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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11968/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente contestava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale (per sottrazione/occultamento delle scritture contabili non consegnate al curatore) e per bancarotta impropria (per avere cagionato il fallimento omettendo il versamento di IVA per euro 2.666.832,43 su un passivo complessivo di euro 2.909.335,04). La Corte d'appello aveva ritenuto il Salhi responsabile in quanto amministratore unico formale, deducendo la sua consapevolezza dagli elementi quali il possesso/trasmissione della smart card al commercialista, la percezione di un compenso per la carica e la mancata consegna dei documenti dopo il fallimento. Il ricorrente ha dedotto l'insussistenza del dolo specifico e/o della consapevolezza effettiva, denunciando anche errori nella quantificazione dell'IVA e la mancata notifica degli atti al suo indirizzo (comunicazioni pervenute al commercialista).

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il primo motivo: la motivazione della Corte d'appello è stata considerata insufficiente perché ha attribuito la responsabilità al solo titolo formale di amministratore e con argomentazioni circolari (es. la percezione di un compenso). La Cassazione ha richiamato l'orientamento secondo cui, per l'amministratore "testa di legno", non basta la mera posizione di garanzia: è necessaria la prova della effettiva e concreta consapevolezza dello stato delle scritture contabili e dei comportamenti illeciti degli amministratori di fatto. Inoltre è stata censurata la confusione tra dolo specifico (richiesto per la sottrazione delle scritture a danno dei creditori) e dolo generico. Per le medesime ragioni la correzione della qualificazione della responsabilità in relazione alla bancarotta impropria non è stata adeguatamente motivata. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata in relazione ad entrambe le condotte; gli ulteriori motivi di ricorso sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267), art. 216, comma 1, lett. b)

    Distinzione tra ipotesi di bancarotta documentale: la sottrazione/occultamento delle scritture (che richiede dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori) e la fraudolenta tenuta delle scritture (ipotesi a dolo generico). Per l'amministratore formale occorre dimostrare la consapevolezza effettiva dello stato delle scritture.

  • Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267), art. 223, comma 2

    Rilevante in tema di bancarotta impropria: anche per l'amministratore di diritto è necessaria la prova della consapevolezza o della rappresentazione della significativa possibilità di comportamenti illeciti che abbiano cagionato il fallimento; la mera posizione di garanzia non è automaticamente sufficiente.

  • Cass. pen., Sez. V, sentenze richiamate (es. Pastechi, La Porta, Martinenghi)

    Giurisprudenza di legittimità che specifica i requisiti della responsabilità dell'amministratore formale: occorre la concreta e documentata rappresentazione della possibilità di alterazione fraudolenta della contabilità e il mancato esercizio dei poteri di vigilanza; la mera carica formale o il possesso di strumenti (es. smart card) non costituiscono di per sé prova del dolo.

Massime di principio

  • La nomina formale ad amministratore non implica automaticamente responsabilità penale per bancarotta: è necessaria prova della concreta consapevolezza dell'illiceità e dello stato delle scritture o delle omissioni.
  • In tema di bancarotta documentale occorre distinguere tra sottrazione/occultamento (dolo specifico) e fraudolenta tenuta (dolo generico); la qualificazione giuridica condiziona il tipo di prova richiesto.
  • Elementi quali il possesso di strumenti di accesso (es. smart card) o la percezione di un compenso per la carica non sono, da soli, prova sufficiente della consapevolezza o del dolo dell'amministratore formale.
  • Se le comunicazioni fiscali/avvisi sono pervenuti al commercialista o ad altri soggetti e non all'amministratore formale, il giudice deve valutare questa circostanza come potenziale elemento di discolpa, salvo prova contraria della effettiva conoscenza.
  • La quantificazione dei debiti tributari contestati deve essere adeguatamente motivata e verificata tenendo conto dei documenti di bilancio, delle deduzioni di costi e delle eventuali compensazioni: inesattezze nella quantificazione possono incidere sulla responsabilità penale per bancarotta impropria.
  • In caso di amministratore 'prestanome', il giudice deve anzitutto accertare la sussistenza di una rappresentazione consapevole del rischio di frode contabile o dell'esistenza di debiti, prima di ritenere integrati gli elementi soggettivi dei reati fallimentari.

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