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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25762/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La struttura sanitaria privata accreditata aveva convenuto l'azienda sanitaria provinciale chiedendo la condanna al pagamento di una somma pari alla differenza tra il valore delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate nell'anno 2016 per conto del servizio sanitario regionale e quanto effettivamente corrisposto, oltre interessi. La domanda era stata accompagnata dalla richiesta di declaratoria di invalidità, inefficacia o inoperatività parziale del contratto stipulato il 28 settembre 2016, sostenendosi che il tetto di spesa in esso fissato fosse divenuto privo di base dopo l'annullamento, da parte del TAR, del decreto commissariale che aveva determinato i tetti di spesa per il 2016. Nel ricorso per cassazione la struttura lamentava violazione e falsa applicazione degli artt. 1419, commi 1 e 2, 1367 e 1175 c.c., nonché degli artt. 1 e 8-bis del d.lgs. 502/1992, deducendo che la Corte d'appello aveva erroneamente escluso che l'annullamento del decreto amministrativo potesse incidere sul regolamento contrattuale e aveva ritenuto contrario a buona fede il superamento del budget contrattuale; in memoria sosteneva inoltre che la domanda fosse stata impostata come accertamento costitutivo dell'invalidità/inefficacia delle clausole contrattuali e non come mera pretesa di pagamento immediato delle somme.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva correttamente qualificato la domanda come azione di adempimento contrattuale e aveva escluso, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, sia che l'annullamento del decreto commissariale travolgesse il tetto di spesa pattuito nel contratto, sia che l'azienda sanitaria fosse tenuta a pagare prestazioni rese oltre il limite contrattuale. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale

  • art. 702-bis c.p.c.

    base del ricorso introduttivo davanti al tribunale

  • art. 1419 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere l'incidenza dell'annullamento amministrativo sul contratto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare un diverso apprezzamento di merito

  • art. 1367 c.c.

    invocato dalla ricorrente, senza che la Corte ne ravvisasse corretta applicazione decisiva nel caso

  • art. 1 d.lgs. 502/1992

    richiamato nel motivo di ricorso quale norma del sistema sanitario accreditato

  • art. 8-bis d.lgs. 502/1992

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di accreditamento delle strutture sanitarie

  • art. 1175 c.c.

    invocato con riferimento al dovere di correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali; la Corte ha condiviso la valutazione della sentenza impugnata circa la contrarietà a buona fede del superamento del budget contrattuale

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale richiamata per denunciare violazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una deduzione di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione dei fatti, delle prove e delle risultanze istruttorie, attività riservate al giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito accerta che una struttura accreditata si è obbligata contrattualmente entro un determinato tetto di spesa, il pagamento di prestazioni erogate oltre quel limite non può essere imposto alla controparte pubblica solo perché sia stato annullato in sede amministrativa l'atto di determinazione generale dei tetti di spesa, se tale annullamento non incide direttamente sul regolamento contrattuale.
  • La qualificazione della domanda come azione di adempimento o come pretesa di inefficacia di singole clausole contrattuali dipende dalla lettura complessiva della domanda e della motivazione del giudice di merito; in cassazione non è possibile sostituire a tale lettura una diversa ricostruzione fattuale.
  • Nel rapporto contrattuale tra struttura sanitaria accreditata e azienda sanitaria, l'erogazione di prestazioni oltre il budget pattuito può essere valutata come comportamento contrario a buona fede e non determina di per sé un obbligo della pubblica amministrazione di remunerare il сверхbudget.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFrode?Mandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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