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Sentenza

Sentenza n. 1891/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia ai sensi degli articoli 55 e 56 c.p.a. del provvedimento della Prefettura di-OMISSIS- in data 5 agosto 2026, con il quale è stata disposta, nei confronti del ricorrente, la cessazione delle misure di accoglienza a seguito del riconoscimento della protezione internazionale, con conseguente adozione di ogni misura idonea ad assicurare, senza soluzione di continuità, la prosecuzione dell’accoglienza del ricorrente presso il CAS “-OMISSIS-” di-OMISSIS-, gestito dalla -OMISSIS- Società Cooperativa Sociale, sino al rilascio del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o, comunque, sino all’inserimento del ricorrente nel Sistema di Accoglienza e Integrazione gestito dalla rete degli Enti locali;

Giustizia amministrativa202601585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio del 5 agosto 2026 di cessazione delle misure di accoglienza, con immediata estromissione dal CAS, dopo il riconoscimento della protezione sussidiaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, ospitato dal 10 maggio 2026 in un CAS e privo di mezzi, ha ottenuto il riconoscimento della protezione sussidiaria con decisione del 30 luglio 2026, notificata il 3 agosto. Due giorni dopo la Prefettura ha disposto la cessazione dell’accoglienza, senza predisporre una sistemazione transitoria né assicurare l’effettivo inserimento nel SAI; il ricorrente ha riferito di essere rimasto senza alloggio e di vivere in strada. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 4, d.lgs. 142/2015 e 1-sexies d.l. 416/1989, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento, irragionevolezza e sproporzione: la cessazione della prima accoglienza non avrebbe dovuto comportare l’immediata estromissione senza considerare l’assenza di familiari, abitazione e rete sociale e senza raccordo con la seconda accoglienza. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 24, 34 e 35 del regolamento UE 2024/1347 e del principio di effettività, poiché la Questura aveva fissato al 10 maggio 2027 l’appuntamento per il primo rilascio del permesso, oltre il termine di novanta giorni previsto dall’art. 24, par. 2, con conseguenze del ritardo amministrativo poste a carico dell’interessato. Con il terzo motivo ha invocato proporzionalità, dignità umana ex art. 1 della Carta dei diritti fondamentali UE, art. 23 della direttiva UE 2024/1346 e la giurisprudenza della Corte di giustizia, chiedendo la temporanea prosecuzione dell’ospitalità nel CAS o in altra struttura. Le censure sono state trattate congiuntamente. Il Ministero ha sostenuto che la cessazione fosse atto dovuto e che le questioni esulassero dalle sue competenze.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione, annullando il provvedimento nella parte in cui disponeva l’immediata cessazione dell’accoglienza senza un previo raccordo con gli enti locali competenti per il SAI, e ha ordinato l’immediata riammissione del ricorrente nel CAS oppure in altra idonea struttura individuata dalla Prefettura, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi. Il Collegio ha chiarito che, concluso il procedimento di protezione, cessa il titolo per la prima accoglienza disciplinata dal d.lgs. 142/2015 e trova applicazione la seconda accoglienza prevista dall’art. 1-sexies d.l. 416/1989; non è però legittimo interrompere senza soluzione di continuità l’assistenza quando il beneficiario può accedere a quest’ultima. I principi di collaborazione e buona fede impongono alla Prefettura di coordinarsi preventivamente con gli enti locali e di garantire il passaggio ai servizi di seconda accoglienza; l’omissione rende illegittima l’immediata estromissione. Non è stata negata la cessazione della competenza prefettizia sulla prima accoglienza, ma è stata censurata la mancata predisposizione del raccordo e della tutela transitoria. Il TAR ha definito il giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Nulla ha disposto sulle spese di lite; la liquidazione del difensore sarà decisa con separato decreto.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 4, d.lgs. 142/2015

    Ne consegue che le Prefetture - laddove debbano disporre, in applicazione dell’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 142/2015, la cessazione delle misure di accoglienza nei confronti di soggetti che possono beneficiare dei servizi di accoglienza previsti dall’art. 1-sexies del d.l. n. 416/1989 - non possono disporre l’immediata cessazione delle misure stesse al verificarsi dei presupposti indicati dal predetto art. 14, comma 4, ma debbono agire in ossequio ai richiamati principi di collaborazione e buona fede e, quindi, debbono preventivamente coordinarsi con i compenti Enti locali per garantire agli interessati la possibilità di beneficiare dei servizi di accoglienza previsti dal predetto art. 1-sexies.

    Il verificarsi dei presupposti per la cessazione delle misure di prima accoglienza non autorizza la Prefettura a interromperle immediatamente se l’interessato può beneficiare della seconda accoglienza: occorre il previo coordinamento con gli enti locali per assicurare la continuità dell’assistenza.

  • art. 1-sexies d.l. 416/1989, conv. in l. 39/1990

    Pertanto anche nella fase di passaggio tra i due sistemi di accoglienza dinanzi illustrati deve trovare applicazione il principio - affermato dalla giurisprudenza con riferimento all’art. 9, comma 1-bis, del d.lgs. n. 142/2015 (secondo il quale “Il richiedente che si trova in una delle specifiche situazioni di cui all’articolo 17, comma 1, del presente decreto può essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili, nell’ambito del sistema di accoglienza di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39”), ragion per cui non è ammesso «alcun arresto procedimentale nelle ipotesi in cui non siano state ancora reperite strutture idonee alla presa in carico del soggetto vulnerabile, imponendosi in capo all’Amministrazione un obbligo di risultato, al fine di garantire le esigenze fondamentali dei richiedenti, continuando a reperire le strutture idonee»

    La seconda accoglienza è la misura applicabile ai titolari di protezione internazionale, inclusi i beneficiari di protezione sussidiaria; il passaggio dalla prima alla seconda accoglienza richiede che l’amministrazione assicuri la presa in carico, senza lasciare l’interessato privo di assistenza nelle more.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Ne consegue che le Prefetture - laddove debbano disporre, in applicazione dell’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 142/2015, la cessazione delle misure di accoglienza nei confronti di soggetti che possono beneficiare dei servizi di accoglienza previsti dall’art. 1-sexies del d.l. n. 416/1989 - non possono disporre l’immediata cessazione delle misure stesse al verificarsi dei presupposti indicati dal predetto art. 14, comma 4, ma debbono agire in ossequio ai richiamati principi di collaborazione e buona fede e, quindi, debbono preventivamente coordinarsi con i compenti Enti locali per garantire agli interessati la possibilità di beneficiare dei servizi di accoglienza previsti dal predetto art. 1-sexies.

    I doveri di collaborazione e buona fede regolano anche il passaggio tra sistemi di accoglienza e impongono alla Prefettura di coordinarsi con gli enti locali prima di interrompere l’ospitalità. Il TAR afferma che tali doveri si applicano anche nei rapporti con cittadini stranieri.

  • art. 60 c.p.a.

    Preliminarmente il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per definire il giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a., avuto riguardo anche alle precedenti pronunce di questo Tribunale relative a casi analoghi (T.A.R. Veneto, Sez. III, 8 novembre 2021, n. 1348; id., 22 maggio 2025, n. 773).

    Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, previo avviso alle parti.

  • art. 126, comma 1, d.P.R. 115/2002

    Pertanto - vista la predetta istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la documentazione alla stessa allegata, da cui risulta che il ricorrente ha dichiarato e comprovato che ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata (art. 126, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002) - l’istanza stessa dev’essere accolta e nulla si deve disporre in ordine alle spese di lite, fermo restando che alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore del ricorrente per l’attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato si provvederà con separato decreto a seguito della presentazione di apposita istanza da parte del difensore medesimo.

    L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata disposta perché la documentazione prodotta comprovava il ricorrere delle condizioni reddituali previste dalla norma.

Massime di principio

  • Quando cessa il titolo per la prima accoglienza a seguito del riconoscimento della protezione internazionale, il beneficiario può accedere alla seconda accoglienza prevista dall’art. 1-sexies d.l. 416/1989; la cessazione della prima misura non legittima l’immediata estromissione senza che sia assicurato il raccordo con il sistema successivo.
  • La Prefettura che dispone la cessazione delle misure di prima accoglienza nei confronti di una persona che può beneficiare della seconda accoglienza deve preventivamente coordinarsi con gli enti locali competenti, per garantire la possibilità di accedere ai relativi servizi e la continuità della presa in carico.
  • Il dovere di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e interessati, previsto dall’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, si applica anche ai cittadini stranieri e può integrare la disciplina dell’azione amministrativa quando manchi una specifica procedura di coordinamento tra soggetti pubblici.
  • L’omesso coordinamento preventivo tra Prefettura ed enti locali, che lascia il beneficiario senza una sistemazione nel passaggio dalla prima alla seconda accoglienza, vizia il provvedimento di cessazione nella parte in cui determina l’immediata interruzione dell’ospitalità.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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