Cassazione Penale, Sentenza n. 39746/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione, ai soli effetti civili, proposto dal Lobino avverso l'assoluzione pronunciata in primo e secondo grado per il reato di appropriazione indebita di tre assegni per complessivi €76.000,00. Il ricorrente contestava la valutazione delle prove da parte della Corte di appello, sostenendo che quest'ultima avesse dato credito in modo acritico alla testimonianza del dott. Piras (commercialista degli imputati) che riferiva di un accordo tra le parti per la consegna di ulteriori assegni a titolo di ristoro delle spese sostenute dagli acquirenti; inoltre richiamava la mancanza di un accordo scritto, una perizia che non attestava l'esigenza di ulteriori spese e sms che a suo dire confermavano la sua versione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado costituiscano un insieme organico e che l'assoluzione fosse basata su una valutazione ragionata delle risultanze probatorie (tra cui la testimonianza di Piras riscontrata da fatture, contraddizioni nelle dichiarazioni del Lobino e messaggi in cui il Lobino non contestava il credito degli imputati). Per tali ragioni la Cassazione ha confermato l'esito favorevole agli imputati e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Giurisprudenza di legittimità - Cass. pen., sez. 2, n. 1309 del 22 novembre 1993 (dep. 4 febbraio 1994)
Albergamo ed altri, rv. 197250
Principio secondo cui le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado, se conformi, si integrano reciprocamente e costituiscono un corpus unitario di motivazione da cui la Cassazione deve partire per valutare la congruità della decisione
Giurisprudenza di legittimità - Cass. pen., sez. 3, n. 13926 del 1 dicembre 2011 (dep. 12 aprile 2012)
Conferma del principio dell'integrazione motivazionale tra i due gradi di merito e della rilevanza di tale integrazione nel sindacato di legittimità
Massime di principio
- Se le sentenze di primo e secondo grado esprimono motivazioni conformi, queste si integrano e formano un'unica motivazione complessiva che la Cassazione deve considerare come base del sindacato di legittimità
- La Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: le contestazioni sulla valutazione della prova (credibilità dei testimoni, valutazione di documenti e messaggi, assenza di accordi scritti) sono, di regola, insuscettibili di essere rimesse in discussione se i giudici di merito hanno dato una motivazione congrua e coerente
- La mancanza di un accordo scritto non esclude l'esistenza di intese comprovabili da elementi probatori (fatture, sms, comportamenti delle parti) valutabili dal giudice di merito
- Per impugnare con successo una valutazione di merito in Cassazione è necessario dimostrare vizi di motivazione specifici (contraddittorietà, illogicità o manifesta insufficienza) e non limitarsi a rilanciare una diversa lettura dei fatti in termini generici
- La parte che propone ricorso manifestamente infondato o inammissibile può essere condannata alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle Ammende) commisurate al grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
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