Ordinanza n. 722/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 01961/2026, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 01961/2026, nonché il provvedimento amministrativo gravato nel giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa occupante)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado, chiedendo in via incidentale la sospensione dell'efficacia della sentenza e degli effetti del provvedimento amministrativo impugnato. Il testo non espone i motivi specifici dell'appello né le censure dedotte contro l'atto amministrativo; si limita a rilevare che i motivi e le questioni sollevate richiedono un più approfondito esame nella sede di merito. La controversia riguarda una situazione di occupazione protrattasi dal 2021.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare, ritenendo necessario un approfondito esame dei motivi nella sede di merito, già fissata per l'udienza pubblica del 25 giugno 2026. Nelle more, all'esito della comparazione degli interessi e considerata la protrazione dell'occupazione dal 2021, ha ritenuto prevalente l'interesse al mantenimento della res adhuc integra, ossia alla conservazione della situazione di fatto e giuridica esistente fino alla decisione di merito. Ha quindi sospeso l'esecutività della sentenza impugnata e gli effetti del provvedimento amministrativo gravato. Le spese dell'incidente cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione costituisce la base normativa per la domanda cautelare proposta in appello e per la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, quando i motivi e le questioni dedotte richiedono un approfondito esame incompatibile con la decisione sommaria, il giudice può rinviare la valutazione piena alla sede di merito e adottare una misura interinale sulla base della comparazione degli interessi.
- La sospensione cautelare dell'esecutività della sentenza e degli effetti del provvedimento amministrativo impugnato può essere disposta quando, nelle more della decisione di merito, prevalga l'esigenza di mantenere integra la situazione esistente, anche in considerazione della protrazione nel tempo dell'occupazione controversa.
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