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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37195/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Como del 12/06/2025 che aveva parzialmente revocato il sequestro preventivo disposto dal GIP ma aveva confermato il vincolo reale sulle restanti somme e sulle quote della "Immobiliare Lanzani s.r.l.". Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) violazione degli artt. 321 c.p.p. e 324 co. 5 c.p.p. e omessa/insufficiente motivazione, contestando il fumus commissi delicti, il nesso di pertinenzialità delle quote societarie con il reato e la sproporzione tra valore dei beni sequestrati (contestazione per l'uso del valore nominale delle quote anziché del valore commerciale/catastale); (2) violazione dell'art. 111 Cost. e inutilizzabilità di un atto investigativo datato 03/06/2025 (non presente nel fascicolo al momento del sequestro né noto alla difesa), con richiamo all'art. 430 co. 2 c.p.p. e all'art. 191 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato ritenendo che il Tribunale del riesame abbia correttamente valutato il fumus commissi delicti e il periculum in mora sulla base delle risultanze istruttorie; ha anche affermato che, nei sequestri preventivi funzionali alla confisca per equivalente, il requisito della pertinenzialità diretta dei beni rispetto al reato è irrilevante ai fini della legittimità del sequestro e che la questione della proporzionalità non era manifestamente sussistente, per cui il riesame non poteva trasformarsi in un nuovo esame istruttorio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità, perché non è stata dimostrata l'incidenza decisiva dell'eventuale inutilizzabilità dell'atto del 03/06/2025 sulla motivazione complessiva. Conseguentemente la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Norma che configura il reato tributario contestato; la Corte ritiene che il fumus commissi delicti relativo a tale fattispecie fosse adeguatamente sostenuto dalle risultanze istruttorie

  • art. 321 c.p.p.

    Prevede il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte sottolinea che il provvedimento deve contenere motivazione anche del periculum in mora

  • art. 324 comma 5 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione al riesame delle misure cautelari reali; il ricorso censurava violazioni procedurali e di motivazione

  • art. 325 c.p.p.

    Stabilisce che contro le ordinanze di riesame in materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è possibile soltanto per violazione di legge; la Corte precisa i limiti di ammissibilità ma ammette il controllo quando la motivazione è del tutto assente o apparente

  • art. 430 comma 2 c.p.p.

    Riferito alla conoscenza degli atti della pubblica accusa e alla loro utilizzabilità; il ricorrente ha lamentato violazione ma la Corte ha ritenuto la censura aspecifica

  • art. 191 c.p.p.

    Principio generale sull'inutilizzabilità delle prove acquisite con violazione delle norme; la Corte ha ricordato che in cassazione chi contesta l'inutilizzabilità deve dimostrare l'incidenza dell'eliminazione dell'atto sulle risultanze

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in tema di diritto di difesa e regolarità del processo; la Corte ha ritenuto la censura priva di specificità rispetto all'incidenza sulla decisione

  • art. 240 c.p.

    Norma sulla confisca; citata nei principi relativi al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente

  • art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Previsione sulla confisca obbligatoria tributaria; la Corte la utilizza per spiegare che non è automatico collegare pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca senza adeguata motivazione

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per escludere assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e per fondare la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame in materia di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge, ma può essere accolto quando la motivazione del provvedimento sia del tutto assente o manifestamente apparente
  • Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non è necessario che i beni sequestrati siano direttamente 'pertinenti' al reato: è sufficiente che siano nella disponibilità dell'imputato per un valore corrispondente al profitto del reato
  • Il Tribunale del riesame non può svolgere un nuovo accertamento istruttorio nel merito: la verifica della proporzionalità richiede una manifesta sproporzione perché il riesame non abbia poteri istruttori
  • Chi eccepisce l'inutilizzabilità di una prova deve in cassazione dimostrare in modo specifico l'incidenza che la perdita di quella prova avrebbe sulla motivazione complessiva e sull'eventuale "prova di resistenza"; la mancanza di tale specificità rende il motivo inammissibile
  • Se si ritiene sproporzionata la misura reale, esistono rimedi procedurali alternativi: istanza di riduzione della garanzia al pubblico ministero, con possibile trasmissione al GIP e, successivamente, appello cautelare in caso di diniego

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