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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30794/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (possessore)

La controversia

La lite origina da una domanda di rivendicazione proposta dalla proprietaria originaria di due cantine, già interessate da una divisione tra sorelle e da una precedente sentenza di usucapione su altre cantine. Dopo il decesso della originaria attrice, le eredi hanno proseguito il giudizio. I convenuti hanno resistito alla rivendica e hanno proposto in via riconvenzionale l'accertamento dell'usucapione delle cantine da loro di fatto utilizzate. Il Tribunale aveva respinto la domanda principale e accolto la riconvenzionale; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 948, 1140, 1141, 1146 e 1158 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto integrati i presupposti dell'usucapione in favore dei controricorrenti; 2) violazione degli artt. 1362, 1146 c.c. e 115 c.p.c., lamentando che non fosse stata considerata la diversa indicazione catastale contenuta nel rogito del 28.3.2013 e che non fosse configurabile l'accessio possessionis, mancando un titolo idoneo al trasferimento del bene controverso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che la decisione di merito aveva accertato il possesso ultraventennale sulla base del libero apprezzamento delle risultanze istruttorie e che la censura proponeva solo una lettura alternativa del compendio probatorio. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la doglianza non si confrontava con la ratio decidendi, poiché la Corte d'appello aveva ritenuto sufficiente, ai fini dell'art. 1146 c.c., il titolo esibito dai controricorrenti in ragione della mancata autonoma identificazione catastale delle cantine. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna solidale delle ricorrenti alle spese, all'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c., al pagamento in favore della cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 948 c.c.

    È richiamato come norma invocata dalle ricorrenti nella contestazione dell'usucapione e della rivendicazione, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 1140 c.c.

    Invocato per contestare la ricostruzione del possesso utile all'usucapione; la Corte ribadisce che la relativa valutazione è rimessa al giudice di merito.

  • art. 1141 c.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nel decisum.

  • art. 1146 c.c.

    La Corte d'appello ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'accessio possessionis, il titolo esibito dai controricorrenti in ragione della mancata autonoma identificazione catastale delle cantine; la Cassazione reputa la censura non confrontata con tale ratio.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato in relazione all'usucapione; la Corte di merito aveva accertato il possesso ultraventennale, e la Cassazione ne dichiara l'inammissibile contestazione di merito.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per criticare l'interpretazione del rogito del 28.3.2013, ma la censura è giudicata inammissibile perché non coglie la ratio della decisione di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla valutazione delle prove; la doglianza è stata reputata meramente meritale.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che i motivi ex art. 360 non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la proposta di definizione accelerata e per la decisione all'esito della richiesta della parte di trattazione del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La Corte richiama le Sezioni Unite per escludere l'incompatibilità del consigliere che ha formulato la proposta di definizione accelerata a far parte del collegio decisore.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato perché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna delle ricorrenti a una somma equitativa e a una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile un motivo che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione delle prove o del fatto già scrutinati dal giudice di merito.
  • La valutazione delle risultanze istruttorie, della credibilità dei testimoni e della maggiore attendibilità di una fonte di prova rispetto ad altre appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo entro i limiti del controllo di legittimità.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se omette di censurare il fondamento effettivo della decisione, è inammissibile.
  • Ai fini dell'accessio possessionis, il giudice di merito può ritenere sufficiente il titolo esibito in relazione alle concrete caratteristiche del bene, e tale apprezzamento non può essere sostituito in cassazione da una diversa ricostruzione fattuale.
  • Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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