Cassazione Civile, Ordinanza n. 25762/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La struttura sanitaria privata accreditata aveva convenuto l'azienda sanitaria provinciale chiedendo la condanna al pagamento di una somma pari alla differenza tra il valore delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate nell'anno 2016 per conto del servizio sanitario regionale e quanto effettivamente corrisposto, oltre interessi. La domanda era stata accompagnata dalla richiesta di declaratoria di invalidità, inefficacia o inoperatività parziale del contratto stipulato il 28 settembre 2016, sostenendosi che il tetto di spesa in esso fissato fosse divenuto privo di base dopo l'annullamento, da parte del TAR, del decreto commissariale che aveva determinato i tetti di spesa per il 2016. Nel ricorso per cassazione la struttura lamentava violazione e falsa applicazione degli artt. 1419, commi 1 e 2, 1367 e 1175 c.c., nonché degli artt. 1 e 8-bis del d.lgs. 502/1992, deducendo che la Corte d'appello aveva erroneamente escluso che l'annullamento del decreto amministrativo potesse incidere sul regolamento contrattuale e aveva ritenuto contrario a buona fede il superamento del budget contrattuale; in memoria sosteneva inoltre che la domanda fosse stata impostata come accertamento costitutivo dell'invalidità/inefficacia delle clausole contrattuali e non come mera pretesa di pagamento immediato delle somme.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva correttamente qualificato la domanda come azione di adempimento contrattuale e aveva escluso, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, sia che l'annullamento del decreto commissariale travolgesse il tetto di spesa pattuito nel contratto, sia che l'azienda sanitaria fosse tenuta a pagare prestazioni rese oltre il limite contrattuale. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale
art. 702-bis c.p.c.
base del ricorso introduttivo davanti al tribunale
art. 1419 c.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere l'incidenza dell'annullamento amministrativo sul contratto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare un diverso apprezzamento di merito
art. 1367 c.c.
invocato dalla ricorrente, senza che la Corte ne ravvisasse corretta applicazione decisiva nel caso
art. 1 d.lgs. 502/1992
richiamato nel motivo di ricorso quale norma del sistema sanitario accreditato
art. 8-bis d.lgs. 502/1992
richiamato nel motivo di ricorso in tema di accreditamento delle strutture sanitarie
art. 1175 c.c.
invocato con riferimento al dovere di correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali; la Corte ha condiviso la valutazione della sentenza impugnata circa la contrarietà a buona fede del superamento del budget contrattuale
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale richiamata per denunciare violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una deduzione di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione dei fatti, delle prove e delle risultanze istruttorie, attività riservate al giudice di merito.
- Quando il giudice di merito accerta che una struttura accreditata si è obbligata contrattualmente entro un determinato tetto di spesa, il pagamento di prestazioni erogate oltre quel limite non può essere imposto alla controparte pubblica solo perché sia stato annullato in sede amministrativa l'atto di determinazione generale dei tetti di spesa, se tale annullamento non incide direttamente sul regolamento contrattuale.
- La qualificazione della domanda come azione di adempimento o come pretesa di inefficacia di singole clausole contrattuali dipende dalla lettura complessiva della domanda e della motivazione del giudice di merito; in cassazione non è possibile sostituire a tale lettura una diversa ricostruzione fattuale.
- Nel rapporto contrattuale tra struttura sanitaria accreditata e azienda sanitaria, l'erogazione di prestazioni oltre il budget pattuito può essere valutata come comportamento contrario a buona fede e non determina di per sé un obbligo della pubblica amministrazione di remunerare il сверхbudget.
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