Sentenza n. 1079/2026 - Catania, Sezione 4
avverso il silenzio serbato sull’istanza assunta al protocollo di AGEA in data 1 luglio 2024 con il numero di protocollo -OMISSIS-, avente ad oggetto "Richiesta rimborso titoli. Diffida e messa in mora", nonché sulla successiva istanza assunta al protocollo di AGEA in data 6 febbraio 2025 con il numero di protocollo -OMISSIS-, avente ad oggetto "Richiesta rimborso titoli. Diffida e messa in mora"; nonché per l’accertamento del diritto alla conclusione del procedimento avviato con le predette istanze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato da AGEA su istanze di rimborso di titoli e di conclusione del relativo procedimento
Esito
Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio di AGEA sulle istanze del 1° luglio 2024 e del 6 febbraio 2025, aventi a oggetto la richiesta di rimborso di titoli, con diffida e messa in mora, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e del diritto alla conclusione del procedimento. Nel corso del giudizio è emerso che AGEA aveva già accertato il contributo come dovuto, comunicando con nota del 26 aprile 2024 che le domande uniche relative agli anni 2018-2021 non potevano essere pagate per la mancanza nel SIAN del certificato antimafia aggiornato. Il Collegio ha quindi prospettato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Ha ritenuto che l’intervenuto riconoscimento del diritto a fruire del contributo radichi la giurisdizione del giudice ordinario, poiché la controversia riguarda l’attuazione di una posizione di diritto soggettivo e non l’esercizio di una potestà autoritativa. Di conseguenza, l’azione avverso il silenzio non è esperibile, perché essa presuppone un obbligo di provvedere collegato all’esercizio di potere amministrativo autoritativo e non può essere utilizzata contro ogni inerzia dell’amministrazione. Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario competente per territorio entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate, considerata la natura processuale della decisione e l’assenza di difese sostanziali di AGEA.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice deve sottoporre previamente alle parti le questioni rilevate d’ufficio che possono condurre alla definizione del giudizio, consentendo il contraddittorio sul possibile difetto di giurisdizione.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ricorrendone i presupposti, consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente.
Massime di principio
- L’intervenuto riconoscimento da parte dell’amministrazione del diritto a fruire di un contributo pubblico radica la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario, quando la questione residua riguarda l’attuazione o il pagamento della prestazione e non l’esercizio di una potestà autoritativa.
- L’azione avverso il silenzio-inadempimento è esperibile soltanto quando l’inerzia amministrativa incide su un obbligo di provvedere connesso all’esercizio di un potere autoritativo; non è utilizzabile per ottenere tutela rispetto a qualsiasi inerzia dell’amministrazione.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.
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