Sentenza del 22/10/2018 n. 3122 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Induttivo - Estensione del criterio di antieconomicità all'attività professionale- Legittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato induttivamente, per l'anno d'imposta 2009, maggiori ricavi per 8.520 euro ai fini IRPEF e IRAP, ritenendo antieconomica l'attività professionale del contribuente, risultata non remunerativa e in perdita. S.G. contestava l'applicazione del criterio di antieconomicità a un'attività professionale e sosteneva che la perdita fosse giustificata dall'età, dallo stato di pensionato, dalle condizioni di salute, dal desiderio di mantenere la clientela e dai costi del personale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Bari ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittimo l'accertamento induttivo fondato su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. Il contribuente non ha fornito prove sufficienti a giustificare l'attività sistematicamente antieconomica né a dimostrare l'incidenza concreta delle condizioni di salute sull'attività professionale. S.G. è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.000 euro oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale dell'antieconomicità dell'attività
Lo svolgimento di un'attività che appare non remunerativa e sistematicamente in perdita confligge con i criteri della ragionevolezza.
Il criterio dell'antieconomicità può essere applicato anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti, non soltanto alle imprese. Un'attività apparentemente irragionevole può giustificare il disconoscimento dei dati dichiarati.
Presunzioni semplici gravi, precise e concordanti
L'Ufficio è autorizzato a desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi.
L'Amministrazione finanziaria può ricostruire induttivamente il reddito quando gli elementi contabili dichiarati risultano inattendibili, purché la ricostruzione sia fondata su indizi qualificati e convergenti.
Onere della prova del contribuente
Una volta che l'Amministrazione abbia evidenziato elementi presuntivi idonei, spetta al contribuente fornire una prova concreta e documentata delle ragioni che spiegano l'antieconomicità dell'attività.
Massime di principio
- Il principio di antieconomicità può essere applicato anche a un'attività professionale: perdite o redditi costantemente sproporzionati rispetto ai costi possono legittimare un accertamento induttivo.
- L'antieconomicità, da sola, non dovrebbe tradursi automaticamente in maggiori ricavi: deve essere sostenuta da presunzioni gravi, precise e concordanti.
- Dopo la formulazione di una contestazione presuntiva adeguata, il contribuente deve documentare le ragioni concrete dell'andamento anomalo, come malattia, riduzione dell'attività, clientela particolare o costi eccezionali.
- Le giustificazioni generiche, quali l'età avanzata o il desiderio di mantenere la clientela, possono non essere sufficienti senza prove specifiche sull'effettiva incidenza di tali circostanze sui ricavi e sui costi.
- La documentazione medica deve dimostrare non solo l'esistenza di una patologia, ma anche il suo concreto effetto sull'attività lavorativa e sul periodo oggetto di accertamento.
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