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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30665/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un socio e legale rappresentante di una società di persone ha impugnato, dopo il rigetto in primo grado, la decisione della CTR che aveva confermato la legittimità di una serie di riprese fiscali operate in capo alla società e, per riflesso, del suo reddito di partecipazione ai fini IRPEF, addizionali, contributi previdenziali e sanzioni per l'anno 2004. Nel ricorso per cassazione ha dedotto undici motivi: in sintesi, ha contestato che la CTR avesse pronunciato sull'avviso presupposto emesso nei confronti della società invece che sull'avviso consequenziale emesso nei suoi confronti; ha inoltre censurato la motivazione degli avvisi per relationem al PVC non allegato, la sufficienza della motivazione su specifiche riprese, l'asserita mancanza di prova dell'inesistenza delle operazioni passive fatturate, l'erronea valutazione delle presunzioni e l'illegittimità delle sanzioni, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo. L'Agenzia ha chiesto il rigetto e ha chiesto la riunione con altri giudizi collegati.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, rilevando che la sentenza impugnata aveva deciso sull'avviso di accertamento presupposto intestato alla società, anziché sull'avviso consequenziale emesso nei confronti del socio ricorrente, in violazione dell'art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato). Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla medesima commissione in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; la CTR ha violato tale principio pronunciando sull'atto impositivo presupposto invece che su quello effettivamente impugnato dal socio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro per denunciare la violazione di legge nei primi, quarti, sesti e noni motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'art. 112 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per denunciare vizi motivazionali su motivazione dell'atto, prova della pretesa e sanzioni.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    invocato dal ricorrente in relazione alla motivazione dell'avviso di accertamento per relationem.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    invocato dal ricorrente quale norma sulla motivazione degli atti tributari e sulla conoscibilità degli atti richiamati.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    richiamato in tema di obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.

  • art. 102 d.P.R. n. 917/1986

    citato nella descrizione delle riprese relative a spese non deducibili.

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    citato per il recupero di spese non di competenza dell'esercizio.

  • art. 103 d.P.R. n. 917/1986

    citato per il recupero del costo di acquisto di beni strumentali e manutenzioni straordinarie.

  • art. 19-bis d.P.R. n. 633/1972

    citato per la non deducibilità/detraibilità delle spese per telefoni cellulari.

  • artt. 2697 e 2729 c.c.

    invocati dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere della prova e la valutazione delle presunzioni in tema di operazioni inesistenti.

  • artt. 7 e 16 d.lgs. n. 472/1997

    richiamati in tema di sanzioni amministrative tributarie e elemento soggettivo della violazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la sentenza del giudice di merito è cassabile quando abbia deciso su un atto impositivo diverso da quello effettivamente impugnato, poiché ciò integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • L'accoglimento di un motivo che investa l'oggetto stesso della pronuncia comporta l'assorbimento delle ulteriori censure, anche se articolate su motivazione, prova e sanzioni.
  • Nel processo tributario, l'esame della Cassazione può estendersi agli atti di merito per verificare il fatto processuale e accertare se il giudice di appello abbia correttamente individuato l'atto impugnato.
  • La corretta identificazione dell'avviso di accertamento controverso è presupposto imprescindibile per la validità della decisione di merito; una pronuncia resa sul presupposto anziché sul consequenziale è viziata per extrapetizione o pronuncia ultra/extra petita.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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