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Sentenza

Sentenza n. 1575/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, relativa all’attivazione della carta del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria carta docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, pubblicata il 13 giugno 2024 e notificata in forma esecutiva il 25 marzo 2025, chiedendo che fosse data esecuzione al giudicato. Nel corso del giudizio ha dichiarato che il Ministero aveva attivato la carta docente e ha quindi limitato le conclusioni alla declaratoria di tale sopravvenienza, chiedendo altresì la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nel corso del giudizio, il Ministero aveva attivato la carta docente, così soddisfacendo la pretesa sostanziale azionata in ottemperanza. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, il Ministero è stato condannato a rimborsare alla ricorrente la metà delle spese di lite. L’altra metà è stata dichiarata non ripetibile, in considerazione del comportamento processuale della parte resistente e del numero di controversie e procedimenti analoghi pendenti, che rendeva complesso per il Ministero soddisfare tempestivamente tutte le procedure. La metà ripetibile è stata liquidata nell’importo indicato in dispositivo, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nella sentenza azionata, viene meno l’interesse alla decisione sostanziale e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere per sopravvenuta esecuzione del giudicato non impedisce al giudice di regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso in assenza della sopravvenienza.
  • In presenza di numerosi procedimenti analoghi pendenti e di un comportamento processuale dell’amministrazione valutato dal giudice, le spese possono essere dichiarate non ripetibili in parte e poste a carico dell’amministrazione solo per la quota ritenuta equa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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