Cassazione Civile, Ordinanza n. 14410/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Una società fornitrice di servizi termici e di assistenza/manutenzione degli impianti aveva convenuto un condominio per ottenere il pagamento del saldo di una fattura relativa al corrispettivo dell’ultima annualità del rapporto e degli interessi moratori pattuiti nel contratto. Il condominio aveva contestato il credito, dedotto la vessatorietà della clausola sugli interessi di mora, sostenuto di avere già pagato la fattura finale e chiesto una consulenza tecnica per verificare consumi e quantità di energia prodotta. In primo grado la domanda era stata rigettata: il giudice aveva qualificato il condominio come consumatore, ritenuto vessatoria la clausola sugli interessi moratori nella misura del 9,25% e ritenuto non provata la debenza del corrispettivo. In appello, invece, era stato accertato il pagamento del saldo del corrispettivo, ma ritenuta nulla per abusività la clausola sugli interessi convenzionali; per questo la Corte territoriale aveva riconosciuto solo gli interessi legali ex art. 1224 c.c., aveva posto a carico del condominio le spese della CTU e aveva disposto restituzioni. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia sulla domanda di rifusione delle spese di CTU e CTP; 2) motivazione apparente sulla vessatorietà della clausola sugli interessi di mora; 3) violazione degli artt. 1224, 1284, 1362 e 2697 c.c. e degli artt. 33 e 36 cod. consumo, sostenendo che il tasso pattuito non fosse automaticamente usurario, che la disciplina antiusura avrebbe dovuto prevalere o comunque essere verificata, e che l’onere di provare la trattativa specifica e gli elementi rilevanti non potesse essere invertito a carico del professionista.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso l’omessa pronuncia, rilevando che la Corte d’appello aveva già posto a carico del condominio le spese della CTU e che, quanto alle spese di CTP, il giudice di merito non era tenuto a una statuizione autonoma se le riteneva non ripetibili o superflue. Ha poi ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo: la Corte territoriale aveva correttamente applicato la disciplina consumeristica al contratto concluso da un professionista con l’amministratore di condominio, qualificando i condomini come consumatori; aveva legittimamente confrontato il tasso moratorio pattuito con il tasso legale e con i parametri normativi per valutarne la manifesta eccessività; aveva inoltre correttamente affermato che, nei rapporti con consumatori, la tutela contro le clausole abusive opera anche indipendentemente dalla disciplina antiusura, essendo rimessa all’interessato la scelta del rimedio. È stato infine ribadito che grava sul professionista l’onere di provare che la clausola sia stata oggetto di specifica, seria ed effettiva trattativa individuale, trattandosi di fatto impeditivo dell’applicazione della disciplina di protezione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
l’omessa pronuncia non sussiste se la decisione di merito contiene una statuizione compatibile con la domanda, anche implicita, come nel caso della regolazione delle spese di CTU.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la motivazione non è apparente quando il giudice espone un ragionamento riconoscibile e coerente sulla clausola e sulla disciplina applicata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il vizio denunciato per violazione di norme di diritto sostanziale, ma nel caso concreto le censure sono state reputate infondate.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è il vizio dedotto per errori processuali, ma la Corte ha escluso sia l’omessa pronuncia sia la motivazione apparente.
art. 91 c.p.c.
le spese seguono la soccombenza, salva la diversa regolazione adottata dal giudice.
art. 92, comma 1, c.p.c.
il giudice può escludere dalla ripetizione le spese ritenute eccessive o superflue, compresi i costi della consulenza tecnica di parte.
art. 1224, comma 1, c.c.
quando il debito è dovuto e il pagamento è ritardato, sono dovuti gli interessi nella misura legale se la clausola convenzionale è invalida o non applicabile.
art. 1284, comma 3, c.c.
è richiamato dalla ricorrente a sostegno della liceità degli interessi ultralegali, ma la Corte lo considera non ostativo all’applicazione della disciplina consumeristica sulle clausole abusive.
art. 1362 c.c.
invocato per la corretta interpretazione del contratto, ma la censura è stata assorbita nell’infondatezza complessiva del motivo.
art. 2697 c.c.
l’onere di provare la specifica trattativa sulla clausola incombe sul professionista, non sul consumatore.
art. 33, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 206 del 2005
è vessatoria la clausola che impone al consumatore, in caso di inadempimento o ritardo, il pagamento di una somma manifestamente eccessiva a titolo di penale, risarcimento o titolo equivalente.
art. 33, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 206 del 2005
la Corte richiama la norma come fondamento della nullità/abusività della clausola sugli interessi moratori manifestamente eccessivi.
art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005
la trattativa individuale, seria ed effettiva su una clausola specifica esclude l’applicazione della disciplina di protezione per quella clausola.
art. 36, comma 1, d.lgs. n. 206 del 2005
le clausole abusive sono nulle e la tutela del consumatore può operare autonomamente rispetto alla disciplina antiusura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel contratto stipulato tra un professionista e l’amministratore di condominio, ai fini della tutela consumeristica i singoli condomini possono essere considerati consumatori quando l’operazione è estranea ad attività imprenditoriale o professionale.
- La clausola che prevede interessi moratori o altra somma per ritardato pagamento può essere scrutinata come clausola abusiva se l’importo è manifestamente eccessivo, anche se non si supera il tasso soglia antiusura; la disciplina consumeristica e quella antiusura operano su piani diversi e possono coesistere.
- Nei contratti del consumatore, per escludere l’applicazione della disciplina sulle clausole abusive non basta la mera adesione al contratto: occorre provare una trattativa individuale, seria ed effettiva sulla specifica clausola contestata, e tale prova grava sul professionista.
- La valutazione di eccessività della clausola sugli interessi moratori spetta al giudice di merito ed è legittimamente compiuta mediante raffronto tra il tasso pattuito e i parametri legali o di sistema, purché la motivazione sia congrua.
- Le spese della consulenza tecnica di parte possono essere poste a carico della parte soccombente o rimborsate alla parte vittoriosa, ma il giudice può escluderne la ripetizione se le ritiene eccessive o superflue; non è necessaria una statuizione autonoma su ogni singola voce di costo quando la decisione consenta di comprendere la regolazione adottata.
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