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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2541/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per il reato di ingresso e soggiorno illegale (art.10-bis d.lgs. n.286/1998) con cinque motivi: 1) nullità per autorizzazione al giudizio immediato oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art.20-bis d.lgs. n.274/2000; 2) omissione della motivazione circa la mancata applicazione della causa di improcedibilità di cui all'art.34 d.lgs. n.274/2000; 3) vizio della motivazione per carattere stereotipato e mancanza di analisi puntuale dei fatti; 4) violazione del diritto UE (direttiva 2008/115/CE) in ordine alla procedura di rimpatrio e al trattenimento; 5) vizio della motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che il termine di 15 giorni previsto dall'art.20-bis ha natura tassativa, ma la relativa nullità è di "regime intermedio" e non poteva essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità dopo la deliberazione di primo grado (censura tardiva). Il secondo motivo è precluso perché la declaratoria di non procedibilità per particolare tenuità (art.34) deve essere dedotta nel giudizio di merito e non può essere proposta per la prima volta in cassazione. Il terzo motivo è privo di specificità e non contrasta adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Il quarto motivo è manifestamente infondato: la direttiva 2008/115/CE non impedisce agli Stati membri di qualificare come reato l'ingresso e il soggiorno irregolari né di irrogare sanzioni penali, né impedisce l'avvio o l'esecuzione delle procedure di rimpatrio parallelamente all'azione penale. Il quinto motivo è infondato: la pena è stata comminata al minimo edittale e ulteriormente diminuita per le attenuanti generiche, con motivazione adeguata. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Norma che sanziona l'ingresso e il soggiorno illegale dello straniero; è titolo di reato autonomo rispetto alle procedure di rimpatrio.

  • art. 20-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Stabilisce il termine massimo di 15 giorni per l'autorizzazione del pubblico ministero alla presentazione del giudizio immediato: il termine è tassativo e la sua inosservanza genera una nullità di regime intermedio, la quale deve essere eccepita in tempo utile (non può essere sollevata per la prima volta in cassazione dopo la sentenza di primo grado).

  • art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000

    Prevede la causa di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto: la sua declaratoria richiede specifica deduzione e partecipazione delle parti nel giudizio di merito e non può essere invocata per la prima volta in appello o cassazione se non sollecitata in primo grado.

  • Direttiva 2008/115/CE (rimpatrio)

    Non armonizza in modo tale da vietare agli Stati membri di penalizzare l'ingresso/ritenuta irregolare: non impedisce la qualificazione penale dell'ingresso/soggiorno irregolari, né ostacola l'adozione/esecuzione delle misure di rimpatrio parallelamente all'azione penale, secondo la giurisprudenza CJEU richiamata.

  • artt. 178, 179, 180 cod. proc. pen.

    Richiamati in tema di nullità: distinguono le nullità assolute dalle nullità relative/intermedie e regolano i termini e le condizioni per la loro eccezione e rilevabilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e consente l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per impugnazioni ritenute infondate o irregolari; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 16, comma 1, d.lgs. n. 286/1998

    Prevede la possibilità di sostituire l'ammenda con l'espulsione nei casi previsti; la Corte richiama che l'applicazione dell'espulsione sostitutiva è soggetta ai presupposti indicati dal diritto dell'Unione (art.7(4) direttiva 2008/115).

Massime di principio

  • Le nullità procedurali legate a termini di legge (es. art.20-bis) possono comportare annullamento solo se tempestivamente eccepite; se sollevate per la prima volta in cassazione dopo la decisione di merito sono normalmente inammissibili quando si tratta di nullità di "regime intermedio".
  • La richiesta di declaratoria di non procedibilità per particolare tenuità (art.34 d.lgs. n.274/2000) deve essere formulata e discussa nel giudizio di merito; non è proponibile per la prima volta in sede superiore.
  • Motivazioni giudiziarie standardizzate possono essere legittime se contengono riferimenti specifici alla vicenda concreta; la mera critica di "stereotipia" richiede contestazione puntuale delle argomentazioni espresse in sentenza.
  • La direttiva europea sul rimpatrio non impedisce agli Stati membri di configurare reati per ingresso/soggiorno irregolari né di irrogare sanzioni penali; procedure di rimpatrio e azione penale possono coesistere.
  • La determinazione della pena entro il minimo edittale, con applicazione estesa di attenuanti generiche, non richiede motivazione approfondita se la scelta è congruamente indicata e rientra nei poteri discrezionali del giudice.
  • Presentare in cassazione questioni non sollevate in primo grado o prive di specificità processuale comporta un alto rischio di inammissibilità e di condanna alle spese e a sanzioni per impugnazione irrituale.

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