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Sentenza

Sentenza n. 1702/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 3894/2023, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 21 novembre 2023.

Giustizia amministrativa202504540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione della Carta docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 3894/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta docente del valore nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.000,00, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione l’11 gennaio 2024 e, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva provveduto all’integrale esecuzione. Il ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di adempimento e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza: la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c.; il titolo esecutivo, in copia conforme, era stato notificato all’Amministrazione; al momento della proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997; inoltre, l’Amministrazione non aveva fornito la prova dell’integrale esecuzione. Il ricorso è stato pertanto accolto. Il Ministero è stato obbligato a erogare entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza € 500,00 per ciascuno dei quattro anni scolastici indicati, per complessivi € 2.000,00, oltre agli interessi legali dalla notifica della sentenza del giudice ordinario sino al saldo. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso. Il Ministero è stato altresì condannato al pagamento di € 800,00 per spese di giudizio, oltre oneri e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    La sentenza del giudice ordinario risulta passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Milano, e costituisce titolo suscettibile di esecuzione in sede di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore deve essere rispettato prima di procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti di un’amministrazione pubblica.

  • art. 474 c.p.c.

    Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    La disposizione individua la Carta elettronica del docente, spettante nella misura nominale di € 500,00 annui secondo quanto riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

Massime di principio

  • L’ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale da eseguire è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione in copia conforme e, nei confronti delle amministrazioni pubbliche, è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione coattiva.
  • In sede di ottemperanza, l’assenza di prova dell’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione giustifica l’ordine giudiziale di adempiere entro un termine assegnato dal giudice.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e all’istanza del creditore.
  • Il commissario ad acta individuato tra funzionari pubblici già preposti alla gestione della spesa pubblica può svolgere l’incarico nell’ambito dei propri compiti istituzionali, senza diritto a compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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