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Ordinanza

Ordinanza n. 4073/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'ingiunzione alla Pubblica amministrazione convenuta del pagamento della somma provvisoria di € 76,68, per ogni giorno di ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo. - In subordine, ingiungere alla Pubblica amministrazione convenuta il pagamento della somma provvisoria di € 76,68, per ogni giorno di ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo a partire dalla comunicazione dell''ordinanza cautelare collegiale richiesta. - L’accertamento dell’illegittimo silenzio serbato dalla Pubblica amministrazione resistente nell’ambito del procedimento di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato e, perl’effetto, la conclusione del procedimento entro e non oltre 30 giorni, o altro termine che sia ritenuto di giustizia. - La condanna di parte convenuta al pagamento a titolo di risarcimento dei danni, di una somma pari a 21.472,08, maggiorata di una mensilità per ogni mese ulteriore trascorso durante il procedimento e sino all’ottenimento del visto d’ingresso da parte del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SUFIAN MD ABU il 4\2\2026 : In via cautelare: - L’emissione in via cautelare di un provvedimento volto a ordinare la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di decadenza del nulla osta emesso dalla Prefettura di Massa Carrara il 14 agosto 2025 e il riesame del medesimo provvedimento nel senso del suo annullamento in autotutela entro e non oltre 15 giorni, o altro termine che sarà ritenuto di giustizia; Nel merito: - L’annullamento del provvedimento di decadenza del nulla osta al lavoro subordinato n. P- MS/L/Q/2023/100109 emesso dalla Prefettura di Massa Carrara il 14 agosto 2025;

Giustizia amministrativa202504225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di decadenza dal nulla osta al lavoro subordinato, adottato dalla Prefettura di Massa Carrara il 14 agosto 2025, nonché il silenzio serbato sul procedimento di rilascio del visto d'ingresso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio dell’amministrazione sul procedimento per il rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la conclusione del procedimento, la nomina di una misura coercitiva per ogni giorno di ritardo e il risarcimento dei danni. Con motivi aggiunti ha chiesto cautelarmente la sospensione e, nel merito, l’annullamento del provvedimento prefettizio di decadenza dal nulla osta al lavoro subordinato. La decadenza risultava fondata sul mero decorso del termine semestrale di validità del nulla osta senza rilascio del visto. Il ricorrente ha dedotto, in sostanza, l’illegittimità dell’automatismo decadenziale per difetto di istruttoria e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, in quanto l’amministrazione non avrebbe valutato in concreto le ragioni del mancato utilizzo del titolo né la loro imputabilità alla condotta dell’interessato. Le amministrazioni resistenti hanno inoltre contestato la sussistenza dell’interesse cautelare, questione ritenuta dal TAR meritevole di ulteriore approfondimento.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti, ritenendo sussistente il fumus boni iuris. In particolare, ha rilevato che la decadenza del nulla osta appariva adottata automaticamente per il solo decorso del termine semestrale, senza un’effettiva valutazione individuale delle ragioni del mancato rilascio del visto e della loro imputabilità al ricorrente. Tale carenza integrava possibili profili di difetto di istruttoria e di violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il periculum in mora è stato ravvisato nel rischio concreto di perdita definitiva dell’opportunità lavorativa, anche considerando la documentazione attestante la persistente disponibilità del datore di lavoro all’assunzione. Le eccezioni relative alla carenza di interesse non sono state ritenute, allo stato, sufficienti a escludere l’interesse alla tutela cautelare. Il giudice ha sospeso l’efficacia del provvedimento di decadenza e ordinato alla Prefettura di Massa Carrara di riesaminare la posizione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. La trattazione del merito è stata fissata al 23 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e ha sospeso l’efficacia dell’atto impugnato, disponendo il riesame della posizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La decadenza da un nulla osta al lavoro subordinato non può essere applicata automaticamente per il solo decorso del termine di validità del titolo quando occorra verificare le ragioni del mancato rilascio del visto e la loro imputabilità all’interessato.
  • L’adozione della decadenza da un titolo amministrativo richiede un’istruttoria individuale adeguata, diretta ad accertare le circostanze concrete che hanno impedito l’utilizzo del titolo.
  • L’automatismo decadenziale privo di valutazione delle circostanze del caso concreto può risultare contrario ai principi di proporzionalità e ragionevolezza e presentare un vizio di difetto di istruttoria.
  • In sede cautelare, il rischio concreto di perdita definitiva di un’opportunità lavorativa può integrare il periculum in mora, soprattutto quando sia documentata la persistente disponibilità del datore di lavoro all’assunzione.
  • La sospensione cautelare di un provvedimento di decadenza può essere accompagnata dall’ordine all’amministrazione di riesaminare la posizione dell’interessato entro un termine determinato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutelaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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