Cassazione Penale, Sentenza n. 23938/2022 del 21/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 27/12/2021 che aveva respinto l'appello contro il rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora (in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per il possesso di 3,097 kg di marijuana). Il ricorrente deduceva violazione di norme procedurali e carenza/manifesta illogicità della motivazione nella valutazione dell'adeguatezza e proporzionalità della misura, chiedendo in subordine la sostituzione con l'obbligo di presentazione alla p.g. (sul quale il P.M. aveva espresso consenso). Si lamentava altresì che non fosse stata verificata la sussistenza od attenuazione delle esigenze cautelari alla luce degli elementi emersi nel dibattimento e della condotta osservante del sottoposto alla misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata abbia correttamente valorizzato la "pervicacia criminosa" e che la successiva sentenza di condanna pronunciata in primo grado (21/09/2021, 3 anni e 4 mesi di reclusione e multa) abbia reso superfluo riesaminare i profili dei gravi indizi di colpevolezza (principio dell'assorbimento). La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui il tempo trascorso sotto misura e il rispetto delle prescrizioni non dimostrano automaticamente l'affievolimento delle esigenze cautelari, e ha ritenuto non provata in concreto l'adeguatezza della richiesta di allentamento della misura. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 611 cod. proc. pen.
Riferimento procedurale: il ricorso è stato trattato secondo la disciplina prevista per le impugnazioni affrontate con le modalità richiamate. La citazione indica il quadro procedurale applicato alla formazione del ricorso in Cassazione.
art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma emergenziale che ha consentito il contraddittorio scritto nelle fasi indicate: il procedimento è stato trattato con le modalità straordinarie previste da tale disposizione.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale penale relativa agli illeciti in materia di stupefacenti: il fatto contestato è il possesso di 3,097 kg di marijuana, riqualificato e sfociato in condanna in primo grado. La condanna ha inciso sulla valutazione delle esigenze cautelari (principio dell'assorbimento).
art. 125 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le misure cautelari e la loro adeguatezza/proporzionalità: il ricorrente denunciava violazione di tale articolo per mancata motivazione sull'adeguatezza dell'obbligo di dimora. La Corte ha ritenuto invece che l'ordinanza avesse adeguatamente considerato la "pervicacia criminosa" e la finalità di contenimento dei contatti illeciti entro i confini comunali.
artt. 274 e 275, comma 2, cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate nella censura (attinenti alla formazione e valutazione delle prove e dei mezzi di prova): il ricorrente sosteneva violazioni relative all'accertamento della "gravità" degli indizi. La Corte ha ritenuto che la successiva sentenza di condanna abbia reso superfluo il riesame dei profili indiziari.
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Motivi di ricorso per cassazione: b) violazione di legge; e) mancata o contraddittoria motivazione. La Corte ha valutato tali censure come infondate e il ricorso come manifestamente inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone le conseguenze dell'inammissibilità manifestamente infondata del ricorso: condanna alle spese e possibile corresponsione di una somma alla cassa delle ammende. La Corte ha applicato questa sanzione, fissando in euro 3.000 la somma dovuta.
principio dell'assorbimento
Principio giurisprudenziale richiamato secondo cui una successiva sentenza di condanna può rendere superflua la riesamina di certe esigenze cautelari o della consistenza esclusiva degli indizi; qui ha comportato che non fosse necessario ri-valutare i gravi indizi già oggetto di precedente scrutinio.
Massime di principio
- La presenza di una sentenza di condanna successiva all'adozione di misure cautelari può modificare o assorbire la necessità di riesaminare l'intensità degli indizi cautelari: una condanna può rendere superfluo approfondire alcuni profili indiziari precedenti.
- Il mero decorso del tempo durante il quale è stata applicata una misura cautelare e l'osservanza delle prescrizioni non costituiscono di per sé prova dell'affievolimento delle esigenze cautelari; è necessario dedurre e comprovare in concreto l'attualità dell'attenuazione di tali esigenze.
- Nelle richieste di revoca o di alleggerimento di misure cautelari occorre fornire argomentazioni concrete e circostanziate circa l'adeguatezza e la proporzionalità della misura alternativa, non limitandosi a affermazioni generiche (es. riferimenti vaghi all'attività lavorativa).
- Quando il pubblico ministero presta consenso a una misura sostitutiva, il giudice rimane comunque tenuto a motivare specificamente il rifiuto della sostituzione, indicando perché la misura in corso sia necessaria e adeguata rispetto alle esigenze di tutela.
- La presentazione di un ricorso privo di prospettazione convincente dei profili giuridici e di fatto può comportare la sua inammissibilità e l'applicazione di sanzioni pecuniarie a titolo di cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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