Cassazione Civile, Ordinanza n. 08304/2024 del 27/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (fideiussore)
La controversia
Una banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo contro più soggetti indicati come fideiussori di una società poi fallita, per il pagamento di oltre un milione di euro in forza di una fideiussione rilasciata nel 2001 fino a un certo importo. Uno dei fideiussori proponeva opposizione, contestando anzitutto l’autenticità della propria sottoscrizione sulla fideiussione; deduceva inoltre la violazione dell’art. 1956 c.c., lamentando che la banca avesse concesso nuovo credito alla società garantita senza richiedere la sua autorizzazione e senza rispettare buona fede e correttezza; invocava anche l’inadempimento degli obblighi informativi ex art. 119 TUB, sostenendo di non aver ricevuto comunicazioni sui rapporti garantiti. In appello la domanda era stata respinta. In cassazione il ricorrente articolava sei motivi: 1) violazione dell’art. 183 c.p.c. per avere la verificazione della scrittura privata e la consulenza tecnica d’ufficio operato su un originale prodotto/esibito tardivamente, oltre i termini decadenziali; 2) violazione dell’art. 1956 c.c. sul riparto dell’onere probatorio circa la richiesta e il rilascio dell’autorizzazione del fideiussore; 3) violazione degli artt. 1956, 1175 e 1375 c.c. in relazione alla conoscenza del peggioramento economico della società garantita; 4) violazione dell’art. 1956 c.c. e dell’art. 119 TUB sugli obblighi informativi della banca verso il fideiussore; 5) violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990 in relazione ad alcune clausole del modello fideiussorio; 6) violazione degli artt. 183 e 2697 c.p.c. in tema di onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente ai primi due motivi. Ha ritenuto fondato il primo perché la verificazione della sottoscrizione non poteva essere espletata su un documento originale mai tempestivamente acquisito agli atti, ma solo esibito oltre i termini di cui all’art. 183 c.p.c.; ha inoltre osservato che la verificazione richiede la disponibilità dell’originale e le cautele previste dall’art. 217 c.p.c. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo, affermando che, nella fideiussione per obbligazioni future, grava sul creditore l’onere di provare di avere richiesto e ottenuto la speciale autorizzazione del fideiussore prevista dall’art. 1956 c.c., norma che esprime un dovere di correttezza e buona fede posto a tutela del garante. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 183 c.p.c.
la produzione dell’originale del documento necessario alla verificazione non può avvenire oltre i termini decadenziali; la verificazione non è espletabile su una mera esibizione tardiva del documento
art. 217 c.p.c.
la disciplina della verificazione presuppone la disponibilità dell’originale e l’adozione di cautele di custodia del documento
art. 1956 c.c.
nella fideiussione per obbligazioni future il creditore, prima di concedere nuovo credito al debitore garantito, deve chiedere e provare la speciale autorizzazione del fideiussore; la norma incorpora un dovere di correttezza e buona fede a tutela del garante
art. 1175 c.c.
richiamato per fondare il dovere di correttezza nei rapporti obbligatori, in coerenza con l’art. 1956 c.c.
art. 1375 c.c.
richiamato per affermare che il rapporto fideiussorio deve essere eseguito secondo buona fede
art. 119 d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385
invocato dal ricorrente come fonte di obblighi informativi della banca verso il fideiussore
art. 2 Cost.
richiamato come fondamento del dovere di solidarietà che sorregge la correttezza e la buona fede oggettiva
art. 2, secondo comma, lettera a), l. 287/1990
denunciato dal ricorrente con riguardo a clausole del modello fideiussorio, ma il motivo è stato assorbito
art. 2697 c.c.
richiamato nel sesto motivo in tema di riparto dell’onere della prova
art. 2702 c.c.
evocato dal ricorrente per sostenere la necessità dell’originale ai fini della prova della scrittura privata
Massime di principio
- La verificazione della scrittura privata disconosciuta deve essere svolta sull’originale del documento; una produzione o esibizione tardiva dell’originale, oltre i termini processuali decadenziali, impedisce validamente l’espletamento della verificazione.
- Se il documento non è tempestivamente prodotto in originale, non può essere utilmente disposto il procedimento di verificazione della sottoscrizione, perché tale attività presuppone la disponibilità dell’originale e le cautele di custodia previste dal codice di rito.
- Nella fideiussione prestata per obbligazioni future, l’onere di provare l’avvenuta richiesta e il rilascio dell’autorizzazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. grava sul creditore che intende avvalersi della garanzia.
- L’art. 1956 c.c. è espressione di un dovere di correttezza e buona fede oggettiva: il creditore deve considerare l’interesse del fideiussore e non può aggravare unilateralmente il rischio garantito senza la sua specifica autorizzazione.
- Gli obblighi di correttezza e buona fede nel rapporto fideiussorio permangono per tutta la durata del rapporto e non possono essere esclusi da clausole contrattuali che pretendano di trasferire sul fideiussore gli adempimenti posti dalla legge a suo presidio.
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