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Sentenza

Sentenza n. 1188/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 2476/2024 emessa dal Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, il 18.12.2024, all’esito del procedimento n. RG. 4200/2024;

Giustizia amministrativa202502128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della carta del docente e condannato l'Amministrazione alla sua assegnazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, notificata all'Amministrazione e passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio di 500 euro annui tramite la carta del docente per l'anno scolastico 2023/2024 e condannato il Ministero alla sua assegnazione. Ha dedotto il perdurante inadempimento dell'Amministrazione e chiesto l'adozione delle misure necessarie per l'integrale esecuzione del giudicato, il pagamento delle somme dovute oltre interessi, l'assegnazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempienza. Il ricorso è stato depositato entro il termine di quindici giorni dalla notificazione all'Amministrazione. Era inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma, senza dimostrare l'avvenuto adempimento. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, poiché depositato entro quindici giorni dalla notificazione all'Amministrazione, e ammissibile, poiché era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato la mancata esecuzione del giudicato: il titolo era stato correttamente notificato ed era passato in giudicato, mentre il Ministero non aveva provato il pagamento o l'assegnazione del beneficio. Il ricorso è stato pertanto accolto e il Ministero è stato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni per provvedere al pagamento. Il TAR ha disposto che, una volta adempiuto, la ricorrente restituisca copia esecutiva del titolo o rilasci quietanza. È stata invece respinta la richiesta di astreinte: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richiede la verifica di eventuali ragioni ostative, tra cui le difficoltà connesse ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza degli interessi pubblici; nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti idonei a giustificarne la mancata applicazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 250 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la cd. “carta del docente” per l’aggiornamento e la formazione professionale del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del Tribunale ordinario.

  • artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.

    termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione

    Il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto ricevibile perché depositato entro il termine indicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni è stato considerato requisito per l'ammissibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione statale.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    L'astreinte nei confronti della pubblica amministrazione non è astrattamente esclusa, ma il giudice dell'ottemperanza deve valutare discrezionalmente le ragioni ostative, comprese quelle derivanti da vincoli normativi e di bilancio, dallo stato della finanza pubblica e dalla rilevanza di interessi pubblici.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo esecutivo è stato notificato all'amministrazione ed è passato in giudicato, il ricorso è ammissibile anche nei confronti di un'amministrazione statale se è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione delle condanne al pagamento di somme di denaro.
  • L'amministrazione che deduce l'avvenuto adempimento del giudicato deve dimostrarlo; la costituzione meramente formale e la mancata produzione della prova del pagamento giustificano l'accertamento dell'inottemperanza.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice deve imporre all'amministrazione l'esecuzione integrale del giudicato entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a subentrare in caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche alla pubblica amministrazione, ma il giudice deve valutare le ragioni ostative collegate alle difficoltà di adempimento, ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici; tali ragioni possono condurre a escludere l'astreinte o a ridurne l'importo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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