse pubblico concreto alla rimozione degli effetti della CILA, né svolgeva la necessaria comparazione tra l’interesse pubblico e l’interesse privato. Per tale ragione, l’intervento comunale è stato ritenuto illegittimo.

SCIA e superamento del termine di trenta giorni

Con riguardo alla SCIA n. 85/2023, il termine di trenta giorni per l’esercizio dei poteri inibitori era scaduto il 7 settembre 2023, mentre il Comune aveva adottato il provvedimento alla fine di ottobre.

Il parere richiama il principio secondo cui, anche dopo la scadenza del termine, l’amministrazione conserva un potere residuale di autotutela. Tale potere, tuttavia, non coincide con l’ordinario potere inibitorio: incide sugli effetti prodotti direttamente dalla legge mediante la presentazione della SCIA e il decorso del termine previsto.

L’esercizio del potere residuale richiede quindi:

  • il rispetto dei presupposti dell’autotutela;
  • l’intervento entro un termine ragionevole;
  • l’esistenza di un concreto interesse pubblico;
  • la ponderazione dell’interesse pubblico con gli interessi privati coinvolti.

Nel caso esaminato, il Comune si era limitato a contestare l’assenza del PIP, senza svolgere tali valutazioni.

Rilevanza dell’assenza del piano attuativo

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato anche il motivo relativo alla compatibilità urbanistica delle opere. L’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 consente, nelle aree prive degli strumenti urbanistici attuativi previsti come presupposto per l’edificazione, gli interventi manutentivi indicati dalla disposizione.

Le opere esaminate non producevano nuovo volume edilizio e non determinavano un aggravio del carico urbanistico. Recinzioni e pavimentazioni erano funzionali alla delimitazione del fondo, alla sua praticabilità e alla regimentazione delle acque; sono state pertanto qualificate come opere di manutenzione straordinaria, ammissibili anche in assenza del PIP.

Conclusioni

La Sezione ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso straordinario e al conseguente annullamento del provvedimento comunale del 27 ottobre 2023, ritenendo illegittimi sia l’intervento tardivo sugli effetti della CILA e della SCIA, privo delle necessarie motivazioni di autotutela, sia il divieto fondato esclusivamente sull’assenza del piano attuativo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiAutotutela
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTermini del procedimentoPonderazione degli interessi e interesse pubblicoProporzionalità e ragionevolezza

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