Sentenza n. 2646/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 856/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Marche che ha accertato il diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei aumenti periodici di stipendio nella base di calcolo
Esito
Favorevole al resistente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il dipendente, cessato dal servizio nella Polizia di Stato a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con oltre 35 anni di servizio utile, aveva chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita, con inclusione nella base di calcolo dei sei aumenti periodici di stipendio del 2,50% previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Il TAR aveva accolto la domanda. L’INPS ha appellato la sentenza deducendo l’erroneità del rigetto dell’eccezione di prescrizione e la violazione dell’art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973, sostenendo che il termine quinquennale di prescrizione decorresse dalla cessazione dal servizio, momento in cui sarebbe sorto il diritto all’indennità di buonuscita.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il Collegio ha ritenuto infondata la tesi dell’INPS secondo cui la prescrizione quinquennale decorrebbe dalla cessazione dal servizio. Richiamando il precedente della Sezione n. 8344/2025 e l’orientamento già espresso dalla Sezione, ha affermato che il termine di prescrizione del diritto all’indennità di buonuscita decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale oppure, comunque, dalla comunicazione del prospetto di liquidazione. Solo da tale momento il destinatario può rendersi conto dell’eventuale errore nella liquidazione del trattamento di fine servizio e quindi esercitare il diritto alla riliquidazione. Il Collegio ha inoltre escluso la necessità di rimettere la questione all’Adunanza plenaria. L’INPS è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973
il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa all'indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dalla data in cui è sorto il diritto
Il termine quinquennale di prescrizione non decorre necessariamente dalla cessazione dal servizio, ma dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale o dalla comunicazione del prospetto di liquidazione, quando l’interessato può conoscere l’eventuale errore di liquidazione.
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
sei aumenti periodici di stipendio, ciascuno del 2,50%
Prevede gli aumenti periodici di stipendio rilevanti ai fini della domanda di riliquidazione dell’indennità di buonuscita; la sentenza non esamina nel merito la spettanza sostanziale, concentrandosi sulla prescrizione.
art. 88, comma 2, lett. d, c.p.a.
Consente il richiamo, nella motivazione, a precedenti conformi della stessa giurisdizione.
Massime di principio
- Per il diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita conseguente a un’erronea liquidazione, il termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973 decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale o, comunque, dalla comunicazione del prospetto di liquidazione, e non dalla mera cessazione dal servizio.
- La prescrizione del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio presuppone che l’interessato abbia potuto conoscere l’errore di liquidazione; tale conoscibilità si realizza con l’ordinativo di pagamento o con la comunicazione del prospetto di liquidazione.
- In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato sulla decorrenza della prescrizione dell’indennità di buonuscita, non sussistono ragioni per rimettere la questione all’Adunanza plenaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 687/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 688/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 689/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 690/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 691/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 692/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →