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Sentenza

Sentenza n. 912/2026 - Genova, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione lavoro, 3.10.2025, n. 914.

Giustizia amministrativa202600447

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del Tribunale di Genova, Sezione lavoro, n. 914 del 3 ottobre 2025, recante accertamento dell'abusiva reiterazione di contratti a termine e condanna generica al pagamento di indennità

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva accertato l'abusiva reiterazione, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, di contratti di lavoro a tempo determinato oltre il limite complessivo di 36 mesi. La sentenza civile aveva condannato il Ministero al pagamento di un'indennità onnicomprensiva pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR, dell'indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse non godute, oltre accessori, nonché delle spese di lite. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità dell'ottemperanza, sostenendo che la pronuncia da eseguire contenesse soltanto un accertamento e una condanna generica, privi di un contenuto puntuale determinabile mediante semplici operazioni matematiche.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione del Ministero e ha dichiarato inammissibile il ricorso. L'ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario è ammissibile solo quando il comando giudiziale abbia un contenuto puntuale o sia determinabile attraverso mere operazioni matematiche, senza ulteriori valutazioni sul rapporto sostanziale. Nel caso esaminato, la sentenza civile non forniva elementi sufficienti per quantificare le somme: occorreva accertare l'ammontare dell'ultima retribuzione rilevante ai fini del TFR e il numero dei giorni di ferie e festività soppresse non goduti. Tale attività avrebbe richiesto istruttoria, valutazioni e integrazione del giudicato, non consentite al giudice amministrativo dell'ottemperanza, il quale deve limitarsi all'esecuzione del comando già puntualmente contenuto nella sentenza civile. La controversia sulla liquidazione delle somme deve essere proposta con distinto giudizio davanti al giudice ordinario, munito di giurisdizione esclusiva sul rapporto di pubblico impiego privatizzato. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza presuppone l'esistenza di un comando giudiziale eseguibile e non consente al giudice amministrativo di integrare o completare una condanna generica mediante accertamenti sul rapporto sostanziale.

  • art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.

    La controversia relativa al rapporto di pubblico impiego privatizzato, compresa la liquidazione delle spettanze retributive, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice ordinario secondo quanto indicato dalla sentenza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza non è ammissibile per l'esecuzione di una sentenza di accertamento o di condanna generica quando la quantificazione delle somme richieda ulteriori accertamenti istruttori, valutazioni sul rapporto sottostante o integrazioni del comando giudiziale.
  • L'ottemperanza è ammissibile, per la parte pecuniaria, soltanto quando l'importo dovuto sia puntualmente indicato nella sentenza oppure sia determinabile mediante mere operazioni aritmetiche basate su dati già contenuti nella pronuncia.
  • Il giudice amministrativo dell'ottemperanza deve svolgere un'attività meramente esecutiva e non può integrare, modificare o completare una sentenza del giudice ordinario, poiché ciò comporterebbe un'indebita cognizione sul rapporto sostanziale sottostante.
  • Quando la liquidazione delle spettanze derivanti da un rapporto di pubblico impiego privatizzato richiede l'accertamento di elementi retributivi o fattuali non determinati nella sentenza civile, la parte creditrice deve agire con un distinto giudizio davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione sul rapporto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRiparto di giurisdizione nel pubblico impiego
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

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