Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41689/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava tre profili principali: (1) violazione delle garanzie difensive per il collegamento in videoconferenza dell'imputato detenuto in Perù (art.146-bis, art.133-ter e norme di attuazione), con denuncia di mancanza di dispositivi per colloqui riservati; (2) inutilizzabilità delle chat recuperate da dispositivi BlackBerry per presunta necessità di rogatoria internazionale e mancata distinzione tra procedura di istradamento e rogatoria, nonché critica all'interpretazione probatoria circa l'identificazione e la partecipazione associativa dell'imputato; (3) errori nella dosimetria della pena e nella valutazione delle attenuanti generiche e degli aumenti ex art.81 cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutti i suoi motivi. Ha ritenuto il primo motivo generico e infondato: la partecipazione a distanza era ammissibile secondo art.146-bis/205-ter e art.133-ter, l'imputato aveva di fatto acconsentito e non è stata dimostrata una concreta lesione del diritto di difesa. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato la correttezza dell'utilizzabilità della messaggistica BlackBerry senza necessità di rogatoria quando le comunicazioni sono partite o transitate su terminali o nodi localizzati in Italia (applicazione degli artt.266 e 266-bis c.p.p. e giurisprudenza consolidata) e ha ritenuto corretta l'identificazione del Bifulco sulla base della doppia conforme. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito in ordine alla esclusione delle attenuanti generiche (pregresse condanne e gravità dei fatti) e alla quantificazione degli aumenti ex art.81; pertanto la sentenza impugnata (che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, dichiarando estinto per prescrizione un capo e rideterminando la pena in 16 anni di reclusione per il resto) è confermata. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 146-bis Norme di Attuazione del codice di procedura penale

    Consente ampia utilizzazione del mezzo audiovisivo per la partecipazione a distanza; il giudice può ammettere la partecipazione con decreto motivato per ragioni di sicurezza, complessità o per evitare ritardi; la partecipazione dell'imputato detenuto all'estero può avvenire tramite collegamento audiovisivo secondo accordi internazionali o, in difetto, secondo art.133-ter c.p.p.

  • art. 205-ter Norme di Attuazione del codice di procedura penale

    Rimanda all'art.133-ter c.p.p. per le ipotesi non disciplinate dagli accordi internazionali circa la partecipazione da remoto dell'imputato detenuto all'estero.

  • art. 133-ter cod. proc. pen.

    Disciplina subordinata applicata alla partecipazione a distanza quando gli accordi internazionali non regolino la fattispecie; utilizzata dalla Corte come parametro sussidiario per valutare la legittimità del videocollegamento.

  • art. 266 e art. 266-bis cod. proc. pen.

    Consentono l'attività di intercettazione e le relative autorizzazioni; la Corte ha ribadito che, se la captazione o il transito del segnale avviene su suolo italiano o tramite gestore italiano, non è necessaria la rogatoria internazionale per l'acquisizione delle comunicazioni.

  • art. 727 e art. 729 cod. proc. pen.

    Art.727 riguarda la rogatoria internazionale; art.729 dispone la sanzione di inutilizzabilità per violazioni della procedura di rogatoria: la Corte ha precisato che tale sanzione è speciale e non applicabile estensivamente quando lo Stato estero ha spontaneamente messo a disposizione materiale o quando le attività rilevanti sono state compiute sul territorio nazionale.

  • art. 74 commi 1,2,3 d.P.R. n.309/1990

    Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; applicata quale reato associativo principale contestato e confermato dalla Corte di merito.

  • art. 73 d.P.R. n.309/1990

    Riferimento ai delitti sanzionati dalla disciplina sulla droga e al fatto che i fini associativi erano mirati alla commissione di reati di cui a questo articolo; usata per ricostruire il tipo di attività criminosa oggetto dell'associazione.

  • art. 4 legge 146/2006

    Aggravante contestata e poi esclusa dalla Corte d'appello per il capo A; la Cassazione non ha censurato tale valutazione di merito.

  • art. 110, art. 61 n.2, art. 497-bis comma 2 cod. pen.

    Richiamate in relazione alla declaratoria di estinzione per prescrizione di uno dei capi (capo E) e alle regole di cumulo/influenza di circostanze personali sulla pena; la Corte ha preso atto della valutazione di merito già operata.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle attenuanti generiche: la Corte ha confermato la valutazione di merito che ne ha escluso la concessione piena alla luce di precedenti specifici e della gravità dei fatti.

  • art. 81 cod. pen.

    Consente l'aumento della pena per il concorso formale e materiale di reati: la Corte ha ritenuto motivata l'applicazione degli aumenti per i reati-fine riconosciuti e la commisurazione operata dalla Corte d'appello.

  • art. 179 e art. 178 cod. proc. pen.

    Riferimenti alle regole sul procedimento con collegamento audiovisivo e sulla tutela della riservatezza; la Corte ha ritenuto non sussistente la nullità invocata in assenza di concreta prova del vulnus difensivo.

  • art. 581 lett. d) e art. 530 comma 2 cod. proc. pen.

    Norme relative alle modalità di redazione del ricorso e ai motivi di annullamento: invocate nel ricorso; la Corte le ha ritenute non applicabili per carenza di concretezza e per tentativo di rinnovazione della valutazione di merito.

  • art. 125 comma 3 e art. 533 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate in relazione alla produzione e alla valutazione della prova: la Corte ha richiamato la autonomia e la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle prove.

Massime di principio

  • La partecipazione a distanza dell'imputato detenuto all'estero è ammissibile se prevista da accordi internazionali o, in mancanza, secondo art.133-ter e le norme di attuazione: l'assenso dell'imputato e la mancanza di prova di una concreta lesione del diritto di difesa rendono la partecipazione validamente utilizzabile.
  • Le intercettazioni e la messaggistica elettronica acquisita tramite terminali il cui segnale è partito o transita su suolo italiano possono essere utilizzate senza rogatoria internazionale; la rogatoria è necessaria solo se le operazioni richiedono attività investigative materiali in territorio estero.
  • La sanzione di inutilizzabilità prevista per violazioni della rogatoria (art.729 c.p.p.) è speciale e non va estesa oltre i casi ordinati dalla norma; materiale spontaneamente fornito da soggetti esteri o da gestori italiani che operano sul territorio nazionale può essere utilizzato.
  • Il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle prove spetta ai giudici di merito: la Corte di Cassazione non riesamina i fatti se la motivazione di merito è logica e non apodittica (dottrina della doppia conforme).
  • Per ottenere le attenuanti generiche occorrono elementi positivi e l'assenza di precedenti rilevanti; la mera richiesta non basta se i fatti hanno gravità e il soggetto ha precedenti specifici.
  • Le censure generiche, prive di indicazione concreta del vulnus o della illogicità, sono inammissibili: il ricorso di legittimità richiede contestazioni di diritto o di motivazione specifiche e non una semplice richiesta di riconsiderazione dei fatti.
  • La quantificazione degli aumenti ex art.81 e la commisurazione della pena sono valutazioni tecniche del giudice di merito che devono essere adeguatamente motivate; se lo sono, la Cassazione non interviene.
  • Quando la documentazione probatoria è stata ottenuta tramite un soggetto giuridico stabilito in Italia (es. filiale italiana di provider), la collaborazione spontanea rende ininfluente la mera collocazione fisica di server esteri ai fini della utilizzabilità dei dati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.