Ordinanza n. 1702/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di esclusione prot. n. INPS.0003.17/12/2025.0038870 comunicato via pec in data 17 dicembre 2025 con cui l’Inps ha rilevato che “…la S.V. non è in possesso del requisito di ammissione previsto dall’art. 2, comma 1, lettera h), del bando di concorso e, nello specifico, quello del “diploma di specializzazione universitario (…) in una delle seguenti aree mediche o in discipline equipollenti ai sensi del Decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.: Medicina legale, Medicina del lavoro, Anatomia patologica, Igiene e medicina preventiva, Neuropsichiatria infantile, Pedriatria, Oftalmologia, Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Neurologia, Medicina Interna, Oncologia, Cardiologia, Ginecologia”. Per tale motivo, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del predetto bando, la S.V. è esclusa dalla procedura concorsuale in oggetto…”; del provvedimento comunicato a mezzo pec in data 20 gennaio 2026 prot. INPS.0003.20/01/2026.0002285, con cui l’Inps ha confermato la legittimità dell’esclusione, rigettando l’istanza di annullamento in autotutela presentata dalla ricorrente in data 5 gennaio 2026; della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 265 del 30 dicembre 2025 non meglio conosciuta con la quale l’INPS ha approvato le graduatorie di merito finali e dichiarato vincitori i candidati che si sono utilmente collocati nella graduatoria dei medici specializzati per la Regione Sicilia, individuati sulla base del relativo numero di posti indicati all’art. 1, comma 2, del bando; della “graduatoria di merito finale specializzati - Sicilia” pubblicata sul portale INPS in data 31 dicembre 2025, nella parte in cui la dott.ssa Alessandra Pappalardo non risulta ivi utilmente collocata; di ogni altro atto antecedente e/o successivo comunque presupposto e/o consequenziale ivi ove occorra: 1) del bando di concorso pubblicato sul portale Inps in data 4 ottobre 2024, se da intendersi nel senso allo stesso attribuito dall’Amministrazione, e dunque nella parte in cui, con riferimento ai requisiti di ammissione, non prevede espressamente l’ammissione dei candidati in possesso di specializzazione in disciplina affine a quelle indicate nell’articolo 2 comma 1; 2) dell’articolo 2 comma 3 del bando di concorso pubblicato sul portale Inps in data 4 ottobre 2024, laddove si ritenga che l’esclusione possa avvenire oltre i termini temporali previsti dall’articolo 21 nonies Legge 241/1990 e in assenza di motivazione in merito all’interesse pubblico perseguito; 3) di tutti gli atti della procedura concorsuale, ove esistenti, che statuiscano l’impossibilità di partecipare per i candidati in possesso di titoli di specializzazione in materia affine ai diplomi di specializzazione indicati nel bando; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a essere inserita nell’elenco dei soggetti ricompresi nella graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS e, in particolare, nella “Graduatoria di merito finale specializzati – Sicilia”; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale al reinserimento della ricorrente dott.ssa Alessandra Pappalardo nelle graduatorie finali pubblicate il 31 dicembre 2025, previa valutazione dei titoli e assegnazione del punteggio finale; nonché avverso e per l’annullamento ai sensi dell’articolo 116 c.p.a. del provvedimento tacito di rigetto formatosi sull’istanza di accesso inviata via PEC il 5 gennaio 2026 e per la conseguente declaratoria del diritto della ricorrente di ottenere senza ritardo copia della documentazione richiesta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da un concorso pubblico per 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale, conferma dell'esclusione in autotutela, graduatoria finale per la Regione Sicilia e diniego tacito di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura concorsuale, sostenendo di possedere un titolo di specializzazione affine o comunque idoneo rispetto a quelli richiesti dal bando. Ha contestato, inoltre, la graduatoria finale degli specializzati per la Regione Sicilia, gli atti connessi e il bando, nella parte in cui non avrebbe previsto espressamente l'ammissione dei candidati in possesso di titoli di specializzazione affini. Ha dedotto anche l'illegittimità dell'esclusione per violazione dei limiti temporali e dei presupposti dell'autotutela, nonché ha chiesto l'accertamento del diritto all'inserimento in graduatoria, il reinserimento previa valutazione dei titoli e il risarcimento ai sensi dell'art. 30 c.p.a. Con separata domanda proposta ai sensi dell'art. 116 c.p.a. ha impugnato il diniego tacito formatosi sull'istanza di accesso agli atti. In sede cautelare ha chiesto la sospensione degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In base alla sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto che la ricorrente non possedesse il requisito di ammissione previsto dall'art. 2, comma 1, lettera h), del bando, poiché, alla luce del d.m. 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, la specializzazione in Medicina fisica e della riabilitazione non è equipollente a quella in Neurologia. Il Collegio ha inoltre rilevato la tardiva impugnazione del bando, considerato immediatamente escludente nella parte in cui consentiva la partecipazione ai candidati muniti dei titoli espressamente indicati o equipollenti ai sensi del d.m. 30 gennaio 1998, senza ricomprendere i titoli affini. La valutazione cautelare non definisce nel merito le ulteriori domande di annullamento, accertamento, risarcimento e accesso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. h), del bando di concorso
diploma di specializzazione universitario (…) in una delle seguenti aree mediche o in discipline equipollenti ai sensi del Decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.
Il requisito di ammissione comprende i titoli di specializzazione espressamente indicati dal bando e quelli equipollenti ai sensi del d.m. 30 gennaio 1998, non anche i titoli meramente affini.
art. 2, comma 3, del bando di concorso
È stato richiamato quale fondamento dell'esclusione dalla procedura concorsuale.
d.m. 30 gennaio 1998 e successive modificazioni
La specializzazione in Medicina fisica e della riabilitazione non è stata ritenuta equipollente alla specializzazione in Neurologia.
art. 21-nonies l. 241/1990
La ricorrente ne ha invocato i limiti temporali e l'obbligo di motivazione dell'interesse pubblico in relazione all'esclusione; l'ordinanza cautelare non ha deciso nel merito tale censura.
art. 30 c.p.a.
Richiamato per la domanda risarcitoria, non definita in questa fase cautelare.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta dalla ricorrente.
art. 116 c.p.a.
Richiamato per la domanda di accesso avverso il diniego tacito; l'ordinanza non ne definisce il merito.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale, quando il bando ammette titoli di specializzazione espressamente indicati e titoli ad essi equipollenti secondo una specifica disciplina ministeriale, il requisito non si estende automaticamente ai titoli affini, se il bando non li ricomprende espressamente.
- La specializzazione in Medicina fisica e della riabilitazione non è equipollente alla specializzazione in Neurologia ai sensi del d.m. 30 gennaio 1998 e successive modificazioni.
- Il bando di concorso che individua in modo tassativo i titoli di specializzazione richiesti e le relative equipollenze è immediatamente lesivo per il candidato che intenda partecipare sulla base di un titolo affine non previsto; la relativa clausola deve essere impugnata entro il termine decadenziale, senza attendere l'atto successivo di esclusione.
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