Sentenza n. 488/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione cautelare - della nota prot. n. -OMISSIS-del 26 novembre 2025, con la quale il Comune di -OMISSIS- ha chiesto alla ricorrente di utilizzare l’accompagnatoria per pagare “il costo della retta della casa di riposo”, ha rigettato l’istanza per le spese personali inoltrata ex art. 24 della legge n. 328/2000 ed ha comunicato che, «laddove vi fossero esigenze specifiche, ai sensi dell’art. 433 c.c., si dovrà tener conto eventualmente dei parenti tenuti agli alimenti»; - della determinazione dirigenziale n.-OMISSIS- del 19 dicembre 2025, con la quale il Comune di -OMISSIS- ha determinato l’integrazione richiesta per l’annualità 2025, per n. 35 giorni nell’importo di € 27,39 al giorno, per la spesa complessiva di € 958,65, computando l’indennità di accompagnamento e rinviando a un «successivo provvedimento la rideterminazione dei contributi ... a seguito dell’acquisizione dell’attestazione ISEE aggiornata» con il valore dato dalla vendita dell’immobile in data 14 luglio 2025, evidenziando che le «le attuali risorse economiche ... sono sufficienti a coprire in parte la spesa per la retta della struttura di accoglienza», come da esito dell’istruttoria «risultante dalla relazione del … Servizio Sociale acquisita al prot. n. 46466 del 12.12.2025», nonché dell’allegato alla stessa (non reperito né noto); - nonché, quali atti presupposti, della predetta relazione del Servizio Sociale acquisita al prot. n. 46466 del 12 dicembre 2025, ivi compresa la “tabella del calcolo del contributo” ivi citata (non nota, né ricevuta), con cui, in applicazione del «regolamento comunale in vigore» è stata rigettata la richiesta di integrazione economica attesa la vendita di «un immobile di proprietà per un valore complessivo pari ad € 55.000», in data 14 luglio 2025, invitando la ricorrente a «provvedere … a mezzo del proprio patrimonio mobiliare alla copertura dei costi della retta e ... a fornire dati aggiornati relativi al reddito e patrimonio della medesima», è stato chiesto di utilizzare l’indennità di accompagnamento per coprire il costo della retta ed è stato affermato che per le esigenze specifiche dovevano intervenire i parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell’art. 433 c.c.; - per quanto occorrer possa, del «regolamento comunale in vigore», richiamato in detta relazione, e di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e connesso avente ad oggetto la partecipazione al costo del servizio di RSA fruito dalla ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego e parziale determinazione dell'integrazione comunale alla retta della RSA per l'annualità 2025, con computo dell'indennità di accompagnamento e rinvio alla disponibilità patrimoniale e all'intervento dei parenti obbligati agli alimenti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, persona disabile grave e non autosufficiente assistita presso una RSA dal dicembre 2023, ha impugnato la nota comunale del 26 novembre 2025, la determinazione dirigenziale del 19 dicembre 2025, la relazione del Servizio Sociale e gli atti presupposti relativi alla partecipazione al costo della retta. Ha dedotto sei motivi di ricorso, contestando in particolare che, a fronte di una retta annuale di € 21.900,00, il Comune le avesse posto a carico € 20.942,35, riconoscendo soltanto € 958,65 per 35 giorni. Secondo la ricorrente, tale importo era superiore sia all'ISEE, pari a € 9.245,07, sia alla sommatoria delle sue entrate. Sono stati inoltre contestati il computo dell'indennità di accompagnamento, il riferimento alla vendita di un immobile, l'utilizzo del patrimonio mobiliare, il rigetto delle spese personali e il richiamo ai parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c., nonché il difetto di conoscenza della relazione sociale, della tabella di calcolo e del regolamento comunale applicato. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato una determinazione di annullamento d'ufficio degli atti impugnati e ha riconosciuto il contributo per l'intera annualità 2025, nella misura di € 45,42 pro die.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La determinazione dirigenziale impugnata, dalla quale derivava la lesione della posizione della ricorrente, era stata annullata d'ufficio dal Comune ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, con contestuale riconoscimento del contributo richiesto per l'intera annualità 2025. Sebbene la ricorrente avesse osservato che il nuovo provvedimento non conteneva un espresso riferimento al criterio ISEE e quindi non fosse cessata la materia del contendere, il suo difensore ha dichiarato in udienza il venir meno dell'interesse a una decisione di merito. Il Collegio ha pertanto pronunciato l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i sei motivi di ricorso. In applicazione della soccombenza virtuale, ha posto le spese a carico del Comune, liquidandole in € 1.000,00 oltre accessori, con pagamento a favore dello Stato. È stata confermata l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato ed è stato liquidato il compenso al difensore.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
definizione del giudizio in camera di consiglio previa audizione delle parti
Consente la definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti e le parti sono state sentite.
art. 21-nonies l. 241/1990
annullamento in autotutela
È stato richiamato dal Comune quale base normativa per l'annullamento d'ufficio degli atti impugnati; tale sopravvenienza ha fatto venir meno l'interesse della ricorrente alla decisione di merito.
D.P.C.M. n. 159/2013
È stato indicato dalla ricorrente come criterio che avrebbe dovuto essere espressamente considerato nel nuovo provvedimento, ma il TAR non ha esaminato nel merito la questione.
art. 433 c.c.
parenti tenuti agli alimenti
È stato richiamato negli atti comunali per prospettare l'eventuale intervento dei parenti obbligati agli alimenti; il TAR non ha deciso la legittimità sostanziale di tale richiamo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità e dei dati identificativi
Ha costituito la base per disporre l'oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamati unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003 per giustificare l'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione annulla d'ufficio il provvedimento impugnato e adotta un nuovo atto satisfattivo o comunque idoneo a rimuovere l'atto lesivo, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se il ricorrente dichiara il venir meno dell'interesse a una decisione di merito.
- La sopravvenienza di un atto amministrativo successivo non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere: tale esito presuppone la piena soddisfazione della pretesa sostanziale; qualora permangano contestazioni sull'oggetto o sui criteri del nuovo provvedimento, può nondimeno essere dichiarata l'improcedibilità se il ricorrente rinuncia all'interesse a una pronuncia di merito.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione quando la sopravvenienza che ha determinato la definizione del giudizio sia riconducibile all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
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