Sentenza n. 5576/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 935/2025, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego della voltura della concessione di passo carrabile n. 77 del 1974 relativa all’accesso a un’autorimessa
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria dell’immobile, acquistato nel 2021 e già dotato di un passo carrabile autorizzato nel 1974, aveva chiesto al Comune la voltura della concessione, reiterando l’istanza. Il Comune aveva negato la voltura rilevando, da un lato, che la concessione originaria era scaduta nel 2003, dopo il decorso del termine massimo di durata di 29 anni, e, dall’altro, che l’accesso aveva una larghezza di 1,90 metri, inferiore ai 2,10 metri previsti dal regolamento comunale del 2018. Il TAR Puglia aveva respinto il ricorso. In appello sono stati dedotti: l’erroneità della sentenza per avere ritenuto ostativa la scadenza della concessione, sostenendo che l’istanza avrebbe dovuto essere qualificata come domanda di rinnovo in applicazione dei principi di leale collaborazione e buona fede; l’inapplicabilità all’accesso preesistente del requisito di larghezza minima previsto dal regolamento del 2018; l’applicabilità della disciplina transitoria che consentirebbe il mantenimento dei passi carrabili già autorizzati o esistenti; l’illegittimità dell’art. 3 del regolamento comunale per violazione della disciplina statale sugli accessi stradali; la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; nonché, in un ulteriore motivo, l’illegittima integrazione postuma della motivazione mediante argomenti introdotti dall’amministrazione nel giudizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. La voltura presuppone l’efficacia del titolo da trasferire; una concessione scaduta da 18 anni non può essere volturata. L’eventuale qualificazione dell’istanza come domanda di rinnovo non conduce a una diversa conclusione, poiché il rinnovo presuppone la sopravvenuta inefficacia del titolo precedente e richiede una nuova valutazione dell’interesse pubblico e la verifica di tutti i presupposti del rilascio secondo la disciplina vigente al momento della nuova procedura. In ogni caso, l’accesso non rispettava il requisito regolamentare della larghezza minima di 2,10 metri. La preesistenza dell’autorimessa privata non rende inapplicabile il regolamento del 2018, poiché occorre distinguere l’immobile privato dall’area prospiciente oggetto della concessione di passo carrabile. La disciplina transitoria non era applicabile: l’appellante non disponeva di un titolo ancora vigente avente a oggetto il passo carrabile e la nozione di passo carrabile esistente, nel contesto dell’art. 14 del regolamento, riguarda gli accessi non autorizzati suscettibili di regolarizzazione nella fase di prima applicazione. Il regolamento comunale è stato legittimamente adottato nell’esercizio del potere regolamentare dell’ente proprietario della strada, ai sensi dell’art. 22, commi 5 e 7, del Codice della strada; il fatto che l’art. 46 d.P.R. 495/1992 non indichi espressamente la larghezza minima non esclude il potere comunale di stabilire ulteriori condizioni tecniche. Il pagamento della tassa di occupazione di area pubblica e il titolo del 1974 non dimostravano la perdurante efficacia della concessione. È stata inoltre esclusa l’illegittimità derivante dall’omesso preavviso di rigetto, poiché il diniego era vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso: il vizio procedimentale è quindi non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. La presentazione di un’istanza di autotutela non impone all’amministrazione di avviare o definire un autonomo procedimento di autotutela. Le ulteriori censure, comprese quelle sull’integrazione postuma della motivazione, sono state assorbite, essendo già sufficienti le ragioni originarie del diniego. Le spese del grado sono state compensate per la particolarità e novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 27, commi 5 e 7, d.lgs. 285/1992
Il titolo è rinnovabile alla scadenza.
La rinnovabilità del titolo non consente la voltura di una concessione già inefficace; il rinnovo richiede una nuova valutazione dell’interesse pubblico e la verifica dei presupposti secondo la disciplina vigente.
art. 22, commi 2, 5 e 7, d.lgs. 285/1992
Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi.
La norma attribuisce all’ente proprietario della strada il potere di disciplinare i casi di diniego e le modalità tecniche di costruzione e manutenzione degli accessi, includendo la possibilità di imporre requisiti ulteriori, come la larghezza minima.
art. 3, n. 37, d.lgs. 285/1992
Accesso ad un'area laterale idonea allo stanziamento di uno o più veicoli.
La qualificazione di un accesso come passo carrabile dipende dall’autorizzazione dell’ente proprietario della strada, non soltanto dalla preesistenza dell’immobile o dalla sua destinazione ad autorimessa.
art. 46 d.P.R. 495/1992
La mancata previsione espressa della larghezza minima tra i requisiti statali non esclude il potere regolamentare dell’ente proprietario di stabilire condizioni tecniche ulteriori.
art. 7 d.lgs. 267/2000
Il Comune può adottare regolamenti nelle materie di propria competenza; tale potere ha costituito la base, insieme all’art. 22 Codice della strada, per il regolamento comunale sui passi carrabili.
art. 10-bis l. 241/1990
L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’annullamento del provvedimento quando il diniego è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il vizio derivante dalla violazione di norme procedimentali non comporta l’annullamento dell’atto vincolato se l’amministrazione dimostra, o risulta evidente, che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- La voltura di una concessione amministrativa presuppone che il titolo da trasferire sia ancora efficace; una concessione scaduta non può essere volturata.
- Il rinnovo di una concessione, diversamente dalla proroga, presuppone l’inefficacia del titolo precedente e richiede una nuova valutazione dell’interesse pubblico e dei presupposti di rilascio secondo la disciplina vigente al momento della nuova decisione.
- In materia di passi carrabili, la preesistenza dell’edificio o dell’autorimessa privata non rende automaticamente applicabili le condizioni previgenti: l’accesso alla strada pubblica oggetto di concessione può essere assoggettato ai requisiti tecnici stabiliti dal regolamento vigente.
- L’ente proprietario della strada può stabilire, mediante regolamento adottato sulla base dell’art. 22 Codice della strada, condizioni tecniche per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni agli accessi, anche se tali condizioni non sono espressamente elencate nell’art. 46 d.P.R. 495/1992.
- L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’annullamento di un diniego vincolato quando, in ragione delle norme applicabili e dei fatti incontestati, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
- La presentazione di un’istanza di autotutela non fa sorgere, in via generale, un obbligo giuridico dell’amministrazione di avviare uno specifico procedimento di annullamento d’ufficio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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