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Sentenza

Sentenza n. 15444/2026 - Roma, Sezione 3Q

Per l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 1854/2023 emessa dalla Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, Consigliere Relatore Dott.ssa Pirone, resa all’esito del giudizio di cui al R.G. n. 3046/2020, pubblicata in data 02/05/2023, notificata in data 28/09/2024.

Giustizia amministrativa202503175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza passata in giudicato della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, n. 1854/2023, che aveva riconosciuto il riallineamento della carriera, l’inserimento nella fascia stipendiale 21-27 anni e differenze retributive per € 35.902,20, oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente pubblica)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 1854/2023 della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato e ritualmente notificata al Ministero. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto al riallineamento della carriera ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.P.R. 399/1988, all’inserimento nella fascia stipendiale 21-27 anni con anzianità utile di 23 anni, 9 mesi e 27 giorni dal 1° settembre 2007, nonché al pagamento di € 35.902,20 per differenze retributive dal 1° settembre 2007, oltre ratei di tredicesima e alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo. La ricorrente ha dedotto la persistente mancata esecuzione, nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, chiedendo l’ordine di adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta; ha chiesto anche la fissazione di penalità di mora. Il Ministero ha riferito che il decreto di ricostruzione della carriera aveva superato con esito positivo il controllo preventivo contabile, ma all’udienza non risultava ancora intervenuto il pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato e il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 è decorso; dagli atti risulta inoltre che le somme liquidate non sono state pagate. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato del Lazio, che opererà su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e dovrà completare l’incarico nei successivi 60 giorni, determinando il residuo dovuto e adottando gli atti necessari al pagamento. Il TAR ha inoltre disposto, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora per l’eventuale ritardo successivo alla scadenza dei termini, commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 1.000 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.P.R. 399/1988

    dichiara il diritto dell’appellante al riallineamento della carriera ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. 399/1988;

    La disposizione è richiamata dal giudicato da eseguire quale fondamento del diritto della docente al riallineamento della carriera.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    È, altresì, decorso, dalla notifica del titolo esecutivo, il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

    L’azione di ottemperanza è procedibile una volta decorso dalla notificazione del titolo il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Con riferimento alla richiesta di fissazione di astreintes, ritiene il Collegio che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna dell’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il ritardo nell’esecuzione di un’obbligazione pecuniaria risultante dal giudicato giustifica la fissazione di una penalità di mora, destinata a operare in caso di inosservanza dei termini assegnati dal giudice.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Tuttavia, le penalità devono essere fatte decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza dell’amministrazione ai termini assegnati in dispositivo e deve essere commisurata, stante il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

    La penalità di mora decorre solo dall’eventuale inosservanza del termine fissato per l’esecuzione e, nel caso deciso, è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato che impone alla pubblica amministrazione il pagamento di somme, l’ordine di esecuzione è giustificato quando il titolo è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e il pagamento non risulta effettuato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventualità di persistente inadempimento, subordinandone l’intervento alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione e all’istanza del creditore.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta per l’eventuale inosservanza del termine fissato dal giudice per l’esecuzione; la sua decorrenza va ancorata alla scadenza di tale termine e la misura può essere commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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