Sentenza n. 1314/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento del decreto n.//cs 2822 emesso dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e, in particolare, dal Direttore Generale del Personale e delle Risorse dott. Massimo Parisi in data 23.11.2022 e notificato all’Assistente Capo Coordinatore Stanzione Andrea, presso la Casa di Reclusione di Asti in data 28.11.2022. Decreto nel quale si riconosce la dipendenza da fatti di servizio per un’infermità in particolare danno esiti algici di frattura somatica di D8 con cuneizzazione di frattura somatica di D9 che affligge il ricorrente sig. Stanzione Andrea, ma non gli si riconosce l’equo indennizzo relativo, perché la presentazione di tale richiesta da parte del ricorrente sarebbe tardiva. In particolare: “… ritenuto che la data di piena conoscibilità dell’infermità è fatta risalire al 13.08.2019 e la domanda del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio risulta presentata in data 22.04.2022, oltre il termine previsto dall’art. 2, co. 1 del D.P.R. 461/01… omissis … decreta l’infermità ‘esiti algici di frattura somatica di D8 con cuneizzazione e di frattura somatica di D9’ da cui è stato riconosciuto affetto Stanzione Andrea, nato a Napoli (NA) il 14.10.1969 – Matr. N. 111694 – Assistente Capo Coordinatore del Corpo di Polizia Penitenziaria, è dipendente da cause di servizio, ma che l’istanza di riconoscimento è stata prodotta oltre il termine di legge previsto dall’art. 2, co. 1 del D.P.R. 461/01 significando che l’istanza di equo indennizzo datata … non è accolta.”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’equo indennizzo per ritenuta tardività della domanda
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui l’Amministrazione, pur riconoscendo la dipendenza da causa di servizio degli esiti algici di frattura somatica di D8 con cuneizzazione e di frattura somatica di D9, ha negato l’equo indennizzo ritenendo tardiva la domanda presentata il 22 aprile 2022. Il dipendente ha dedotto che una precedente domanda, presentata il 18 gennaio 2019 secondo la ricostruzione riportata in sentenza, aveva già richiesto sia il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sia l’equo indennizzo e doveva considerarsi tempestiva, in quanto riferita al medesimo incidente verificatosi durante il servizio, mentre la diagnosi più grave era emersa successivamente nel corso del procedimento. L’Amministrazione ha sostenuto che la prima domanda riguardasse una patologia diversa e meno grave e che la seconda fosse quindi tardiva. Il ricorrente ha inoltre evidenziato che l’aggravamento era stato accertato nel corso del procedimento e che la nuova domanda costituiva prosecuzione della prima.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto eccessivamente formalistica e fallace la tesi dell’Amministrazione secondo cui la tempestività avrebbe dovuto essere valutata in base all’esatta diagnosi indicata nella domanda iniziale. Ai fini dell’equo indennizzo rileva l’effettiva infermità contratta in dipendenza del servizio, non la correttezza del nomen morbi riportato dal dipendente, soprattutto quando la diagnosi iniziale sia stata formulata dall’Amministrazione sanitaria e il dipendente l’abbia riportata in buona fede. La prima domanda era riferita al medesimo incidente di servizio e comprendeva anche la richiesta di equo indennizzo; la seconda domanda, relativa alla patologia più grave successivamente accertata, non aveva sostituito o annullato la prima, ma si poneva in continuità con essa, trattandosi dell’aggravamento della medesima situazione patologica. Il Collegio ha quindi ritenuto tempestive entrambe le domande e ha dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l’equo indennizzo, imponendo all’Amministrazione l’adozione degli atti preliquidatori e liquidatori necessari. Il Ministero è stato condannato alla restituzione del contributo unificato e al pagamento di 2.500 euro di spese processuali, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 68 d.P.R. 3/1952
La disposizione è richiamata quale base del diritto all’equo indennizzo spettante al dipendente per l’infermità dipendente da causa di servizio.
art. 2, comma 1, d.P.R. 461/2001
Il termine previsto per la presentazione della domanda non può essere applicato in modo formalistico facendo dipendere la tempestività dall’esatta indicazione della diagnosi, quando la domanda iniziale riguarda il medesimo evento di servizio e la patologia effettiva viene precisata o aggravata nel corso del procedimento.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
È richiamato per la condanna dell’Amministrazione al rimborso del contributo unificato versato dalla parte ricorrente.
art. 21 l. 248/2006
Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina sul rimborso del contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della tempestività della domanda di equo indennizzo per causa di servizio rileva l’identità sostanziale dell’infermità derivante dal medesimo evento lesivo, non l’esatta formulazione della diagnosi iniziale o il nomen morbi indicato dal dipendente.
- Quando la diagnosi iniziale sia stata formulata dall’Amministrazione sanitaria e il dipendente l’abbia riportata in buona fede, l’eventuale successiva emersione di una patologia più grave o di un aggravamento non determina, per ciò solo, la tardività della domanda di equo indennizzo già presentata.
- Una domanda successiva relativa all’aggravamento o alla più precisa diagnosi della medesima infermità, causalmente riconducibile allo stesso incidente di servizio, si pone in continuità con la domanda originaria e non la sostituisce né la annulla.
- L’Amministrazione non può negare l’equo indennizzo invocando un errore diagnostico iniziale quando sia stata accertata la dipendenza da causa di servizio dell’effettiva infermità e la domanda originaria fosse riferita al medesimo fatto lesivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1246/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1247/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1248/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1250/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 225/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 84/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →