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Sentenza

Sentenza n. 4026/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensiva 1) dei provvedimenti n. 200190051979 e n. 200190051980 di rigetto delle domande di cassa integrazione salariale ordinaria (domande n. INPS.2001.16/04/2022.0090024 e n. INPS.2001.16/04/2022.0090023) per il periodo dal 04.04.2022 al 03.07.2022 pari a n. 13 settimane, comunicati attraverso lettere sottoscritte dal Direttore della sede INPS di Aversa datate 22.06.22 comunicate via pec in data 24.06.2022; 2) dei provvedimenti di silenzio-rigetto formatisi a seguito di mancato pronunciamento del Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee sul ricorso gerarchico promosso dalla società ricorrente in data 20.09.2022; - di ogni altro atto agli stessi annesso, connesso, presupposto e/o conseguente.

Giustizia amministrativa202300965

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi dell'INPS relativi a due domande di cassa integrazione salariale ordinaria per tredici settimane e silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico proposto contro tali dinieghi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato i dinieghi con cui l'INPS ha respinto le domande di CIGO relative al periodo dal 4 aprile 2022 al 3 luglio 2022, motivati dalla mancata allegazione della scheda tecnica dettagliata prevista dalla circolare INPS n. 139/2016 e dall'art. 3 del d.m. n. 95442/2016, nonché dal mancato riscontro a una richiesta di integrazione documentale del 23 maggio 2022. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 11, 14, 15 e 16 del d.lgs. n. 148/2015, dell'art. 11 del d.m. n. 95442/2016 e dell'art. 3 della l. n. 241/1990, sostenendo che sussistessero i presupposti sostanziali della CIGO, inclusa la temporaneità della crisi produttiva, determinata dalla contrazione del settore automobilistico durante la pandemia, e che l'amministrazione non avesse adeguatamente valutato la documentazione prodotta né motivato le ragioni della sua insufficienza. In via subordinata, ha sostenuto di avere allegato la relazione tecnica prescritta. È stato inoltre impugnato il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico al Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che la CIGO presuppone una situazione di crisi produttiva temporanea, transitoria e non imputabile all'impresa o una situazione temporanea di mercato, e che la verifica dei relativi presupposti implica un'ampia discrezionalità tecnica dell'amministrazione, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, incongruenza, inattendibilità o travisamento dei fatti. Nel caso concreto, la società non ha dimostrato che la relazione tecnica fosse stata allegata alle domande originarie: la relazione depositata in giudizio era priva di data e non consentiva di stabilire se fosse stata presentata con le domande o solo con il successivo ricorso gerarchico. La società non ha inoltre contestato l'affermazione dell'INPS secondo cui alle domande erano stati allegati soltanto le comunicazioni ai sindacati e il documento d'identità dell'amministratore. È stata respinta anche la censura di difetto di motivazione, poiché l'INPS aveva previamente richiesto l'integrazione della scheda tecnica, indicando la documentazione mancante, il termine di quindici giorni e le conseguenze del mancato o non conforme riscontro; tale comunicazione consentiva quindi di ricostruire l'iter motivazionale del diniego. Quanto al silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico, il TAR ha osservato sia l'assenza di specifiche censure contro tale atto, sia l'impossibilità di attribuire efficacia retroattiva alla relazione tecnica eventualmente prodotta solo nel settembre 2022. L'integrazione tardiva non poteva sanare, con effetto retroattivo, la mancanza originaria di un elemento essenziale per la valutazione della domanda, presentata per un periodo di integrazione ormai trascorso, poiché ciò avrebbe alterato il procedimento e contrastato con i principi di correttezza e buona fede. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 164/1975

    L'integrazione salariale ordinaria presuppone una situazione di crisi produttiva temporanea, transitoria e sostanzialmente estranea alle possibilità di controllo dell'imprenditore.

  • art. 11 d.lgs. 148/2015

    situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; situazioni temporanee di mercato

    Individua le situazioni che consentono il ricorso alla CIGO, richiedendo la transitorietà dell'evento e la non imputabilità all'impresa o ai dipendenti, oppure una situazione temporanea di mercato.

  • art. 15, commi 2 e 3, d.lgs. 148/2015

    La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

    Il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda è funzionale alla valutazione tempestiva dei presupposti della CIGO; la produzione successiva di documentazione essenziale non può retroagire fino a rendere procedibile una domanda originariamente incompleta.

  • art. 3 d.m. 95442/2016

    in una relazione tecnica dettagliata, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e dimostra, sulla base di elementi oggettivi, che l’impresa continua ad operare sul mercato

    La relazione tecnica dettagliata costituisce documentazione essenziale per illustrare le ragioni della sospensione o riduzione e dimostrare la permanenza dell'impresa sul mercato mediante elementi oggettivi.

  • art. 11 d.m. 95442/2016

    Consente all'amministrazione di richiedere integrazioni documentali e impone al richiedente di riscontrarle nel termine assegnato; nel caso concreto, la richiesta indicava la scheda mancante, il termine di quindici giorni e le conseguenze del mancato o non conforme riscontro.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego è motivato in modo sufficiente quando, anche alla luce della precedente richiesta di integrazione documentale, consente di comprendere la documentazione mancante e le ragioni della definizione negativa della domanda.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione preventiva con l'indicazione della documentazione mancante e delle conseguenze del mancato riscontro può concorrere a rendere conoscibile l'iter motivazionale del successivo diniego.

  • art. 47 d.P.R. 445/2000

    È richiamato quale forma della relazione tecnica dettagliata richiesta per la domanda di CIGO.

Massime di principio

  • La concessione della cassa integrazione salariale ordinaria presuppone la prova di una situazione produttiva temporanea, transitoria e non imputabile all'impresa o ai dipendenti, oppure di una situazione temporanea di mercato.
  • La valutazione dei presupposti della CIGO costituisce esercizio di discrezionalità tecnica dell'amministrazione ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, evidente incongruenza, inattendibilità o travisamento dei fatti.
  • La relazione tecnica dettagliata richiesta dalla disciplina della CIGO è documentazione essenziale per dimostrare le ragioni della sospensione o riduzione dell'attività e la permanenza dell'impresa sul mercato; il richiedente deve provare che essa sia stata allegata alla domanda originaria.
  • La produzione successiva della relazione tecnica o di altra documentazione essenziale, effettuata in sede di ricorso amministrativo dopo la scadenza del periodo di integrazione richiesto, non può sanare retroattivamente la carenza originaria della domanda né renderla procedibile per il periodo già trascorso.
  • Quando l'amministrazione abbia previamente richiesto l'integrazione della documentazione mancante, indicando con chiarezza gli atti da produrre, il termine per adempiere e le conseguenze del mancato o non conforme riscontro, il successivo diniego non è viziato da difetto di motivazione per il solo fatto di richiamare la documentazione non prodotta.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieMotivazione del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneBuona fede e correttezza della PA

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