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Sentenza

Sentenza n. 1160/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'ottemperanza del giudicato formatosi in ordine alla sentenza n. 955/2024 pubblicata in data 15 aprile 2024 dal Tribunale di Taranto, Sez. Lavoro, Dott. Cosimo MAGAZZINO all’esito del procedimento portante RG n. 8882/2023 notificata in data 08 settembre 2025, passata in giudicato e con la quale il Tribunale del Lavoro condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00.

Giustizia amministrativa202600098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa soggettiva azionata era stata integralmente soddisfatta mediante l'attivazione del bonus sulla Carta Elettronica del Docente. Le spese sono state compensate, in considerazione delle ragioni della decisione e del repentino adempimento dell'Amministrazione resistente. È stata disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata iniziale esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto che imponeva l'accredito di 1.000 euro sulla Carta Elettronica del Docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 955/2024 del Tribunale di Taranto, passata in giudicato, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente l'importo nominale di 1.000 euro. Nel corso del giudizio il Ministero ha attivato il bonus in favore della ricorrente. La parte ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato; poiché l'Amministrazione ha adempiuto nel corso del processo, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione adempie integralmente all'obbligo risultante dal giudicato durante il processo, viene meno la materia del contendere e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La soddisfazione della pretesa azionata in ottemperanza può derivare dall'attivazione, da parte dell'amministrazione, della prestazione o del beneficio specificamente imposto dal giudicato.
  • L'adempimento dell'amministrazione durante il giudizio di ottemperanza non comporta necessariamente la condanna alle spese, che possono essere compensate in ragione del repentino adempimento e delle concrete ragioni della decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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