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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8376/2022 del 11/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revoca, in sede esecutiva, di parti di due sentenze della Corte d'appello di Torino (12/01/2016 e 18/10/2018) lamentando che la seconda aveva irrogato per i capi C), E), I), M), P), B1) e D1) pene più gravi rispetto alla precedente, configurando un ne bis in idem e violazione del divieto di reformatio in peius. In sostanza, Paun contestava l'aumento complessivo di pena determinato dalla sentenza resa in sede di rinvio e la pretesa incompatibilità di tale aggravamento rispetto a statuizioni già irrevocabili.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Il tribunale ha ritenuto che la questione sul presunto aumento indebito di pena era già stata dedotta e affrontata nel giudizio di cognizione (ricorso per cassazione) e decisa negativamente dalla Corte di cassazione, che aveva riconosciuto la possibilità di rivedere i singoli aumenti di pena in ragione della diversa qualificazione giuridica dei fatti emersa in sede di rinvio. Pertanto l'incidente di esecuzione non poteva essere utilizzato per riaprire questioni già risolte in sede cognitiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al pagamento, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    Consente al giudice dell'esecuzione di dichiarare l'istanza inammissibile per manifesta infondatezza; è stato lo strumento formale impiegato dal Presidente della Corte di appello di Torino per respingere l'istanza esecutiva di Paun

  • art. 669 c.p.p.

    Disciplina il divieto di duplicazione di giudicati (ne bis in idem) in sede esecutiva; secondo la sentenza può trovare applicazione quando sussistono pluralita' di sentenze irrevocabili non gia' valutate nel giudizio di cognizione, mentre non opera se la questione è stata previamente dedotta e decisa nel merito in sede cognitiva

  • art. 597 c.p.p.

    Riguarda il divieto di reformatio in peius in sede di impugnazione; la Corte ha esaminato il rilievo ma ha ritenuto che, a seguito della diversa qualificazione giuridica dei fatti in sede di rinvio, la riformazione della misura delle pene era legittima e già affrontata dalla Cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e, in caso di motivi infondati o di incuria nell'impugnazione, la possibilità di disporre somme a carico del ricorrente; applicato per condannare Paun alle spese e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende

  • art. 81 c.p.

    Norma sostanziale sulla determinazione delle pene per il reato continuato; evocata nella motivazione della Cassazione citata, che ha ritenuto necessario parametrizzare gli aumenti al reato-base sulla base della nuova qualificazione giuridica

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in giurisprudenza per l'interpretazione costituzionalmente orientata del sistema procedurale e del principio di ragionevole durata del processo, a supporto dell'idea che non si debbano moltiplicare riproposizioni processuali in fasi diverse

Massime di principio

  • Se una questione relativa a duplicazione di giudicati o a un presunto aumento indebito di pena è stata già dedotta e decisa nel giudizio di cognizione (es. Cassazione), non può essere riaperta in sede esecutiva tramite incidente di esecuzione: tale strumento non è ricettacolo ordinario per riesaminare questioni già giudicate.
  • L'art. 669 c.p.p. applica il divieto di ne bis in idem in esecuzione quando esistono pluralità di sentenze irrevocabili che non sono state previamente valutate in sede cognitiva; ma non opera qualora la questione sia stata già risolta nei gradi di cognizione.
  • Il mutamento della qualificazione giuridica dei fatti (es. in sede di rinvio dopo annullamento) può legittimare la revisione del trattamento sanzionatorio e degli aumenti per continuazione, e tale valutazione, se affrontata e confermata dalla Corte di cassazione, preclude la riproposizione in esecuzione.
  • In situazioni analoghe è opportuno sollevare e documentare il profilo del ne bis in idem già nella fase di cognizione e, se si deduce in esecuzione, comprovare che la questione non sia mai stata affrontata o che siano intervenuti elementi nuovi rilevanti non disponibili nella cognizione.
  • L'incidente di esecuzione può essere efficace per questioni esecutive proprie (es. calcolo di residuo pena, compensazione tra ordini di esecuzione) ma non per trasformarsi in un mezzo di revisione delle decisioni di merito già passate in giudicato.

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