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Sentenza

Sentenza n. 4435/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento per l'annullamento A) mediante ricorso introduttivo: 1) del provvedimento attestante l'inidoneità del Ricorrente all'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici di seconda istanza del Concorso pubblico per il reclutamento di complessivi nr. 1479 allievi agenti del ruolo maschile e femminile del Corpo di Polizia Penitenziaria indetto con P.D.G. 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale - “Concorso ed Esami” - n. 89 del 09 novembre 2021, notificato in Roma mediante apposito modulo dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Commissione di cui all'articolo 107, comma 4, D.L.vo n. 443 del 30.10.1992, in data 22.11.2022 (allegato sub 1); 2) di tutti gli atti endoprocedimentali precedenti e/o successivi alla comunicazione di esclusione de quo, compresa la successiva graduatoria che sarà stilata all'esito dello svolgimento delle prove in questione; 3) oltre che di ogni atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, i quali, ove lesivi, ci si riserva di impugnare con motivi aggiunti. B) mediante ricorso per motivi aggiunti: 1) del documento allegato sub A all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia del 20 dicembre 2022 “Approvazione graduatorie rettificate concorso a 1479 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile” (allegato sub 1 a questo ricorso) denominato “Dipartimento amministrazione penitenziaria Allievi agenti Polizia penitenziaria - 28 ottobre 2021 Concorso per 1479 posti ruolo maschile e femminile GRADUATORIA RETTIFICATA ALIQUOTA B - UOMINI - Allegato 3” (allegato sub 2 a questo ricorso); 2) di tutti gli atti endoprocedimentali precedenti e/o successivi alla comunicazione di esclusione de quo, compresa la successiva graduatoria che sarà stilata all'esito dello svolgimento delle prove in questione; 3) oltre che di ogni atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, i quali, ove lesivi, ci si riserva di impugnare con motivi aggiunti; C) mediante ulteriori ricorsi motivi aggiunti 1) del Decreto di esclusione dal concorso pubblico a n. 1479 di allievo agente di polizia penitenziaria emesso dal Ministero della Giustizia (all.1); 2) di tutti gli atti endoprocedimentali precedenti e/o successivi alla comunicazione di esclusione de quo; 3) oltre che di ogni atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, i quali, ove lesivi, ci si riserva di impugnare con motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202215735

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica confermato dalla Commissione medica di seconda istanza, successivo decreto di esclusione dal concorso e graduatoria rettificata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, candidato al concorso per 1.479 allievi agenti della Polizia penitenziaria, dopo avere superato le prime fasi della procedura, era stato giudicato non idoneo dalla Commissione di prima istanza per una percentuale di massa grassa del 26,4%, superiore al limite previsto dal bando, pari al 22%, elevabile al 24,2% applicando la percentuale di adeguamento. A seguito del ricorso previsto dall'art. 107, comma 3, del d.lgs. 443/1992, la Commissione medica di seconda istanza aveva confermato la non idoneità, rilevando una percentuale di massa grassa del 24,7%. Il ricorrente ha dedotto la violazione del d.P.R. 207/2015, dell'art. 635 del d.lgs. 66/2010 e del bando di concorso, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà e difetto di istruttoria. Ha sostenuto che la misurazione fosse errata e conseguenza della frettolosità dell'accertamento, producendo certificazioni rilasciate da uno specialista privato, relative a rilevazioni effettuate prima e dopo quella concorsuale, e chiedendo una nuova prova. Con i motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria rettificata e il decreto di esclusione, riproponendo sostanzialmente le medesime censure.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto decisivo il dato rilevato dalla Commissione medica di seconda istanza, istituzionalmente competente e composta secondo l'art. 107, comma 4, del d.lgs. 443/1992: la percentuale di massa grassa del 24,7% superava il limite concorsuale di 24,2%. Le certificazioni dello specialista privato, effettuate prima e dopo la visita concorsuale, non sono state considerate idonee a confutare l'accertamento, poiché le verifiche psico-fisiche non replicabili a parità di condizioni devono svolgersi nel contesto concorsuale, in condizioni uniformi per tutti i candidati. Il Collegio ha applicato i principi del tempus regit actum e della par condicio, rilevando che risultanze successive o precedenti, anche provenienti da organismi sanitari, non possono sostituire il dato della Commissione concorsuale. È stata inoltre respinta la censura di difetto di istruttoria, giudicata generica e non sostenuta da elementi concreti sulla pretesa frettolosità delle operazioni. Per le stesse ragioni è stata negata la richiesta di ripetizione della prova. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 107, comma 3, d.lgs. 443/1992

    Prevede la possibilità per il candidato giudicato non idoneo in prima istanza di chiedere un ulteriore accertamento da parte della Commissione medica di seconda istanza.

  • art. 107, comma 4, d.lgs. 443/1992

    Disciplina la composizione della Commissione medica di seconda istanza, presieduta da un dirigente medico superiore e composta da due dirigenti medici.

  • art. 12, comma 6, lett. b), bando di concorso pubblicato nella G.U. n. 89 del 9 novembre 2021

    Costituisce la base concorsuale del giudizio di non idoneità per alterazione della composizione corporea eccedente il limite consentito.

  • art. 635 d.lgs. 66/2010

    È stato invocato dal ricorrente quale parametro di legittimità degli accertamenti psico-fisici, ma il ricorso è stato respinto.

  • art. 3, comma 1, tabella A, d.P.R. 207/2015

    È stato invocato dal ricorrente quale parametro normativo della valutazione dei requisiti fisici, senza che il giudice ne abbia ravvisato la violazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies del Codice privacy, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, il possesso dei requisiti psico-fisici deve essere verificato dalla Commissione istituzionalmente competente nel contesto e nelle condizioni uniformi previste dalla procedura.
  • Quando l'accertamento psico-fisico non sia pienamente replicabile a parità di condizioni, certificazioni effettuate prima o dopo la visita concorsuale, anche se rilasciate da specialisti o organismi sanitari, non sono di regola idonee a sostituire o inficiare il dato rilevato dalla Commissione concorsuale.
  • I principi del tempus regit actum e della par condicio impongono di fare riferimento ai requisiti accertati nel momento e nel contesto della prova concorsuale, impedendo che variazioni della condizione psico-fisica o accertamenti svolti in contesti diversi alterino la comparabilità tra candidati.
  • La contestazione di una misurazione sanitaria concorsuale per asserita frettolosità delle operazioni non supera il giudizio di legittimità se è formulata in modo generico e non è accompagnata da elementi concreti idonei a dimostrare l'errore, l'inattendibilità del metodo o un difetto effettivo di istruttoria.
  • In assenza di vizi concreti dell'accertamento concorsuale, non sussiste un diritto del candidato alla ripetizione della prova psico-fisica sulla base di risultanze sanitarie difformi acquisite fuori dalla procedura.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubblici
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoConcorrenza ed evidenza pubblica

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